Il Dirigente per la Sicurezza “è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”. Questa definizione di Dirigente per la Sicurezza è riportata nell’art. 2, lett. d) del D. Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico per la Sicurezza.
Il Datore di Lavoro dovrebbe (non è infatti obbligatorio) formalizzare la nomina del Dirigente Sicurezza con “delega di funzione”, ossia un atto scritto che si perfeziona nella sua validità ed efficacia con l’accettazione da parte del delegato.
La delega di funzione permette di traslare dal titolare ex lege (cioè il garante «originario», nel caso specifico il datore di lavoro) ad un altro soggetto che assume la veste di garante «derivato» specifici doveri (funzioni) rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici.
L’art. 16 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.
Nell’atto il delegante deve specificare tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto ed alla stessa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Il dirigente solitamente viene assunto in azienda con contratto di lavoro subordinato con specifica qualifica di dirigente ma, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non necessariamente.
È dirigente per la sicurezza e, risponde in quanto tale in caso di violazione delle norme antinfortunistiche, anche colui che, di fatto, svolga compiti prevenzionistici assimilabili a quelli propri del dirigente, ad obblighi originari di sicurezza, a prescindere dagli incarichi formali.
Il dirigente per la sicurezza è un soggetto munito di autonomia decisionale che dirige sia persone che occupano posizioni apicali nell’assetto organizzativo sia nel singolo ambito (unità produttiva, area, settore, ecc.) e di elevata discrezionalità nell’assumere le decisioni.
Entro i limiti e le mansioni affidategli dall'organizzazione aziendale e dal datore di lavoro, al dirigente viene affidato
I dirigenti per la sicurezza non si sostituiscono all'imprenditore del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza.
I compiti del Dirigente in materia di salute e sicurezza del lavoro derivano direttamente dall’incarico dirigenziale conferito dal datore di lavoro; è destinatario “iure proprio” delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale delega.
Il Dirigente per la sicurezza può ritenersi responsabile per “investitura originaria dei doveri di sicurezza”.
Gli obblighi nella sicurezza sul lavoro vengono desunti dalla lettura dell’art. 55 c. 4 del D.Lgs. 81/2008; norma che prevede espressamente quali siano le sanzioni sia penali - arresto (da due a otto mesi) e/o ammenda (da €.800 a €.10.000) - che amministrative (da €.1.000 a €.10.000) a seconda della norma violata.
Gli obblighi del Dirigente per la sicurezza sono indicati nell’art. 18 D.Lgs. 81/2008 e tra questi vi sono:
Il Dirigente per la Sicurezza ha il compito di adottare e attivare tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state specificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nonché qualsiasi misura, disposizione, procedura aziendale di sicurezza e igiene del lavoro necessaria a contenere/o eliminare i rischi valutati per le mansioni specifiche.
A norma dell’art. 37 co. 7, D.Lgs. 81/2008 “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”
Sia la formazione che l’aggiornamento quinquennale sono disciplinati dall’Accordo Stato Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
L’applicazione del contenuto dell’Accordo nei riguardi dei Dirigenti, sebbene facoltativa, costituisce corretta applicazione della norma sopra menzionata.
Sia la formazione che l’aggiornamento possono essere frequentati in modalità e-learning.
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