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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: chi è e quando è obbligatorio?

Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) è un esperto del settore dei rifiuti che ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa (art. 12 del DM 120/2014).

Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

REQUISITI PER DIVENTARE RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

Per poter rivestire il ruolo di direttore tecnico rifiuti bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) idonei titoli di studio;

    b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

    c) idoneità in termini di conoscenze e competenze mediante verifica della preparazione del soggetto.

In particolare i requisiti che deve avere il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, dall’allegato A alla Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017.

COSA SI INTENDE PER ESPERIENZA MATURATA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ?

L’esperienza richiesta per poter svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) deve essere stata maturata in uno di seguenti casi:

  • come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti al settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  • come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Nel caso del dipendente in affiancamento l’impresa deve comunicare, con idonea modulistica, l’inizio e la durata di tale periodo ed eventuali variazioni (ad esempio cambio del RTGR o del legale rappresentante).

LE VERIFICHE DI IDONEITÀ: QUANDO E COME VENGONO SVOLTE?

Dal 16 ottobre 2017 l’idoneità a svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti si ottiene mediante il superamento di una verifica iniziale che valuta la preparazione del soggetto. La verifica è costituita da domande a risposta multipla ed è suddivisa in diversi moduli:

  • modulo generale obbligatorio per tutte le categorie (sulla normativa dei rifiuti e ambientale)
  • modulo specialistico trasporto dei rifiuti (categorie 1, 4 e 5)
  • modulo specialistico commercio e l’intermediazione (categoria 8)
  • modulo specialistico bonifica dei siti (categoria 9)
  • modulo specialistico bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Gli esami per l’idoneità al ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Una volta ottenuta l’idoneità questa deve essere rinnovata ogni 5 anni attraverso il superamento della verifica di aggiornamento. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza dei cinque anni dalla data di effettuazione della verifica iniziale.

responsabile-tecnico-gestione-rifiuti-verifica-idoneita

Nella verifica sono previste 40 domande per il modulo generale obbligatorio per tutte le categorie e 40 per il modulo specialistico cui ci si iscrive. Per ogni modulo si hanno a disposizione 60 minuti di tempo.

Ai fini del superamento della verifica iniziale i candidati dovranno raggiungere un punteggio almeno pari a 32 per il modulo obbligatorio, e almeno pari a 34 per il modulo specifico. Invece per il superamento della verifica di aggiornamento i punteggi sono più bassi: almeno 28 punti per il modulo obbligatorio e almeno 30 punti per il modulo specifico. Attenzione alle regole per l’assegnazione del punteggio, che prevedono +1 punto per la risposta esatta e -0,5 punti per quella errata, mentre viene dato punteggio 0 alle risposte lasciate in bianco.

Si preavvisa che per la verifica iniziale il candidato è obbligato a iscriversi nella stessa sede di esame sia per il modulo obbligatorio che per quello specialistico (ed a superarli entrambi con esito positivo, altrimenti la verifica non è superata e ci si deve riscrivere nuovamente). Invece per la verifica di aggiornamento il RT può scegliere i moduli a cui iscriversi, quando sostenerli e in quale ordine.

COME PREPARARSI ALLA VERIFICA

Per prepararsi al superamento delle prove d’esame per l’abilitazione, Vega Formazione propone una serie di corsi per la formazione e la preparazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti:

  • Modulo Obbligatorio (corso comune per tutte le categorie e propedeutico ai moduli di specializzazione): CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 1, 4 e 5 – raccolta e trasporto rifiuti urbani, speciali pericolosi e non: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 9 – bonifiche dei siti: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 10 – bonifiche di beni contenenti amianto: CLICCA QUI!
  • Corso Completo: composto da tutti i moduli precedenti (modulo obbligatorio e moduli di specializzazione per tutte le categorie): CLICCA QUI!

QUANDO È OBBLIGATORIA LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI?

L’importanza di tale figura è ribadita dal fatto che la figura del responsabile tecnico è un requisito necessario, anche se non sufficiente, che le aziende che operano nel settore dei rifiuti devono avere per potersi iscrivere all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Infatti senza questa figura non è permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo.

In particolare la sua presenza è obbligatoria per le imprese che svolgono attività relative alle categorie di iscrizione:

  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
  • trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6);
  • intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
  • bonifica di siti (categoria 9);
  • bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Se cerchi un modulo per la nomina del responsabile tecnico, clicca qui.

I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI 

Con Delibera 1/2019 l’Albo Gestori Ambientali ha ulteriormente precisato i compiti svolti dal Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, definendo compiti generali a tutte le categorie e compiti specifici per alcune categorie.

I compiti del responsabile tecnico sono: 

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  • coordinare le attività degli addetti dell’impresa;
  • definire le procedure per la gestione delle situazioni d’urgenza, degli incidenti o degli eventi imprevisti in base alle attività di sua competenza;
  • adoperarsi per evitare l’eventuale ripetersi delle circostanze sopra riportate;
  • vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

I COMPITI PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI (CATEGORIE 1, 4, 5 E 6)

Per le categorie 1, 4, 5 e 6 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:

  • attestare l’idoneità dei mezzi di trasporto usati, in relazione ai rifiuti da trasportare;
  • vigilare sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto;
  • definire le procedure per verificare che il codice CER del rifiuto da trasportare sia presente in autorizzazione,
  • definire le procedure per la verifica della rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni date dal produttore e il rispetto della normativa applicabile
  • definire le procedure per eseguire con correttezza le operazioni di carico e scarico, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza di attrezzatura e documentazione che deve essere presente durante il trasporto;
  • formare i conducenti sulle corrette procedure di trasporto e sui rischi connessi, sulle procedure della verifica di rispondenza dei rifiuti e sulla normativa applicabile;
  • relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e ai casi di emergenza;
  • garantire al personale la formazione sulla corretta compilazione della documentazione inerente ai rifiuti;
  • coordinare l’attività dei conducenti in caso di difformità del carico o di incidente.

I COMPITI PER I CENTRI DI RACCOLTA (CATEGORIA 1):

Per le categorie 1 (gestione dei centri di raccolta) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti

  • attestare e garantire formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta secondo la normativa di riferimento;
  • verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente.

I COMPITI PER INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO (CATEGORIA 8):

Per la categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:

  • garantire formazione agli addetti dell’impresa sulla corretta compilazione della documentazione relativa ai rifiuti;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio;

I COMPITI PER LA BONIFICA DEI SITI (CATEGORIA 9) E PER LA BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO (CATEGORIA 10):

Per la categoria 9 (bonifica dei siti) e la categoria 10 (bonifica beni contenenti amianto) il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti ha i seguenti compiti:

  • produrre congiuntamente al legale rappresentante una dichiarazione nella quale vengano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse;
  • verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme di settore.  
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