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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Tutti i corsi di Vega Formazione sono conformi alle disposizioni contenute nel nuovo Accordo Stato Regioni pubblicato il 24/05/2025

I corsi di formazione sulla sicurezza proposti da Vega Formazione sono pienamente conformi alle disposizioni del nuovo Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 24 maggio 2025.

In particolare:

  • I corsi non regolamentati dai precedenti Accordi sono conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo 2025
  • I corsi già regolamentati dagli Accordi precedenti sono conformi al nuovo Accordo 2025 o ai precedenti Accordi, in linea con il periodo transitorio di un anno consentito dalla normativa.

Chi si iscrive ai nostri corsi partecipa dunque a percorsi formativi erogati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, validi e riconosciuti ai fini normativi.

IL PERIODO TRANSITORIO PREVISTO DAL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 

accordo-stato-regioni-2025-formazione-sicurezza-lavoro

L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, cioè fino al 24 maggio 2026. Durante tale periodo:

  • I corsi già regolamentati dai precedenti Accordi Stato Regioni (es. Accordi del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016) possono essere ancora erogati per 12 mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo secondo le regole previgenti, purché rispettino tutti i requisiti formali e sostanziali stabiliti dagli Accordi precedenti.
  • I corsi non regolamentati dai precedenti Accordi (come quelli per addetti ai lavori in spazi confinati o per addetti all’uso dei carriponte) devono essere fin da subito conformi alle disposizioni del nuovo Accordo 2025. In pratica, per questi corsi "nuovi", il legislatore non ha previsto un regime transitorio: le nuove regole si applicano immediatamente, in quanto non esiste una disciplina precedente da rispettare.

VALIDITÀ DEI CORSI SVOLTI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ACCORDO

L’Accordo 2025 stabilisce chiaramente che i corsi previsti dai precedenti Accordi e svolti prima della sua entrata in vigore (cioè prima del 24 maggio 2025) restano validi a tutti gli effetti di legge, a condizione che:

  • Siano stati erogati in conformità agli Accordi precedentemente vigenti;
  • Abbiano rispettato i requisiti di durata, contenuti, metodologia e qualificazione dei docenti previsti dagli Accordi 2011 e successivi;
  • Siano stati correttamente documentati (registro presenze, attestati, programmi ecc.).

Pertanto, non è richiesto alcun aggiornamento straordinario o ripetizione dei corsi svolti legittimamente secondo la normativa vigente al momento della loro erogazione.

Per quanto riguarda invece i corsi non regolamentati dai precedenti Accordi, come per esempio i corsi per addetti ai lavori in spazi confinati, i corsi per addetti all’uso di carriponte, l’Accordo 2025 prevede che possano essere ritenuti validi i corsi svolti prima della sua entrata in vigore, purché con contenuti conformi a quanto previsto dallo stesso nuovo Accordo 2025. Diversamente, entro 12 mesi dall’entrata in vigore dovrà essere svolto il corso conforme al nuovo Accordo.

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