La squadra di emergenza è l’insieme di persone preventivamente designate ed adeguatamente formate in grado di affrontare situazioni emergenziali che si possono verificare nella quotidianità in un’azienda.
La squadra di emergenza, espressamente prevista dal cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), interviene prontamente in caso di incendio, infortunio, terremoto, alluvione o catastrofi naturali per apportare un valido aiuto ai lavoratori che, in queste circostanze, si potrebbero trovare in difficoltà, e un supporto ai soccorsi esterni (quali ad esempio: VVF, pronto soccorso, etc.).
La squadra emergenza aziendale è composta da:
Una stessa persona può essere nominata sia come addetto antincendio, sia come addetto di primo soccorso.
Qui di seguito approfondiremo i compiti, la formazione, l’aggiornamento, le eventuali responsabilità degli addetti della squadra emergenze antincendio in azienda.
In tutte le aziende deve essere presente una squadra di emergenza composta da addetti antincendio (squadra emergenza antincendio) e da addetti al primo soccorso (squadra emergenza primo soccorso).
L’obbligo di nominare gli addetti antincendio e di organizzare la squadra emergenza antincendio è a carico del Datore di Lavoro o del Dirigente.
Il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza, infatti, prevede che il Datore di Lavoro (o il dirigente):
Riassumendo:
Il Datore di Lavoro (o il Dirigente):
Il datore di lavoro a norma dell’art. 34 D. Lgs. 81/2008 può ricoprire il ruolo di “addetto antincendio”, e far parte quindi della squadra emergenza aziendale, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in tutte le aziende, ad esclusione di quelle elencate all’art. 31 comma 6 del Testo Unico sulla Sicurezza e di seguito riportate:
a) nelle aziende industriali ad “incidente rilevante”
b) nelle centrali termoelettriche
c) negli impianti ed installazioni nucleari o dotate di sorgenti di radiazioni
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Anche il datore di lavoro, qualora decida di svolgere direttamente la funzione di addetto antincendio, dovrà frequentare i medesimi corsi di formazione antincendio previsti per i lavoratori.
Le imprese familiari (definite dall’art. 230 bis c.c.) sono quelle in cui “collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”. Se l’impresa è composta solo da collaboratori “familiari”, non sussiste l’obbligatorietà della preventiva designazione degli addetti antincendio.
La facoltà di designare gli addetti antincendio nell’impresa familiare diventa obbligatoria, quando oltre ai familiari, vengono assunti dei lavoratori – dipendenti. L’imprenditore familiare, di fronte al dipendente, assume gli stessi obblighi di un qualsiasi datore di lavoro.
L’art. 43 co. 2 D.Lgs. 81/2008 prevede che “…il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46”.
Il numero degli addetti antincendio da nominare, che comporranno la squadra emergenza antincendio, non è determinato dal legislatore ma spetta al datore di lavoro determinarlo, “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva”.
In alcuni casi viene suggerito di nominare 2 addetti antincendio ogni 10 lavoratori (o altri rapporti tra occupati e numero di addetti antincendio) ma, questo “criterio proporzionale” non è sempre corretto e deve necessariamente variare tenendo in considerazione:
Altro elemento da considerare nella scelta del numero di addetti è che la copertura in azienda della squadra antincendio deve essere sempre garantita per tutto l’orario di lavoro.
L’addetto antincendio è un lavoratore (uomo o donna), designato dal datore di lavoro o dal dirigente, che ha il compito di attuare il piano di emergenza e di evacuazione dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà scegliere una persona tendenzialmente “portata” a ricoprire tale funzione e, quindi, dinamica, che sappia agire con freddezza nell’emergenza, senza timori e sicura di sé.
Il lavoratore nominato addetto antincendio deve essere adeguatamente formato ed addestrato per lo svolgimento del suo compito, con corsi di formazione conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
I compiti fondamentali dell’addetto antincendio sono:
Il datore di lavoro ha l’obbligo, infatti, di garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alle tipologie e classi di incendio che potrebbero verificarsi in azienda ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione del rischio incendio.
L’addetto antincendio, a norma del D.M 2/9/21, deve ricevere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività dell’azienda per la quale svolge tale ruolo (Livello 1, Livello 2, Livello 3) per mezzo di un corso antincendio obbligatorio.
La legislazione vigente prevede quindi tre tipologie di corsi obbligatori per gli addetti alla squadra emergenza antincendio, denominati 1-FOR (Livello ), 2-FOR (Livello 2) e 3-FOR (Livello 3).
GLI ADDETTI ANTINCENDIO DEVONO SUPERARE UN ESAME PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (VVF)?
In alcuni casi, gli addetti antincendio devono effettuare un esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco (VVF) compente per area.
I corsi di formazione per gli addetti antincendio non sono erogabili in modalità e-learning, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 prescrive che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico".
A dare indicazioni più precise in merito all’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio è il D.M. 2/9/2021 che prevede lo svolgimento del corso antincendio obbligatorio per addetti della squadra emergenza con cadenza quinquennale. La formazione svolta prima dell’entrata in vigore del D.M. 2/9/2021 rimane valida.
L’addetto antincendio, durante lo svolgimento dei suoi compiti, non ha alcuna responsabilità penale nel prevenire e organizzare i soccorsi in caso di emergenza: tali responsabilità rimangono in capo al datore di lavoro.
Come ogni comune cittadino, ha l’impegno morale di prestare soccorso verso le altre persone, purché la situazione lo permetta e senza mai mettere a repentaglio la propria e l’altrui vita.
Gli addetti antincendio, sebbene siano stati formati ed addestrati per l’emergenza, non devono travalicare i propri compiti ed il loro ruolo. L’applicazione delle misure previste nel Piano di Emergenza aziendale non deve mai mettere a rischio l’incolumità dell’addetto antincendio, degli altri componenti della squadra di emergenza, nonché dei lavoratori e di ogni altra persona presente nel luogo.
Per approfondire le novità introdotte dal Nuovo D.M. 2/9/21:
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