L'Albo Nazionale Gestori Ambientali rappresenta il punto di riferimento per le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti in Italia. Questa pagina approfondisce la sua struttura e utilità nonché offre un quadro riepilogativo sulla gestione delle iscrizioni per le aziende obbligate, affrontando i seguenti punti:
COS’È L'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI?
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), o Albo Gestori Ambientali, istituito dal D.Lgs 152/06, è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora denominato Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e si articola in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in sezioni regionali e provinciali, ospitate nelle Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’ANGA succede al precedente all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, o Albo Gestori Rifiuti, disciplinato dal D.Lgs 22/97 (il cosiddetto "Decreto Ronchi").
QUALI SONO LE FUNZIONI DELL’ALBO?
Le funzioni dell'Albo Gestori Ambientali sono molteplici e comprendono principalmente la selezione e la qualificazione delle imprese che devono iscriversi, le quali hanno l’obbligo di soddisfare specifici requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per essere ammesse, in base alle categorie e classi d’iscrizione e tipologie di rifiuti gestiti.
Inoltre, l'ANGA, attraverso il Comitato Nazionale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività delle Sezioni regionali, che si occupano dell'iscrizione delle imprese. Queste funzioni si concretizzano nell'emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e nella gestione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali.
COM’È ORGANIZZATO L’ALBO GESTORI AMBIENTALI?
L'art. 212 del Decreto legislativo 152/06 stabilisce che l'Albo è articolato in:
ISTITUITO PRESSO | COMPOSIZIONE (membri in carica per 5 anni) | |
Comitato Nazionale | già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE) | 19 membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:
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19 Sezioni Regionali e 2 Sezioni provinciali di Trento e Bolzano | Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dei capoluoghi di Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano |
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QUALI SONO LE COMPETENZE DEL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI?
Le competenze del Comitato Nazionale sono specificate nell'art. 5 del DM del 3 giugno 2014, n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
Questo organo possiede potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
Il Comitato ha ricevuto ulteriori compiti con il D.Lgs. 209/03, che recepisce la direttiva 2000/53/CE riguardante i veicoli a fine vita. Questi compiti includono, con l'assistenza tecnica dell'ISPRA, il monitoraggio del sistema di gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi rifiuti e componenti, oltre al controllo degli obiettivi di riciclaggio, recupero e sostenibilità economica del processo di trattamento.
IL SITO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI: UN UTILE STRUMENTO PER LE IMPRESE
Dal 3 novembre 2004 è disponibile sul sito web http://www.albonazionalegestoriambientali.it la pubblicazione dell’elenco nazionale delle imprese iscritte: si tratta di un registro che fornisce informazioni dettagliate su ciascuna impresa che gestisce rifiuti, inclusi i dati anagrafici, le categorie e classi di iscrizione, le tipologie di rifiuti gestiti con i rispettivi codici EER. Tramite questo elenco messo a disposizione nel sito dell’ANGA, è possibile cercare le aziende per nome, area di registrazione regionale o provinciale, categoria, o codice di rifiuto: si tratta di uno strumento fondamentale per il sistema di gestione dei rifiuti, offrendo un accesso centralizzato e organizzato alle informazioni.
QUALI SONO LE IMPRESE OBBLIGATE A ISCRIVERSI ALL'ALBO?
Devono iscriversi all'Albo le imprese e gli enti che svolgono le seguenti attività:
L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali costituisce titolo per l’esercizio delle seguenti attività:
L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali costituisce, invece, titolo abilitativo per l’esercizio delle seguenti attività, il cui esercizio è autorizzato dalle autorità competenti:
QUALI SONO LE CATEGORIE E LE CLASSI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO?
In base alla tipologia di attività, le aziende devono iscriversi ad una o più delle seguenti categorie brevemente descritte:
Nell’ambito di ogni categoria di iscrizione albo gestori ambientali (fatta eccezione per le categorie 2-bis, 3-bis e per le sottocategorie 2-ter e 4-bis) sono previste delle specifiche classi, individuate mediante lettera dell’alfabeto, come di seguito elencate:
CATEGORIA | CLASSI |
Categoria 1 | In base alla popolazione complessivamente servita
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Categorie da 4 a 8 | In base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti
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Categorie 9 e 10 | In base all'importo dei lavori di bonifica cantierabili
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COME E DOVE ISCRIVERSI ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI?
L'iscrizione si effettua presso la Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente, tramite modalità telematica mediante accesso al portale Agest telematico.
Per le imprese estere, la domanda di iscrizione albo gestori ambientali va presentata alla sezione del territorio dove si trova la sede secondaria o il domicilio.
Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti presentano domanda di iscrizione alla categoria 6, con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente nel caso dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
La modulistica per l'iscrizione (e il rinnovo), incluse le indicazioni per i diritti iscrizione albo dei gestori ambientali, imposte di bollo e tassa di concessione governativa, sono disponibili sul sito della Camera di Commercio competente, garantendo la trasparenza e l'accessibilità per tutte le imprese interessate.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ORDINARIA O SEMPLIFICATA?
La procedura di iscrizione ordinaria deve essere seguita per le imprese che svolgono attività di:
La domanda d'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120) e trasmessa telematicamente alle Sezioni regionali o provinciali mediante accesso autenticato al portale Agest telematico.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione, la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
Il termine dei 60 giorni di cui sopra può essere interrotto, per non più di una volta, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi, oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all’invio di quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
Qualora l’iscrizione all’ANGA sia sottoposta a garanzia finanziaria, l’interessato, entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 17 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro 30 giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d’iscrizione.
Nel caso in cui l'istanza non venisse accolta dalla Sezione, l'impresa riceverà una comunicazione riportante le motivazioni per cui è stata effettuata tale scelta.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
Tali soggetti sono iscrivono all’Albo sulla base di una comunicazione presentata telematicamente, mediante accesso autenticato al portale Agest telematico, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
Le Sezioni regionali e provinciali verificano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività da parte dei soggetti sopra indicati, ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l’iscrizione.
Non è ancora attiva l’iscrizione alla categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
COME RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI?
Il rinnovo iscrizione albo gestori ambientali avviene ogni 5 anni (10 anni per la categoria 2-bis) e richiede la presentazione di una specifica domanda che conferma la permanenza dei requisiti necessari, presentata alla sezione competente con le stese modalità previste per la prima iscrizione.
La domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.
QUANTO COSTA ISCRIVERSI ALL’ALBO?
Le domande d’iscrizione, rinnovo o variazione sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria:
Società di persone (s.n.c., s.a.s.), Società di capitali (s.p.a., s.r.l.), Consorzi | Cooperative sociali e ONLUS | Imprese individuali e soggetti solo R.E.A. | |
Categorie ordinarie (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10) | 90 euro | 45 euro | 18 euro |
Categorie semplificate (2-bis, 2-ter, 3-bis, 4-bis) | 10 euro | 10 euro | 10 euro |
Le domande di cancellazione albo gestori ambientali sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria:
Società di persone (s.n.c., s.a.s.), Società di capitali (s.p.a., s.r.l.), Consorzi | Cooperative sociali e ONLUS | Imprese individuali e soggetti solo R.E.A. | |
Categorie ordinarie (1, 4, 5, 6, 8, 9, 10) | 90 euro | 45 euro | Esenti |
Categorie semplificate (2-bis, 2-ter, 3-bis, 4-bis) | Esenti | Esenti | Esenti |
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione secondo gli importi riportati nella tabella seguente, per ciascuna categoria di riferimento, tenendo presente che:
Classe | Importo | |
Categorie 1, 4, 5, 6, 7, 8 | A | 1.800 euro |
B | 1.300 euro | |
C | 1.000 euro | |
D | 750 euro | |
E | 350 euro | |
F | 150 euro | |
Categorie 9, 10 | A | 3.100 euro |
B | 2.050 euro | |
C | 1.300 euro | |
D | 650 euro | |
E | 300 euro | |
Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis | Unica | 50 euro |
L’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento. Qualora le condizioni di sospensione (mancato pagamento diritti iscrizione albo gestori ambientali) permangano per più di 12 mesi è prevista la cancellazione dall'Albo.
È previsto il pagamento dell’imposta di bollo, di importo pari a 16 euro, per la presentazione di un’istanza all’Albo (“bollo su procedimento”) e per il rilascio dell’eventuale relativo provvedimento (“bollo su provvedimento”).
Infine è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa di importo pari a 168 euro per ogni attività autorizzata dall’Albo, per aumenti di classe, per l’inserimento di nuovi servizi all’interno di una particolare categoria di iscrizione o in caso di rinnovo dell’iscrizione.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e della Tassa di Concessione Governativa.
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