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Registro Carico e Scarico Rifiuti

Registro Carico e Scarico Rifiuti: è lo strumento necessario, con il formulario di identificazione dei rifiuti, a consentire una corretta tracciabilità dei rifiuti.

La normativa di riferimento che regolamenta la tenuta del registro rifiuti è la seguente:

  • D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare gli artt. 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 190 (introduzione del registro di carico e scarico), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).
  • DM Ambiente 148/1998 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico)
  • Circolare Ambiente/Industria del 04/08/1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti)
  • DD MASE 59/2023 (approvazione del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico e modalità di tenuta)
  • DD MASE 251/2023 (istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico)

Le registrazioni devono essere effettuate da determinati soggetti nel rispetto di tempistiche predefinite:

  • produttori iniziali: entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico;
  • soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
  • commercianti, intermediari e consorzi: entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
  • soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Fino alla data di iscrizione al RENTRI, il registro rifiuti è tenuto in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere  di commercio competenti per territorio secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA. 

Dopo la data di iscrizione al RENTRI, il registro rifiuti viene tenuto in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  1. le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
  2. ogni registrazione che compone il registro rifiuti avviene con numerazione progressiva e non modificabile e garantisce l’identificabilità dell'utente;
  3. ogni rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata, la data e l’ora;
  4. i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate inoltre le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il D.Lgs. 116/2020 prevede che i registri di carico e scarico siano conservati per un periodo pari a tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Per le discariche i registri devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati, alla chiusura dell’impianto, all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Possono invece essere tenuti presso la sede legale i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati.

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