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Formulario Rifiuti

Formulario Rifiuti: il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è lo strumento necessario, con il registro di carico e scarico rifiuti, a consentire una corretta tracciabilità dei rifiuti.

La normativa di riferimento che regolamenta la gestione dei formulari rifiuti è la seguente:

  • D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare gli artt. 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 190 (introduzione del registro di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti).
  • DM Ambiente 145/1998 (approvazione del modello del FIR)
  • Circolare Ambiente/Industria del 04/08/1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti)
  • DD MASE 59/2023 (approvazione del nuovo modello di FIR)
  • DD MASE 251/2023 (istruzioni per la compilazione del FIR)

Il formulario identificazione rifiuti è il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti dal quale devono risultare le seguenti informazioni: nome ed indirizzo del produttore/detentore, del trasportatore e dell’impianto di destino; tipologia e quantità del rifiuto; operazione di destinazione; autista e mezzo che effettuano il trasporto, data e percorso; dati finale di consegna del rifiuto al destinatario.

Le copie del formulario rifiuti devono essere conservate per tre anni unitamente al registro di carico scarico in cui il FIR è annotato.

L’emissione del formulario di identificazione rifiuti spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, è il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.

Nella compilazione del formulario rifiuti, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Sono esclusi dall’utilizzo del formulario rifiuti le seguenti fattispecie di trasporto:

  • trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
  • gestore del servizio pubblico;
  • trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (max 5 trasporti/anno e max 30 kg o l/giorno)
  • trasporto di rifiuti speciali prodotti nell’ambito di attività agricole, agro-industriali e della selvicultura e della pesca, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario (max 5 trasporti/anno e max 30 kg o l/giorno) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta o al circuito organizzato di raccolta mediante apposita convenzione
  • trasporti transfrontalieri
  • movimentazione di rifiuti esclusivamente all'interno di aree private
  • movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, con distanza fra i fondi non superiore a 15 km

Fino alla data di iscrizione al RENTRI, il formulario rifiuti in formato cartaceo, che deve essere vidimato gratuitamente presso la Camera di Commercio competente territorialmente, è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore/detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale provvede a trasmettere la quarta copia formulario al produttore/detentore in forma cartacea o tramite pec.

Dall’8 marzo 2021 è entrato in vigore il sistema di vidimazione virtuale del formulario dei rifiuti (Vi.vi.FIR) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto. Con questa modalità il FIR viene stampato (la vidimazione avviene online ma il documento rimane cartaceo) e compilato in duplice copia: una rimane al produttore/detentore, l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Qui il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti e trasmette una fotocopia al produttore/detentore.

Dopo la data di iscrizione al RENTRI, il formulario identificativo rifiuti in formato digitale è vidimato tramite l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI. Il formulario viene aggiornato da parte dei vari soggetti coinvolti tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti gli operatori intervenuti nella gestione del rifiuto.

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