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LE FAQ DI VEGAFORMAZIONE

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Un dipendente di un appaltatore si comporta in modo non adeguato nello svolgimento di una attività lavorativa (mancato uso DPI, mancata osservanza comportamenti sulla sicurezza propria e dei colleghi nel corso dello svolgimento dell'attività).
Come si comporta il preposto del committente nel momento in cui rileva quanto sopra?
Può o deve intervenire?
Con quali modalità?

RISPOSTA:

Uno degli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 è la “responsabilizzazione” della figura del preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”. L’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli obblighi del Preposto viene modificato alla lett. a) del primo comma, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. Inoltre, l’art. 26 del D. Lgs. 81/08, nel nuovo comma 8-bis, prevede che “Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. Sulla base di quanto sopra citato, quindi, il datore di lavoro dell’appaltatore deve verificare con la propria organizzazione (e i propri preposti) che i propri lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il preposto del committente non ha titolo per intervenire sui lavoratori dell’appaltatore, oltre a correre il rischio di “ingerirsi” nella lavorazione. Il committente potrà avere propri “controllori” (che potranno essere i preposti), i quali dovranno e potranno (anche contrattualmente) sospendere le attività lavorative commissionate quando rilevino condizioni di rischio o di non rispetto delle norme antinfortunistiche. I “controllori” del committente non dovranno mai intervenire per correggere le attività, dando indicazioni ai lavoratori dell’appaltatore, per due ragioni: a. Non ne hanno titolo, in quanto non fanno parte dell’organizzazione aziendale dell’appaltatore. b. Potrebbero suggerire modalità di lavoro errate che potrebbero determinare un infortunio, sul quale poi ricadrebbe la loro responsabilità.

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