Pixel Facebook
IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Carroponte e normativa sulla Sicurezza

Il Carroponte è un’attrezzatura molto diffusa all’interno di stabilimenti produttivi e magazzini di ogni tipo e dimensione, ma può essere installato anche all’esterno per la movimentazione di merci su piazzali di carico e/o depositi di materiali.

Vediamo di seguito un approfondimento per l’uso e la verifica in sicurezza del Carroponte affrontando i seguenti argomenti:

COS’È IL CARROPONTE?

Come definito dalla normativa sulla sicurezza, con particolare all’Accordo Stato Regioni 2025, il Carroponte può essere ricondotto a due tipologie di attrezzature:

  1. Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
  2. Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.

Il Carroponte è essenzialmente costituito dai seguenti componenti:

  • una o due travi trasversali, dette "travi principali", sulle quali è posto il carro paranco o il carro argano che scorre per mezzo di ruote sui binari fissati sulla superficie superiore delle travi;
  • una coppia di travi laterali, dette "travi di testa", che scorrono per mezzo di ruote sui binari fissati sulla superficie delle vie di corsa.
carroponte-sicurezza

La dotazione dell’argano o del paranco dipende dalle portate che il Carroponte è destinato a sollevare:

  • per portate che vanno da 0 a 20 tonnellate si utilizzano carriponte con paranchi che sfruttano un meccanismo a due tiri;
  • per portate superiori a 20 tonnellate è preferibile la soluzione dell’argano che sfrutta un meccanismo a quattro o otto tiri.

Paranco o argano sollevano il carico per mezzo di un gancio fissato a sua volta ad una fune che scorre attraverso una o più pulegge.

L'alimentazione del Carroponte, così come i segnali di comando, è tipicamente elettrica.

SICUREZZA CARROPONTE: COME SI UTILIZZA QUEST’ATTREZZATURA?

Le funzioni del Carroponte si concretizzano attraverso tre movimenti principali:

  • verticale con il sollevamento e abbassamento del carico mediante paranco e argano;
  • trasversale con la traslazione del carico mediante carro porta paranco o porta argano;
  • longitudinale con lo scorrimento della gru lungo le vie di corsa mediante le testate del ponte.

Per utilizzare il Carroponte rispettando le norme sulla sicurezza è importante ricordare che ad inizio turno di lavoro, l’addetto al Carroponte è tenuto a effettuare una verifica e controllare preventivamente:

  • il regolare funzionamento del freno, dei comandi, dell'avvisatore acustico e luminoso, dei dispositivi di fine corsa, segnalando immediatamente al preposto eventuali anomalie riscontrate;
  • che non vi siano persone (manutentori) lungo le vie di corsa della gru.

Alla fine di ogni attività di verifica e manutenzione, l’addetto all’uso dei Carroponti deve assicurarsi che non ci siano mai carichi lasciati sospesi. A tal proposito eventuali accessori (gancio, catene, ecc.) devono essere lasciati ad altezze orientativamente non inferiori ai 2,5 metri dal piano di camminamento e posizionate sopra zone sicure (lontane dai passaggi pedonali o dalle aree di transito dei mezzi).

gru-a-ponte

È altresì necessario che l’addetto all’utilizzo e alla verifica del Carroponte sia a conoscenza di:

  • portata massima del Carroponte;
  • procedure per il corretto imbraco dei carichi;
  • procedure per la movimentazione dei carichi sospesi;
  • codice dei segnali gestuali e verbali da attuare durante la movimentazione dei carichi sospesi;
  • verifiche periodiche sull’attrezzatura ai sensi della normativa vigente

NORMATIVA CARROPONTE: QUALI SONO I RIFERIMENTI?

Dal punto di vista tecnico la normativa per i Carriponte di riferimento è la norma UNI EN 15011.

Dal punto di vista della sicurezza il Carroponte rientra in quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” e, nello specifico negli articoli:

  • 69 sulla definizione e utilizzo delle attrezzature di lavoro;
  • 70 commi 1 e 2 sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;
  • 73 sulla informazione, formazione ed addestramento obbligatori per l’uso delle attrezzature di lavoro.

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17/4/25 è stata definita la formazione obbligatoria per gli operatori che devono ottenere un’abilitazione per poter utilizzare il carroponte. L’abilitazione si ottiene frequentando un corso di formazione teorico-pratico, distinto in base alla tipologia di comando.

NORMATIVA CARROPONTE: QUALI VERIFICHE E MANUTENZIONI?

L’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di denuncia e di verifica periodica per tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del Decreto stesso.

In particolare, a queste normative sulla sicurezza sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come il Carroponte.

Le verifiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/08 includono:

  • una prima verifica dopo l’installazione dell’apparecchio e prima della sua messa in esercizio;
  • un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in un nuovo impianto;
  • dei controlli periodici sulle attrezzature per il sollevamento soggette a usura (ad esempio le verifiche su funi e catene), con una frequenza stabilita dai fabbricanti o dalle norme di buona tecnica;
  • verifiche periodiche, finalizzate a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura di sollevamento. Ricordiamo che la prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, salvo mancata risposta entro 45 giorni dall’invio della richiesta.

Il mancato adempimento alle verifiche periodiche comporta sanzioni amministrative pecuniarie da € 614,25 a € 2.211,31.

Scopri il “CORSO PER ADDETTI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DI FUNI E CATENE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO” di Vega Formazione: CLICCA QUI

È NECESSARIO NOMINARE GLI ADDETTI ALL’UTILIZZO E ALLA VERIFICA DEL CARROPONTE?

La formalizzazione di un incarico per l’uso e la verifica del Carroponte, benché non espressamente richiesta dal D. Lgs. 81/08, consente tuttavia al datore di lavoro di definire chiaramente all’interno dell’organizzazione aziendale quali sono i lavoratori autorizzati all’utilizzo di tali attrezzature (talvolta si parla di “patentino carroponte” per identificare i lavoratori in possesso di formazione e addestramento all’uso del carroponte). Tale formalizzazione deve avvenire dopo aver verificato che l’addetto è in possesso dell’abilitazione ottenuta mediante partecipazione al percorso formativo idoneo, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17/4/25.

QUALE FORMAZIONE DEVONO POSSEDERE GLI ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARROPONTE?

I lavoratori addetti per utilizzare il Carroponte nel rispetto delle norme di sicurezza devono essere formati e addestrati sull’uso di questa attrezzatura, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08: il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. Si sente anche parlare di “patentino carroponte” per riferirsi al possesso della formazione e addestramento all’uso di questa attrezzatura di sollevamento: in effetti la legislazione obbliga il datore di lavoro a formare e addestrare i lavoratori addetti all’uso e alla verifica del Carroponte. Pertanto, per dimostrare il possesso di tale formazione e addestramento è necessario essere in possesso di un attestato di formazione, chiamato erroneamente “patentino”.

L’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 prevede che i lavoratori incaricati dell’utilizzo del carroponte ricevano una formazione teorico-pratica adeguata che si conclude con verifiche scritte e pratiche che attestano l’idoneità all’uso sicuro dell’attrezzatura.

L’attestato di abilitazione ha validità di 5 anni e costituisce prova della formazione ricevuta. Sebbene venga spesso definito “patentino”, la normativa non contempla tale termine né l’emissione di un documento con questa denominazione.

Il percorso formativo iniziale definito dall’Accordo Stato Regioni 2025 si articola in due fasi:

  • Modulo teorico-tecnico della durata di 4 ore
  • Modulo pratico, con le seguenti durate:
    • 6 ore per l’utilizzo di carroponti con comando in cabina
    • 6 ore per l’utilizzo con comando pensile/radiocomando
    • 7 ore per l’abilitazione a entrambe le tipologie di comando

Al termine del modulo teorico è prevista una verifica intermedia sotto forma di test a risposta multipla. Il superamento del test, con almeno il 70% di risposte corrette, è requisito indispensabile per accedere alla fase pratica.

Il modulo pratico si conclude con una prova pratica finale, che prevede l’esecuzione di almeno quattro esercitazioni pratiche tra quelle previste dal programma pratico.

L’abilitazione ha validità quinquennale. Per il rinnovo è obbligatoria la frequenza di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, incentrato in particolare sulle esercitazioni pratiche.

Per rispondere all’esigenza di formare i lavoratori addetti all’uso del carroponte, Vega Formazione, ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza presso il proprio centro di addestramento “Safety Training Center”, specifici Corsi di Formazione e Aggiornamento teorico/pratici per l’utilizzo in sicurezza del Carroponte.

QUALI MODALITÀ SONO AMMESSE PER I CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARROPONTE?

Il corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte, così come il corso di aggiornamento, possono essere frequentato solo ed esclusivamente con presenza fisica in aula. Non sono ammesse né la videoconferenza sincrona né, tantomeno, la modalità e-learning.

Articoli correlati
HAI UN DUBBIO SU UN TERMINE
UTILIZZATO IN QUESTO ARTICOLO?

Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.


CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Compilando i seguenti campi sarete contattati o riceverete le informazioni richieste nel più breve tempo possibile

* Campi obbligatori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Confermo di aver letto l'informativa sulla privacy(*)
Confermo il consenso per il trattamento dei dati personali anche per mezzo di processi automatizzati per la profilazione diretta al fine di migliorare i servizi resi e ricevere scontistiche a me riservate.


Ti potrebbe interessare...
Perchè iscriversi
ai nostri corsi?

12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione

10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione

FAQ: consulenza
post corso gratuita

Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!

Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!

I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!

Glossario Salute e
Sicurezza Lavoro

Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!


Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Il principale riferimento legislativo in Italia

Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.