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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: chi è e quando è obbligatorio?

Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) è un esperto del settore dei rifiuti che ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa (art. 12 del DM 120/2014).

Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

REQUISITI PER DIVENTARE RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

Per poter rivestire il ruolo di direttore tecnico rifiuti bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. idonei titoli di studio (deve possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, il possesso di una laurea non è obbligatorio ma riduce il requisito temporale di esperienza richiesta in modo progressivo nelle classi più alte)
  2. esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione
  3. idoneità in termini di conoscenze e competenze mediante verifica della preparazione del soggetto

In particolare i requisiti che deve avere il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, dall’allegato A alla Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6 del 26 novembre 2025, in vigore dal 2 gennaio 2026.

Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico senza necessità di verifica di idoneità (iniziale e di aggiornamento) e solo per l’impresa medesima, a condizione che, al momento della domanda,  abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti o bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale competente verifica il requisito sulla base dei dati del Registro delle Imprese. Attenzione: l’esenzione riguarda esclusivamente le verifiche di idoneità e non esonera dal possesso del titolo di studio e dell’esperienza professionale richiesti dal D.M. 120/2014.

La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante comporta la decadenza della dispensa e il venir meno del requisito di idoneità tecnica; per proseguire come responsabile tecnico, il soggetto deve superare la verifica di aggiornamento entro 24 mesi dalla perdita della qualifica di legale rappresentante (oltre tale termine è richiesta la verifica iniziale).

COSA SI INTENDE PER ESPERIENZA MATURATA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ?

L’esperienza richiesta per poter svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) deve essere stata maturata in uno di seguenti casi:

  • come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti al settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  • come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Nel caso del dipendente in affiancamento l’impresa deve comunicare preventivamente alla Sezione regionale competente, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico (modello di comunicazione previsto dalla Deliberazione n. 6/2025, allegato B), l’inizio e la durata del periodo di affiancamento.

LE VERIFICHE DI IDONEITÀ: QUANDO E COME VENGONO SVOLTE?

Dal 16 ottobre 2017 l’idoneità a svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti si ottiene mediante il superamento di una verifica iniziale che valuta la preparazione del soggetto. La verifica è costituita da domande a risposta multipla ed è suddivisa in diversi moduli:

  • modulo generale per tutte le categorie (normativa rifiuti e ambientale)
  • modulo specialistico trasporto dei rifiuti (categorie 1, 4 e 5)
  • modulo specialistico commercio e l’intermediazione (categoria 8)
  • modulo specialistico bonifica dei siti (categoria 9)
  • modulo specialistico bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Gli esami per l’idoneità al ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

responsabile-tecnico-gestione-rifiuti-verifica-idoneita

Una volta ottenuta l’idoneità, questa ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata mediante il superamento della verifica di aggiornamento. La verifica di aggiornamento può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio; la nuova validità decorre dalla data di scadenza dell’idoneità precedente.

Le prove d’esame prevedono 40 domande a risposta multipla per ciascun modulo, con 60 minuti di tempo per modulo. La verifica iniziale comprende il modulo generale e, contestualmente, almeno un modulo specialistico; la verifica di aggiornamento è costituita dai soli moduli specialistici.

Ai fini del superamento della verifica iniziale i candidati dovranno raggiungere un punteggio almeno pari a 32 punti nel modulo generale e almeno pari a 34 punti nel modulo specialistico. Per il superamento della verifica di aggiornamento (solo moduli specialistici) occorre almeno 28 punti. Attenzione alle regole di attribuzione del punteggio:

  • +1 punto per la risposta esatta
  • -0,5 punti per quella errata
  • 0 punti per le risposte omesse

Per la verifica iniziale il candidato deve sostenere nella stessa sessione il modulo generale e almeno un modulo specialistico, superandoli entrambi con esito positivo; in caso contrario la verifica non è superata e occorre iscriversi nuovamente. È consentita la partecipazione nella stessa sessione a un massimo di tre moduli. Allo scadere del quinquennio, il responsabile tecnico ha 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento: fino al suo superamento non potrà svolgere l’attività; se non supera la verifica entro tale termine dovrà sottoporsi nuovamente alla verifica iniziale.

COME PREPARARSI ALLA VERIFICA

Per prepararsi al superamento delle prove d’esame per l’abilitazione, Vega Formazione propone una serie di corsi per la formazione e la preparazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti:

  • Modulo Generale (ex Modulo Obbligatorio, comune per tutte le categorie e propedeutico ai moduli di specializzazione): CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 1, 4 e 5 – raccolta e trasporto rifiuti urbani, speciali pericolosi e non: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 9 – bonifiche dei siti: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 10 – bonifiche di beni contenenti amianto: CLICCA QUI!
  • Corso Completo: composto da tutti i moduli precedenti (modulo generale e moduli di specializzazione per tutte le categorie): CLICCA QUI!

QUANDO È OBBLIGATORIA LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI?

L’importanza di tale figura è ribadita dal fatto che la figura del responsabile tecnico è un requisito necessario, anche se non sufficiente, che le aziende che operano nel settore dei rifiuti devono avere per potersi iscrivere all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Infatti senza questa figura non è permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo.

In particolare la sua presenza è obbligatoria per le imprese che svolgono attività relative alle categorie di iscrizione:

  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
  • trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6);
  • intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
  • bonifica di siti (categoria 9);
  • bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Se cerchi un modulo per la nomina del responsabile tecnico, clicca qui.

I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 

Con Delibera 1/2019 l’Albo Gestori Ambientali ha ulteriormente precisato i compiti svolti dal Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, definendo compiti generali a tutte le categorie e compiti specifici per alcune categorie.

I compiti del responsabile tecnico sono: 

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  • coordinare le attività degli addetti dell’impresa;
  • definire le procedure per la gestione delle situazioni d’urgenza, degli incidenti o degli eventi imprevisti in base alle attività di sua competenza;
  • adoperarsi per evitare l’eventuale ripetersi delle circostanze sopra riportate;
  • vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

I COMPITI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI (CATEGORIE 1, 4, 5 E 6)

Per le categorie 1, 4, 5 e 6 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:

  • attestare l’idoneità dei mezzi di trasporto usati, in relazione ai rifiuti da trasportare;
  • vigilare sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto;
  • definire le procedure per verificare che il codice CER del rifiuto da trasportare sia presente in autorizzazione,
  • definire le procedure per la verifica della rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni date dal produttore e il rispetto della normativa applicabile
  • definire le procedure per eseguire con correttezza le operazioni di carico e scarico, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza di attrezzatura e documentazione che deve essere presente durante il trasporto;
  • formare i conducenti sulle corrette procedure di trasporto e sui rischi connessi, sulle procedure della verifica di rispondenza dei rifiuti e sulla normativa applicabile;
  • relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e ai casi di emergenza;
  • garantire al personale la formazione sulla corretta compilazione della documentazione inerente ai rifiuti;
  • coordinare l’attività dei conducenti in caso di difformità del carico o di incidente.

I COMPITI PER I CENTRI DI RACCOLTA (CATEGORIA 1):

Per le categorie 1 (gestione dei centri di raccolta) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti

  • attestare e garantire formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta secondo la normativa di riferimento;
  • verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente.

I COMPITI PER INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO (CATEGORIA 8):

Per la categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:

  • garantire formazione agli addetti dell’impresa sulla corretta compilazione della documentazione relativa ai rifiuti;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio;

I COMPITI PER LA BONIFICA DEI SITI (CATEGORIA 9) E PER LA BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO (CATEGORIA 10):

Per la categoria 9 (bonifica dei siti) e la categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:

  • produrre congiuntamente al legale rappresentante una dichiarazione nella quale vengano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse;
  • verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.  
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