Il Carroponte è un’attrezzatura molto diffusa all’interno di stabilimenti produttivi e magazzini di ogni tipo e dimensione, ma può essere installato anche all’esterno per la movimentazione di merci su piazzali di carico e/o depositi di materiali.
Vediamo di seguito un approfondimento per l’uso e la verifica in sicurezza del Carroponte affrontando i seguenti argomenti:
Come definito dalla normativa sulla sicurezza, con particolare all’Accordo Stato Regioni 2025, il Carroponte può essere ricondotto a due tipologie di attrezzature:
Il Carroponte è essenzialmente costituito dai seguenti componenti:
La dotazione dell’argano o del paranco dipende dalle portate che il Carroponte è destinato a sollevare:
Paranco o argano sollevano il carico per mezzo di un gancio fissato a sua volta ad una fune che scorre attraverso una o più pulegge.
L'alimentazione del Carroponte, così come i segnali di comando, è tipicamente elettrica.
Le funzioni del Carroponte si concretizzano attraverso tre movimenti principali:
Per utilizzare il Carroponte rispettando le norme sulla sicurezza è importante ricordare che ad inizio turno di lavoro, l’addetto al Carroponte è tenuto a effettuare una verifica e controllare preventivamente:
Alla fine di ogni attività di verifica e manutenzione, l’addetto all’uso dei Carroponti deve assicurarsi che non ci siano mai carichi lasciati sospesi. A tal proposito eventuali accessori (gancio, catene, ecc.) devono essere lasciati ad altezze orientativamente non inferiori ai 2,5 metri dal piano di camminamento e posizionate sopra zone sicure (lontane dai passaggi pedonali o dalle aree di transito dei mezzi).
È altresì necessario che l’addetto all’utilizzo e alla verifica del Carroponte sia a conoscenza di:
Dal punto di vista tecnico la normativa per i Carriponte di riferimento è la norma UNI EN 15011.
Dal punto di vista della sicurezza il Carroponte rientra in quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” e, nello specifico negli articoli:
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17/4/25 è stata definita la formazione obbligatoria per gli operatori che devono ottenere un’abilitazione per poter utilizzare il carroponte. L’abilitazione si ottiene frequentando un corso di formazione teorico-pratico, distinto in base alla tipologia di comando.
L’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di denuncia e di verifica periodica per tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del Decreto stesso.
In particolare, a queste normative sulla sicurezza sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come il Carroponte.
Le verifiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/08 includono:
Il mancato adempimento alle verifiche periodiche comporta sanzioni amministrative pecuniarie da € 614,25 a € 2.211,31.
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La formalizzazione di un incarico per l’uso e la verifica del Carroponte, benché non espressamente richiesta dal D. Lgs. 81/08, consente tuttavia al datore di lavoro di definire chiaramente all’interno dell’organizzazione aziendale quali sono i lavoratori autorizzati all’utilizzo di tali attrezzature (talvolta si parla di “patentino carroponte” per identificare i lavoratori in possesso di formazione e addestramento all’uso del carroponte). Tale formalizzazione deve avvenire dopo aver verificato che l’addetto è in possesso dell’abilitazione ottenuta mediante partecipazione al percorso formativo idoneo, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17/4/25.
I lavoratori addetti per utilizzare il Carroponte nel rispetto delle norme di sicurezza devono essere formati e addestrati sull’uso di questa attrezzatura, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08: il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. Si sente anche parlare di “patentino carroponte” per riferirsi al possesso della formazione e addestramento all’uso di questa attrezzatura di sollevamento: in effetti la legislazione obbliga il datore di lavoro a formare e addestrare i lavoratori addetti all’uso e alla verifica del Carroponte. Pertanto, per dimostrare il possesso di tale formazione e addestramento è necessario essere in possesso di un attestato di formazione, chiamato erroneamente “patentino”.
L’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 prevede che i lavoratori incaricati dell’utilizzo del carroponte ricevano una formazione teorico-pratica adeguata che si conclude con verifiche scritte e pratiche che attestano l’idoneità all’uso sicuro dell’attrezzatura.
L’attestato di abilitazione ha validità di 5 anni e costituisce prova della formazione ricevuta. Sebbene venga spesso definito “patentino”, la normativa non contempla tale termine né l’emissione di un documento con questa denominazione.
Il percorso formativo iniziale definito dall’Accordo Stato Regioni 2025 si articola in due fasi:
Al termine del modulo teorico è prevista una verifica intermedia sotto forma di test a risposta multipla. Il superamento del test, con almeno il 70% di risposte corrette, è requisito indispensabile per accedere alla fase pratica.
Il modulo pratico si conclude con una prova pratica finale, che prevede l’esecuzione di almeno quattro esercitazioni pratiche tra quelle previste dal programma pratico.
L’abilitazione ha validità quinquennale. Per il rinnovo è obbligatoria la frequenza di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, incentrato in particolare sulle esercitazioni pratiche.
Per rispondere all’esigenza di formare i lavoratori addetti all’uso del carroponte, Vega Formazione, ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza presso il proprio centro di addestramento “Safety Training Center”, specifici Corsi di Formazione e Aggiornamento teorico/pratici per l’utilizzo in sicurezza del Carroponte.
Il corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte, così come il corso di aggiornamento, possono essere frequentato solo ed esclusivamente con presenza fisica in aula. Non sono ammesse né la videoconferenza sincrona né, tantomeno, la modalità e-learning.
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