Con l’acronimo RENTRI si intende il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti.
Vediamo di seguito di approfondire gli aspetti principali di questo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal MASE con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) e in particolare:
Dall’8 novembre 2023 è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: è possibile accedere alla normativa, ai decreti direttoriali e alle notizie legate al RENTRI, ad una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi, acquisendo informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico rifiuti e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in modalità digitale.
Di seguito, nella presente pagina, rispondiamo ad alcuni dubbi sugli aspetti fondamentali che caratterizzano il RENTRI: per approfondire ulteriormente il tema, partecipa al seminario disponibile gratuitamente nella piattaforma e-learning di Vega Formazione: RENTRI: TUTTE LE NOVITÀ SULLA TRACCIABILITÀ E GESTIONE DEI RIFIUTI.
I soggetti che devono iscriversi al RENTRI sono stati individuati nel DM 59/2023 e si tratta di:
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.
I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 prevedendo un periodo transitorio per l’iscrizione e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni dei soggetti obbligati.
Il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 stabilisce la tempistica, definita dalla data di entrata in vigore del RENTRI, per l’iscrizione al Registro Elettronico e per l’applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico carico e scarico rifiuti e di FIR nonché delle disposizioni generali di questi documenti in formato digitale. Nel testo del decreto si legge che l’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata con le seguenti tempistiche:
I nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti sono invece applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025. L’obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico in formato digitale è stabilito dal 13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza mentre per l’emissione del FIR in formato digitale la scadenza decorre dal 13 febbraio 2026.
Con il Decreto Direttoriale n.97/2023 sono state definite quindi le date per l’iscrizione al RENTRI, calcolate dalla data di entrata in vigore del RENTRI ossia dal 15/06/2023, che di seguito schematizziamo:
DATA | 15/06/2023 | Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 | Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 | Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
SCADENZE RENTRI | Entrata in vigore del RENTRI | Dal 18° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi | Dal 24° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi | Dal 30° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi |
CHI DEVE ISCRIVERSI | Nessuno |
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*Ricordiamo che la classificazione di cui all’articolo 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 indica:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
I soggetti delegati sono quelli individuati dall’art. 18 del Regolamento n. 59/2023 e quindi:
Questi soggetti possono iscriversi al RENTRI nella sezione a loro dedicata dal 15/12/2024 e possono:
Non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i seguenti soggetti:
Questi soggetti non devono tenere il registro di carico/scarico ma dal 13/02/2025 devono registrarsi al RENTRI per poter emettere e vidimare i FIR cartecei.
Il RENTRI è gestito dal MASE ed utilizza la piattaforma telematica dell’ANGA interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. L’ANGA fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del MASE:
Il RENTRI si compone di due sezioni:
Il decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 ha definito, mediante 18 schede allegate al decreto, le modalità operative per:
Oltre ai diritti di segreteria pari a 10 euro da versare al momento dell’iscrizione per ciascuna unità locale, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione del soggetto: dai 15 ai 100 euro per il primo anno, mentre per i successivi il contributo va dai 10 ai 60 euro da corrispondere entro il 30 aprile di ciascun anno.
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