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RENTRI: cos'è e a cosa serve?

Con l’acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti.

Vediamo di seguito di approfondire gli aspetti principali di questo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal MASE con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) e in particolare:

COS’È IL RENTRI? 

 Il RENTRI è il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 e dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, che consente di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili sia per le attività di vigilanza e controllo che per le politiche ambientali adottate dal MASE. 

Dall’8 novembre 2023 è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: è possibile accedere alla normativa, ai decreti direttoriali e alle notizie legate al RENTRI, ad una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi, acquisendo informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico rifiuti e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in modalità digitale.  

Di seguito, nella presente pagina, rispondiamo ad alcuni dubbi sugli aspetti fondamentali che caratterizzano il RENTRI: per approfondire ulteriormente il tema, partecipa al seminario disponibile gratuitamente nella piattaforma e-learning di Vega Formazione: RENTRI: TUTTE LE NOVITÀ SULLA TRACCIABILITÀ E GESTIONE DEI RIFIUTI.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI?

I soggetti che devono iscriversi al RENTRI sono stati individuati nel DM 59/2023 e si tratta di:

  1. enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. produttori di rifiuti pericolosi;
  3. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.

soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ENTRATA IN VIGORE DEL RENTRI?

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 prevedendo un periodo transitorio per l’iscrizione e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni dei soggetti obbligati.

Il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 stabilisce la tempistica, definita dalla data di entrata in vigore del RENTRI, per l’iscrizione al Registro Elettronico e per l’applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico carico e scarico rifiuti e di FIR nonché delle disposizioni generali di questi documenti in formato digitale. Nel testo del decreto si legge che l’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata con le seguenti tempistiche: 

struttura-del-rentri-tracciabilita-rifiuti

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art.13 comma 1 lettera a) del decreto 59/2023);
  • dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (art.13 comma 1 lettera b) del decreto 59/2023);
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto 59/2023.

I nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti sono invece applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025. L’obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico in formato digitale è stabilito dal 13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza mentre per l’emissione del FIR in formato digitale la scadenza decorre dal 13 febbraio 2026.

SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI: QUALI SONO LE TEMPISTICHE E LE SCADENZE?

Con il Decreto Direttoriale n.97/2023 sono state definite quindi le date per l’iscrizione al RENTRI, calcolate dalla data di entrata in vigore del RENTRI ossia dal 15/06/2023, che di seguito schematizziamo:

DATA

15/06/2023

Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025

Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

SCADENZE RENTRI

Entrata in vigore del RENTRI

Dal 18° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi

Dal 24° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi

Dal 30° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi

CHI DEVE ISCRIVERSI

Nessuno

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3 lettere c), d) e g)* con più di 50 dipendenti
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
  • soggetti delegati
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da 11 a 50 dipendenti
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3 lettere c), d) e g)* da 11 a 50 dipendenti
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti
  • produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti o imprese

*Ricordiamo che la classificazione di cui all’articolo 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 indica:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

CHI SONO I SOGGETTI DELEGATI E COSA POSSONO FARE?

I soggetti delegati sono quelli individuati dall’art. 18 del Regolamento n. 59/2023 e quindi:

  • Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
  • Gestore del servizio di raccolta (ovvero affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inteso come complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia)
  • Gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/06

Questi soggetti possono iscriversi al RENTRI nella sezione a loro dedicata dal 15/12/2024 e possono:

  • Gestire le deleghe con modalità semplificate inserendo i nominativi dei produttori di rifiuti dai quali hanno avuto delega così da iscriverli al RENTRI.
  • Trasmettere i dati del registro di carico e scarico e dei formulari per conto dei produttori di rifiuti.
  • Consultare le informazioni relative alla anagrafica propria o degli operatori che li hanno delegati nonché verificare i dati trasmessi.
  • Scaricare il certificato emesso dal RENTRI nel caso non si disponga di soluzioni autonome di firma remota. Il certificato consente di trasmettere i dati al RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le P.A.
  • Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA anche per conto dei produttori deleganti.

QUALI SONO I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI?

Non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) (quindi siamo nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque, fumi, fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno fino a 10 dipendenti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) (quindi siamo nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni) a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Questi soggetti non devono tenere il registro di carico/scarico ma dal 13/02/2025 devono registrarsi al RENTRI per poter emettere e vidimare i FIR cartecei.

QUAL È LA STRUTTURA DEL RENTRI?

Il RENTRI è gestito dal MASE ed utilizza la piattaforma telematica dell’ANGA interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. L’ANGA fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del MASE:

  • gestisce i rapporti con l’utenza, comprese le informazioni e la comunicazione
  • garantisce l’operatività di funzionamento della piattaforma telematica del RENTRI
  • predispone la documentazione tecnica per la gestione e l’evoluzione del RENTRI

Il RENTRI si compone di due sezioni:

  • sezione Anagrafica: comprende i dati anagrafici dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti
  • sezione Tracciabilità: comprende i dati presenti nei registri carico scarico e nei FIR e i dati afferenti ai percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi

QUALI SONO LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI?

Il decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 ha definito, mediante 18 schede allegate al decreto, le modalità operative per:

  • l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
  • la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
  • la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali 
  • la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità 
  • la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

CI SONO COSTI PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI?

Oltre ai diritti di segreteria pari a 10 euro da versare al momento dell’iscrizione per ciascuna unità locale, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione del soggetto: dai 15 ai 100 euro per il primo anno, mentre per i successivi il contributo va dai 10 ai 60 euro da corrispondere entro il 30 aprile di ciascun anno.

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