Il cosiddetto patentino muletto è necessario per poter utilizzare il carrello elevatore. Con il termine patentino muletto infatti si intende l’abilitazione prevista dalla legislazione vigente alla conduzione del carrello elevatore.
Come si ottiene il patentino muletto? Ogni quanto dev’essere aggiornata l’abilitazione all’uso del carrello elevatore?
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Con il termine carrello elevatore o, anche, “muletto”, si intende una macchina mobile in grado di spostare oggetti, operando oltre che uno spostamento anche un sollevamento del materiale. Al di là di questa generica definizione, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si deve far riferimento alla definizione riportata nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, che peraltro distingue tre tipologie di carrelli elevatori differenti:
Per conseguire l’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori delle tre categorie sopra descritte è necessario frequentare uno specifico corso di formazione teorico pratico al termine del quale viene rilasciato l'attestato per carrello elevatore (i cosiddetti “patentini carrello elevatore" oppure "patentini muletto”).
Il carrello elevatore, o muletto, può essere utilizzato esclusivamente da operatori in possesso di formazione e addestramento conforme a quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012.
In particolare l’Accordo prevede che il carrellista o mulettista sia in possesso di un attestato per carrello elevatore di abilitazione, da molti chiamato “patentino muletto” o "patentino carrello elevatore" conseguito partecipando ad un corso di formazione teorico e pratico per l’uso del carrello elevatore.
Come visto, il patentino muletto si ottiene per mezzo di una formazione per carrellisti (o mulettisti) che deve rispettare precise modalità e durate, contemplando sia una parte teorica che pratica, con verifiche di apprendimento eseguite “in campo”.
Il corso carrellisti può avere una durata di 12, 16 o 20 ore, a seconda che si rivolga agli addetti all’uso del carrello elevatore (il tipico “muletto”), ai mulettisti che utilizzano anche il carrello elevatore con braccio telescopico o, infine, ai carrellisti che utilizzano anche il carrello elevatore a braccio telescopico “rotativo”.
Da tali durate sono escluse le verifiche di apprendimento, sia teoriche (test) che pratiche (prove di guida del muletto), pertanto un corso di formazione per carrellista conforme alla legislazione vigente ha una durata effettiva superiore alle 12 ore (e allo stesso modo per i corsi per le altre tipologie di carrelli elevatori). Questo aspetto è fondamentale per garantire la validità del corso di formazione per il mulettista e, quindi, dell’attestato di abilitazione all’uso del carrello elevatore (quelli che comunemente vengono chiamati “patentini muletto”), evitando così contestazioni da parte degli organi di controllo.
IL CARRELLISTA DEVE AGGIORNARE IL “PATENTINO MULETTO”?Le abilitazioni dei carrellisti, cioè quelle che vengono comunemente chiamate “patentini muletti” o "patentini carrello elevatore", devono essere periodicamente aggiornate: lo stabilisce la legge, in particolare l’Accordo Stato Regioni del 22/2/12, che prescrive un aggiornamento mediante corso di formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni. L'attestato per carrello elevatore, o “patentino muletto” pertanto “scade” ogni 5 anni.
IL CARRELLISTA A CUI È SCADUTO IL “PATENTINO MULETTO” COSA DEVE FARE?
Innanzitutto il carrellista privo di un patentino muletto in corso di validità non può condurre il carrello elevatore. Per ripristinare la validità della sua abilitazione all’uso del carrello elevatore, il mulettista deve partecipare al corso di aggiornamento per carrellisti. Quindi, anche qualora l’abilitazione all’uso del muletto sia scaduta, non è necessario ripetere il corso di abilitazione (corso base) per mulettista.
Lo stesso Accordo specifica che il corso di aggiornamento per “carrellisti” (patentini muletto) deve avere durata di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici (previsti dallo stesso Accordo).
Si, l’aggiornamento formativo del carrellista (patentini muletto) può essere svolto esclusivamente trattando argomenti teorici, in quanto la Circolare n. 12 del 11/3/13 del Ministero del Lavoro riconosce “la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità”. Pertanto i corsi di aggiornamento per carrellisti (patentini muletto) possono essere svolti in aula (o videoconferenza) senza la necessità di una prova pratica di uso del muletto, a differenza di quanto previsto per i corsi base che, invece, prevedono lo svolgimento di una prova pratica con tanto di valutazione da parte del docente sulla capacità di condurre il carrello da parte del discente.
La legislazione vigente consente di svolgere in modalità elearning solo i moduli:
Pertanto, non è possibile svolgere interamente i corsi carrellista (patentini muletto) in modalità elearning, ma solo una parte. Il corso di aggiornamento carrellista (patentino muletto) invece non può essere svolto in elearning. Infatti la legislazione vigente prevede che il corso di aggiornamento abbia una durata di 4 ore, di cui almeno 3 relative ai moduli pratici, per i quali non è consentita la formazione in elearning.
Sebbene non espressamente previsto dal D. Lgs. 81/2008, considerando che il datore di lavoro può concedere l’uso del carrello elevatore al mulettista quando sussistono le seguenti condizioni:
è quanto mai opportuno che il datore di lavoro autorizzi formalmente il lavoratore all’uso del carrello elevatore.
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