Questa domanda è stata posta nella pagina Modulo A: Corso RSPP e ASPP e pubblicata il 19/02/2021
Il D.Lgs 81/08 non entra nel merito di un fissaggio a muro della scala con un tassello, ma naturalmente va a disciplinare le scale all’art.113, in particolar modo al comma 3 e 6 viene indicato quanto segue: 3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi. 6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. Di conseguenza, per lavori su scala superiori a 2 metri si configura l’applicazione dell’art.115 del D.Lgs 81/08 nel quale si evidenzia che, nei casi nei quali non si sono potute predisporre misure di protezione collettive, i lavoratori dovranno utilizzare idonei sistemi di protezione. In questo caso, lavorando sopra i 2 metri, con scala in appoggio <75°, si dovrà stabilizzare la scala contro il rischio di ribaltamento e far utilizzare al lavoratore un sistema di posizionamento (imbracatura con anelli laterali o cintura di posizionamento) vincolato stabilmente alla scala stessa con un cordino di posizionamento regolabile con bloccaggio EN 358 e doppio cordino per le fasi di accesso al punto di lavoro.
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