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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali rappresenta il punto di riferimento per le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti in Italia. Questa pagina approfondisce la sua struttura e utilità nonché offre un quadro riepilogativo sulla gestione delle iscrizioni per le aziende obbligate, affrontando i seguenti punti: 

COS’È L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI?

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), o Albo Gestori Ambientali, istituito dal D.Lgs 152/06, è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora denominato Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e si articola in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in sezioni regionali e provinciali, ospitate nelle Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L’ANGA succede al precedente all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, o Albo Gestori Rifiuti, disciplinato dal D.Lgs 22/97 (il cosiddetto "Decreto Ronchi").

QUALI SONO LE FUNZIONI DELL’ALBO? 

albo-gestori-ambientali-trasporto

Le funzioni dell'Albo Gestori Ambientali sono molteplici e comprendono principalmente la selezione e la qualificazione delle imprese che devono iscriversi, le quali hanno l’obbligo di soddisfare specifici requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per essere ammesse, in base alle categorie e classi d’iscrizione e tipologie di rifiuti gestiti.

Inoltre, l'ANGA, attraverso il Comitato Nazionale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività delle Sezioni regionali, che si occupano dell'iscrizione delle imprese. Queste funzioni si concretizzano nell'emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e nella gestione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali.

COM’È ORGANIZZATO L’ALBO GESTORI AMBIENTALI?

L'art. 212 del Decreto legislativo 152/06 stabilisce che l'Albo è articolato in:

  • un Comitato Nazionale
  • 19 Sezioni regionali e 2 Sezioni provinciali nelle province autonome di Trento e Bolzano

ISTITUITO PRESSO

COMPOSIZIONE (membri in carica per 5 anni)

Comitato Nazionale

già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE)

19 membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:

  • 2 dal già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
  • 1 dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;
  • 1 dal Ministro della salute;
  • 1 dal Ministro dell'economia e delle finanze;
  • 1 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • 1 dal Ministro dell'interno;
  • 3 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • 1 dall'Unione italiana delle Camere di commercio
  • 3 scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;
  • 2 dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
  • 2 dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
  • 1 dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

19 Sezioni Regionali e 2 Sezioni provinciali di Trento e Bolzano

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dei capoluoghi di Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano

  • il presidente della Camera di Commercio del capoluogo di Regione o un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
  • un funzionario o dirigente esperto in materia ambientale designato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
  • un funzionario o dirigente esperto in materia ambientale designato dall'unione regionale delle Province o dalla Provincia autonoma;
  • un esperto in materia ambientale designato dal già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

QUALI SONO LE COMPETENZE DEL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI?

Le competenze del Comitato Nazionale sono specificate nell'art. 5 del DM del 3 giugno 2014, n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.

Questo organo possiede potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

  • cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali
  • Definisce i criteri per le iscrizioni e per le modifiche di queste nelle categorie e classi previste agli artt. 8 -9 del DM 120/2014
  • Stabilisce i criteri e le procedure per la verifica e la valutazione dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto di iscrizione
  • Determina i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per la funzione di responsabile tecnico (RTGR), incluso il controllo e l'aggiornamento della sua formazione. Per queste attività, il Comitato può formare commissioni con membri delle sezioni regionali e provinciali.
  • Imposta i criteri generali per il supporto ai soggetti iscritti
  • Coordina e supervisiona le sezioni regionali e provinciali, esercitando anche poteri sostitutivi se necessario
  • Regola le procedure per l'invio di domande e comunicazioni all'Albo attraverso sistemi telematici.
  • Stabilisce la modulistica e gli allegati da usare
  • Suggerisce, da solo o su segnalazione delle sezioni regionali e provinciali, controlli ispettivi per confermare i requisiti per le attività iscritte
  • Decide sui ricorsi contro le decisioni adottate dalle sezioni regionali e provinciali
  • Crea gruppi di lavoro per specifiche necessità
  • Valuta e delibera sui risultati dei lavori delle sezioni speciali del Comitato
  • Adotta direttive e altri atti secondo la legislazione vigente.

Il Comitato ha ricevuto ulteriori compiti con il D.Lgs. 209/03, che recepisce la direttiva 2000/53/CE riguardante i veicoli a fine vita. Questi compiti includono, con l'assistenza tecnica dell'ISPRA, il monitoraggio del sistema di gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi rifiuti e componenti, oltre al controllo degli obiettivi di riciclaggio, recupero e sostenibilità economica del processo di trattamento.

IL SITO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI: UN UTILE STRUMENTO PER LE IMPRESE

Dal 3 novembre 2004 è disponibile sul sito web http://www.albonazionalegestoriambientali.it la pubblicazione dell’elenco nazionale delle imprese iscritte: si tratta di un registro che fornisce informazioni dettagliate su ciascuna impresa che gestisce rifiuti, inclusi i dati anagrafici, le categorie e classi di iscrizione, le tipologie di rifiuti gestiti con i rispettivi codici EER. Tramite questo elenco messo a disposizione nel sito dell’ANGA, è possibile cercare le aziende per nome, area di registrazione regionale o provinciale, categoria, o codice di rifiuto: si tratta di uno strumento fondamentale per il sistema di gestione dei rifiuti, offrendo un accesso centralizzato e organizzato alle informazioni.

QUALI SONO LE IMPRESE OBBLIGATE A ISCRIVERSI ALL'ALBO?

Devono iscriversi all'Albo le imprese e gli enti che svolgono le seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione
  • bonifica dei siti
  • bonifica dei beni contenenti amianto

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali costituisce titolo per l’esercizio delle seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti
  • commercio e intermediazione di rifiuti
  • gestione centri di raccolta

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali costituisce, invece, titolo abilitativo per l’esercizio delle seguenti attività, il cui esercizio è autorizzato dalle autorità competenti:

  • bonifica dei siti
  • bonifica dei beni contenenti amianto

QUALI SONO LE CATEGORIE E LE CLASSI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO?

In base alla tipologia di attività, le aziende devono iscriversi ad una o più delle seguenti categorie brevemente descritte:

  • Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, centri di raccolta
  • Categoria 1 con procedura semplificata: aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 2672000, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni sulla base di un'apposita comunicazione di inizio attività.
  • Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/g o 30 l/g (articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06)
  • Sottocategoria 2-ter: Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana
  • Categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65
  • Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
  • Sottocategoria 4-bis: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi
  • Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
  • Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
  • Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)
  • Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
  • Categoria 9: bonifica di siti
  • Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

Nell’ambito di ogni categoria di iscrizione albo gestori ambientali (fatta eccezione per le categorie 2-bis, 3-bis e per le sottocategorie 2-ter e 4-bis) sono previste delle specifiche classi, individuate mediante lettera dell’alfabeto, come di seguito elencate:

CATEGORIA

CLASSI

Categoria 1

In base alla popolazione complessivamente servita

  1. superiore o uguale a 500.000 abitanti
  2. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
  3. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
  4. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
  5. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
  6. inferiore a 5.000 abitanti

Categorie da 4 a 8

In base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti

  1. superiore o uguale a 200.000 tonnellate
  2. superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
  3. superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
  4. superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
  5. superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
  6. inferiore a 3.000 tonnellate

Categorie 9 e 10

In base all'importo dei lavori di bonifica cantierabili

  1. oltre € 9.000.000,00
  2. fino a € 9.000.000,00
  3. fino a € 2.500.000,00
  4. fino a € 1.000.000,00
  5. fino a € 200.000,00

COME E DOVE ISCRIVERSI ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI?

L'iscrizione si effettua presso la Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente, tramite modalità telematica mediante accesso al portale Agest telematico.

Per le imprese estere, la domanda di iscrizione albo gestori ambientali va presentata alla sezione del territorio dove si trova la sede secondaria o il domicilio.

Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti presentano domanda di iscrizione alla categoria 6, con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente nel caso dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.

La modulistica per l'iscrizione (e il rinnovo), incluse le indicazioni per i diritti iscrizione albo dei gestori ambientali, imposte di bollo e tassa di concessione governativa, sono disponibili sul sito della Camera di Commercio competente, garantendo la trasparenza e l'accessibilità per tutte le imprese interessate.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ORDINARIA O SEMPLIFICATA?

La procedura di iscrizione ordinaria deve essere seguita per le imprese che svolgono attività di:

  • raccolta e trasporto rifiuti (categorie 1, 4, 5)
  • bonifica dei siti (categoria 9)
  • bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10)
  • commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)

La domanda d'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120) e trasmessa telematicamente alle Sezioni regionali o provinciali mediante accesso autenticato al portale Agest telematico.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione, la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.

Il termine dei 60 giorni di cui sopra può essere interrotto, per non più di una volta, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi, oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all’invio di quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.

Qualora l’iscrizione all’ANGA sia sottoposta a garanzia finanziaria, l’interessato, entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 17 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro 30 giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d’iscrizione.

Nel caso in cui l'istanza non venisse accolta dalla Sezione, l'impresa riceverà una comunicazione riportante le motivazioni per cui è stata effettuata tale scelta.

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

  • categoria 1: aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
  • categoria 2-bis: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
  • categoria 3-bis: imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei RAEE.
  • sottocategoria 2-ter: associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
  • sottocategoria 4-bis: imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;

Tali soggetti sono iscrivono all’Albo sulla base di una comunicazione presentata telematicamente, mediante accesso autenticato al portale Agest telematico, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

Le Sezioni regionali e provinciali verificano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività da parte dei soggetti sopra indicati, ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l’iscrizione.

Non è ancora attiva l’iscrizione alla categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

COME RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI?

Il rinnovo iscrizione albo gestori ambientali avviene ogni 5 anni (10 anni per la categoria 2-bis) e richiede la presentazione di una specifica domanda che conferma la permanenza dei requisiti necessari, presentata alla sezione competente con le stese modalità previste per la prima iscrizione.

La domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

QUANTO COSTA ISCRIVERSI ALL’ALBO?

Le domande d’iscrizione, rinnovo o variazione sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria:

Società di persone (s.n.c., s.a.s.), Società di capitali (s.p.a., s.r.l.), Consorzi

Cooperative sociali e ONLUS

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

Categorie ordinarie (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

90 euro

45 euro

18 euro

Categorie semplificate (2-bis, 2-ter, 3-bis, 4-bis)

10 euro

10 euro

10 euro

Le domande di cancellazione albo gestori ambientali sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria:

Società di persone (s.n.c., s.a.s.), Società di capitali (s.p.a., s.r.l.), Consorzi

Cooperative sociali e ONLUS

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

Categorie ordinarie (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

90 euro

45 euro

Esenti

Categorie semplificate (2-bis, 2-ter, 3-bis, 4-bis)

Esenti

Esenti

Esenti

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione secondo gli importi riportati nella tabella seguente, per ciascuna categoria di riferimento, tenendo presente che:

  • In sede di prima iscrizione o di variazione di classe, il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
  • Successivamente il versamento del diritto annuale d’iscrizione è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Classe

Importo

Categorie 1, 4, 5, 6, 7, 8

A

1.800 euro

B

1.300 euro

C

1.000 euro

D

750 euro

E

350 euro

F

150 euro

Categorie 9, 10

A

3.100 euro

B

2.050 euro

C

1.300 euro

D

650 euro

E

300 euro

Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis

Unica

50 euro

L’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento. Qualora le condizioni di sospensione (mancato pagamento diritti iscrizione albo gestori ambientali) permangano per più di 12 mesi è prevista la cancellazione dall'Albo.

È previsto il pagamento dell’imposta di bollo, di importo pari a 16 euro, per la presentazione di un’istanza all’Albo (“bollo su procedimento”) e per il rilascio dell’eventuale relativo provvedimento (“bollo su provvedimento”).

Infine è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa di importo pari a 168 euro per ogni attività autorizzata dall’Albo, per aumenti di classe, per l’inserimento di nuovi servizi all’interno di una particolare categoria di iscrizione o in caso di rinnovo dell’iscrizione.


Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e della Tassa di Concessione Governativa.

PER APPROFONDIRE…

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  • Modulo di specializzazione categoria 1, 4 e 5 – raccolta e trasporto rifiuti urbani, speciali pericolosi e non: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 9 – bonifiche dei siti: CLICCA QUI!
  • Modulo di specializzazione categoria 10 – bonifiche di beni contenenti amianto: CLICCA QUI!
  • Corso Completo: composto da tutti i moduli precedenti (modulo obbligatorio e moduli di specializzazione per tutte le categorie): CLICCA QUI!
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