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Il Glossario di Vega: terminologia tecnica a portata di mano

Formulario Rifiuti

Formulario Rifiuti: il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è lo strumento necessario, con il registro di carico e scarico rifiuti, a consentire una corretta tracciabilità dei rifiuti.

La normativa di riferimento che regolamenta la gestione dei formulari rifiuti è la seguente:

  • D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare gli artt. 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 190 (introduzione del registro di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti).
  • DM Ambiente 145/1998 (approvazione del modello del FIR)
  • Circolare Ambiente/Industria del 04/08/1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti)
  • DD MASE 59/2023 (approvazione del nuovo modello di FIR)
  • DD MASE 251/2023 (istruzioni per la compilazione del FIR)

Il formulario identificazione rifiuti è il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti dal quale devono risultare le seguenti informazioni: nome ed indirizzo del produttore/detentore, del trasportatore e dell’impianto di destino; tipologia e quantità del rifiuto; operazione di destinazione; autista e mezzo che effettuano il trasporto, data e percorso; dati finale di consegna del rifiuto al destinatario.

Le copie del formulario rifiuti devono essere conservate per tre anni unitamente al registro di carico scarico in cui il FIR è annotato.

L’emissione del formulario di identificazione rifiuti spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, è il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.

Nella compilazione del formulario rifiuti, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Sono esclusi dall’utilizzo del formulario rifiuti le seguenti fattispecie di trasporto:

  • trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
  • gestore del servizio pubblico;
  • trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (max 5 trasporti/anno e max 30 kg o l/giorno)
  • trasporto di rifiuti speciali prodotti nell’ambito di attività agricole, agro-industriali e della selvicultura e della pesca, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario (max 5 trasporti/anno e max 30 kg o l/giorno) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta o al circuito organizzato di raccolta mediante apposita convenzione
  • trasporti transfrontalieri
  • movimentazione di rifiuti esclusivamente all'interno di aree private
  • movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, con distanza fra i fondi non superiore a 15 km

Fino al 12/02/2025, il formulario rifiuti in formato cartaceo secondo il modello di cui al D.M. 145/1998, che deve essere vidimato gratuitamente presso la Camera di Commercio competente territorialmente, è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore/detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale provvede a trasmettere la quarta copia formulario al produttore/detentore in forma cartacea o tramite pec.

Dall’8 marzo 2021 è entrato in vigore il sistema di vidimazione virtuale del formulario dei rifiuti (Vi.vi.FIR) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto. Con questa modalità il FIR viene stampato (la vidimazione avviene online ma il documento rimane cartaceo) e compilato in duplice copia: una rimane al produttore/detentore, l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Qui il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti e trasmette una fotocopia al produttore/detentore. Dal 13/02/2025, con il FIR vidimato digitalmente tramite il RENTRI, il servizio VIVIFIR cessa la vidimazione digitale dei FIR.

Dal 13/02/2025, con l'entrata in vigore del RENTRI, i formulari rifiuti sono tenuti sempre in modalità cartacea con il nuovo modello riportato nell'Allegato II al DM 59/2023, e sono vidimati digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. In questo caso le copie da stampare sono 2: una rimane al produttore/detentore, va consegnata all'impianto di destino, l'altra rimane al trasportatore che la consegna all'impianto di destino e provvede a fornire copia del FIR sottoscritto dal destinatario agli altri soggetti interessati dal trasporto effettuato.

Dal 13/02/2026, per gli operatori iscritti al RENTRI, il formulario identificativo rifiuti diventa in formato digitale ed è vidimato digitalmente tramite il RENTRI. Il formulario rifiuti viene aggiornato da parte dei vari soggetti coinvolti tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI. Il formulario rifiuti è così reso disponibile dal RENTRI a tutti gli operatori intervenuti nella gestione del rifiuto.

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