Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) è un esperto del settore dei rifiuti che ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
Svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa (art. 12 del DM 120/2014).
Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Per poter rivestire il ruolo di direttore tecnico rifiuti bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
c) idoneità in termini di conoscenze e competenze mediante verifica della preparazione del soggetto.
In particolare i requisiti che deve avere il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, dall’allegato A alla Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017.
L’esperienza richiesta per poter svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) deve essere stata maturata in uno di seguenti casi:
Nel caso del dipendente in affiancamento l’impresa deve comunicare, con idonea modulistica, l’inizio e la durata di tale periodo ed eventuali variazioni (ad esempio cambio del RTGR o del legale rappresentante).
Dal 16 ottobre 2017 l’idoneità a svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti si ottiene mediante il superamento di una verifica iniziale che valuta la preparazione del soggetto. La verifica è costituita da domande a risposta multipla ed è suddivisa in diversi moduli:
Gli esami per l’idoneità al ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Una volta ottenuta l’idoneità questa deve essere rinnovata ogni 5 anni attraverso il superamento della verifica di aggiornamento. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza dei cinque anni dalla data di effettuazione della verifica iniziale.
Nella verifica sono previste 40 domande per il modulo generale obbligatorio per tutte le categorie e 40 per il modulo specialistico cui ci si iscrive. Per ogni modulo si hanno a disposizione 60 minuti di tempo.
Ai fini del superamento della verifica iniziale i candidati dovranno raggiungere un punteggio almeno pari a 32 per il modulo obbligatorio, e almeno pari a 34 per il modulo specifico. Invece per il superamento della verifica di aggiornamento i punteggi sono più bassi: almeno 28 punti per il modulo obbligatorio e almeno 30 punti per il modulo specifico. Attenzione alle regole per l’assegnazione del punteggio, che prevedono +1 punto per la risposta esatta e -0,5 punti per quella errata, mentre viene dato punteggio 0 alle risposte lasciate in bianco.
Si preavvisa che per la verifica iniziale il candidato è obbligato a iscriversi nella stessa sede di esame sia per il modulo obbligatorio che per quello specialistico (ed a superarli entrambi con esito positivo, altrimenti la verifica non è superata e ci si deve riscrivere nuovamente). Invece per la verifica di aggiornamento il RT può scegliere i moduli a cui iscriversi, quando sostenerli e in quale ordine.
Per prepararsi al superamento delle prove d’esame per l’abilitazione, Vega Formazione propone una serie di corsi per la formazione e la preparazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti:
L’importanza di tale figura è ribadita dal fatto che la figura del responsabile tecnico è un requisito necessario, anche se non sufficiente, che le aziende che operano nel settore dei rifiuti devono avere per potersi iscrivere all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Infatti senza questa figura non è permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo.
In particolare la sua presenza è obbligatoria per le imprese che svolgono attività relative alle categorie di iscrizione:
Se cerchi un modulo per la nomina del responsabile tecnico, clicca qui.
Con Delibera 1/2019 l’Albo Gestori Ambientali ha ulteriormente precisato i compiti svolti dal Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, definendo compiti generali a tutte le categorie e compiti specifici per alcune categorie.
I compiti del responsabile tecnico sono:
Per le categorie 1, 4, 5 e 6 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:
Per le categorie 1 (gestione dei centri di raccolta) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti
Per la categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:
Per la categoria 9 (bonifica dei siti) e la categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:
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