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La Squadra di Emergenza degli Addetti Antincendio in Azienda

ANTINCENDIO: CHE COS’È LA SQUADRA DI EMERGENZA AZIENDALE?

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La squadra di emergenza è l’insieme di persone preventivamente designate ed adeguatamente formate in grado di affrontare situazioni emergenziali che si possono verificare nella quotidianità in un’azienda.

La squadra di emergenza, espressamente prevista dal cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), interviene prontamente in caso di incendio, infortunio, terremoto, alluvione o catastrofi naturali per apportare un valido aiuto ai lavoratori che, in queste circostanze, si potrebbero trovare in difficoltà, e un supporto ai soccorsi esterni (quali ad esempio: VVFpronto soccorso, etc.).

DA CHI È COMPOSTA LA SQUADRA EMERGENZA AZIENDALE?

La squadra emergenza aziendale è composta da:

Una stessa persona può essere nominata sia come addetto antincendio, sia come addetto di primo soccorso.

Qui di seguito approfondiremo i compiti, la formazione, l’aggiornamento, le eventuali responsabilità degli addetti della squadra emergenze antincendio in azienda.

QUANDO VIENE DESIGNATA LA SQUADRA EMERGENZA ANTINCENDIO?

In tutte le aziende deve essere presente una squadra di emergenza composta da addetti antincendio (squadra emergenza antincendio) e da addetti al primo soccorso (squadra emergenza primo soccorso).

CHI ORGANIZZA E NOMINA GLI ADDETTI ANTINCENDIO?

L’obbligo di nominare gli addetti antincendio e di organizzare la squadra emergenza antincendio è a carico del Datore di Lavoro o del Dirigente.

Il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza, infatti, prevede che il Datore di Lavoro (o il dirigente):

  • designi preventivamente i lavoratori addetti antincendio, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell’emergenza; per chiarezza organizzativa la nomina degli addetti antincendio deve essere formalizzata;
  • adotti le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché in caso di pericolo grave e immediato, indicate nel Piano di Emergenza;
  • organizzi i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Riassumendo:

Il Datore di Lavoro (o il Dirigente):

  1. individua i fattori di rischio;
  2. pianificare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, predisponendo il “Piano di Emergenza”;
  3. nomina gli addetti antincendio;
  4. assicura che vengano rispettate le norme antincendio e le misure di prevenzione adottate.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ ESSERE NOMINATO COME ADDETTO ANTINCENDIO?

Il datore di lavoro a norma dell’art. 34 D. Lgs. 81/2008 può ricoprire il ruolo di “addetto antincendio”, e far parte quindi della squadra emergenza aziendale, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in tutte le aziende, ad esclusione di quelle elencate all’art. 31 comma 6 del Testo Unico sulla Sicurezza e di seguito riportate:

a) nelle aziende industriali ad “incidente rilevante”
b) nelle centrali termoelettriche
c) negli impianti ed installazioni nucleari o dotate di sorgenti di radiazioni
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Anche il datore di lavoro, qualora decida di svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio, dovrà frequentare i medesimi corsi di formazione antincendio previsti per i lavoratori.

NELLE IMPRESE FAMILIARI SONO OBBLIGATORI GLI ADDETTI ANTINCENDIO?

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Le imprese familiari (definite dall’art. 230 bis c.c.) sono quelle in cui “collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”. Se l’impresa è composta solo da collaboratori “familiari”, non sussiste l’obbligatorietà della preventiva designazione degli addetti antincendio.

La facoltà di designare gli addetti antincendio nell’impresa familiare diventa obbligatoria, quando oltre ai familiari, vengono assunti dei lavoratori – dipendenti. L’imprenditore familiare, di fronte al dipendente, assume gli stessi obblighi di un qualsiasi datore di lavoro.

QUANTI ADDETTI ANTINCENDIO DEVONO ESSERE NOMINATI IN AZIENDA?

L’art. 43 co. 2 D.Lgs. 81/2008 prevede che “…il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46”.

Il numero degli addetti antincendio da nominare, che comporranno la squadra emergenza antincendio, non è determinato dal legislatore ma spetta al datore di lavoro determinarlo, “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva”.

In alcuni casi viene suggerito di nominare 2 addetti antincendio ogni 10 lavoratori (o altri rapporti tra occupati e numero di addetti antincendio) ma, questo “criterio proporzionale” non è sempre corretto e deve necessariamente variare tenendo in considerazione:

  • il livello di rischio dell’azienda: determinato per mezzo della Valutazione del Rischio Incendio, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • la struttura dell’edificio o la complessità del sito produttivo: ad esempio, valutare se l’immobile si sviluppa in unico piano o su più livelli, se vi sono più fabbricati e a quale distanza sono posti l’uno dall’altro;
  • il numero delle persone (affollamento) che occupano i locali e l’intero edificio, comprendendo eventuale clientela;
  • la presenza di persone diversamente abili.

Altro elemento da considerare nella scelta del numero di addetti è che la copertura in azienda della squadra antincendio deve essere sempre garantita per tutto l’orario di lavoro.

CHI È L’ADDETTO ANTINCENDIO E QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE?

L’addetto antincendio è un lavoratore (uomo o donna), designato dal datore di lavoro o dal dirigente, che ha il compito di attuare il piano di emergenza e di evacuazione dell’azienda.

Il datore di lavoro dovrà scegliere una persona tendenzialmente “portata” a ricoprire tale funzione e, quindi, dinamica, che sappia agire con freddezza nell’emergenza, senza timori e sicura di sé.

Il lavoratore nominato addetto antincendio deve essere adeguatamente formato ed addestrato per lo svolgimento del suo compito, con corsi di formazione conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente.

IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE LA NOMINA DI ADDETTO ANTINCENDIO?

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

QUALI SONO I COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO?

I compiti fondamentali dell’addetto antincendio sono:

  1. attuare le misure di prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, previste nel piano di emergenza, anche utilizzando i sistemi di protezione antincendio presenti presso l’azienda, quali ad esempio:
    1. la rete idrica antincendio;
    2. gli impianti di rilevazione e spegnimento automatici;
    3. gli evacuatori di fumi e calore;
    4. i dispositivi di segnalazione ed allarme.
  2. Assistere i soccorsi esterni (VVF), fornendo innanzitutto informazioni sul sito, sugli occupanti, sui dispositivi antincendio presenti,
  3. Controllare periodicamente i presidi antincendio: anche questo potrà essere un compito assegnato dal datore di lavoro agli addetti antincendio, non sostitutivo dei controlli effettuati da personale specializzato.

Il datore di lavoro ha l’obbligo, infatti, di garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alle tipologie e classi di incendio che potrebbero verificarsi in azienda ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione del rischio incendio.

QUALI CORSI DI FORMAZIONE DEVE SEGUIRE L’ADDETTO ANTINCENDIO?

L’addetto antincendio, a norma del D.M 2/9/21, deve ricevere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività dell’azienda per la quale svolge tale ruolo (Livello 1, Livello 2, Livello 3) per mezzo di un corso antincendio obbligatorio.

La legislazione vigente prevede quindi tre tipologie di corsi obbligatori per gli addetti alla squadra emergenza antincendio, denominati 1-FOR (Livello ), 2-FOR (Livello 2) e 3-FOR (Livello 3).

  • Corso Antincendio Livello 3 (16 ore) Rientrano tipicamente nel Livello 3, ad esempio:
    • ospedali
    • case di cura e case di ricovero per anziani
    • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
    • uffici con oltre 1000 persone presenti
    • alberghi con oltre 200 posti letto
    • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
       
  • Corso Antincendio Livello 2 (8 ore) Rientrano nel Livello 2:
    • le aziende soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 155/11), con esclusione delle attività che rientrano nel Livello 3.
    • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
       
  • Corso Antincendio Livello 1 (4 ore) Rientrano nel Livello 1 le attività non classificabili nei Livelli 3 e 2 e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

GLI ADDETTI ANTINCENDIO DEVONO SUPERARE UN ESAME PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (VVF)?

In alcuni casi, gli addetti antincendio devono effettuare un esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco (VVF) compente per area.

I CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO POSSONO ESSERE EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING?

I corsi di formazione per gli addetti antincendio non sono erogabili in modalità e-learning, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

È OBBLIGATORIO AGGIORNARE LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO?

L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 prescrive che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico".

A dare indicazioni più precise in merito all’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio è il D.M. 2/9/2021 che prevede lo svolgimento del corso antincendio obbligatorio per addetti della squadra emergenza con cadenza quinquennale. La formazione svolta prima dell’entrata in vigore del D.M. 2/9/2021 rimane valida.

L’ADDETTO ANTINCENDIO HA RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI?

L’addetto antincendio, durante lo svolgimento dei suoi compiti, non ha alcuna responsabilità penale nel prevenire e organizzare i soccorsi in caso di emergenza: tali responsabilità rimangono in capo al datore di lavoro.

Come ogni comune cittadino, ha l’impegno morale di prestare soccorso verso le altre persone, purché la situazione lo permetta e senza mai mettere a repentaglio la propria e l’altrui vita.

Gli addetti antincendio, sebbene siano stati formati ed addestrati per l’emergenza, non devono travalicare i propri compiti ed il loro ruolo. L’applicazione delle misure previste nel Piano di Emergenza aziendale non deve mai mettere a rischio l’incolumità dell’addetto antincendio, degli altri componenti della squadra di emergenza, nonché dei lavoratori e di ogni altra persona presente nel luogo.

Per approfondire le novità introdotte dal Nuovo D.M. 2/9/21

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