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Ai volontari di un Comitato della Croce Rossa Italiana si applicano tutte le prescrizioni previste per i lavoratori dal D.Lgs.81/08?

RISPOSTA:

L’art. 3 comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 per quanto riguarda le disposizioni da adottare per le “(…) organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco (…)” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rimanda al D. M. 13/4/2011.
In particolare l’art. 4 del D. M. 13/4/2011 (Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile) prescrive che:

• comma 1. “Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate”.
• Inoltre, nel comma 2. “Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.”

Riassumendo quanto sopra citato, quindi, i volontari della Croce Rossa Italiana sono equiparati ai lavoratori, e quindi sono soggetti a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 per quanto sotto riportato:

a) la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti;
b) il controllo sanitario;
c) la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti;
d) la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.

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