Gli attestati di formazione sicurezza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se rilasciati in conformità al nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, sono validi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione in cui è stato svolto il corso o dalla sede del soggetto formatore.
In questo approfondimento analizziamo quali condizioni devono essere rispettate per garantire la validità a livello nazionale degli attestati di avvenuta formazione sulla sicurezza sul lavoro e cosa prevede il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 per certificare la validità degli attestati sulla sicurezza sul lavoro.
Gli elementi minimi che deve contenere un attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza sono individuati punto 6 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni 2025:
L’attestato deve essere rilasciato dal soggetto formatore.
Si, come previsto dal punto 6 della Parte I dell’Accordo Stato Regioni 2025, gli attestati sulla sicurezza sul lavoro contenenti gli elementi minimi sopra elencati e rilasciati da soggetti formatori abilitati, hanno validità su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’ubicazione della sede dell’ente formatore, dalla residenza del discente o dalla sede dell’azienda.
Gli attestati relativi ai corsi di aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro seguono le stesse regole di validità previste per gli attestati rilasciati in seguito alla frequenza di un corso base sulla sicurezza sul lavoro.
Anche in questo caso, il rilascio dell’attestato deve essere effettuato da un soggetto formatore abilitato e in conformità ai requisiti stabiliti dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
Per garantire la tracciabilità e l’efficacia, è opportuno conservare gli attestati di aggiornamento unitamente a quelli della formazione iniziale, così da dimostrare il rispetto della periodicità prevista per ciascun ruolo o mansione.
L’attestato ha validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione di svolgimento del corso o dalla residenza del discente.
Sì, gli attestati di sicurezza sul lavoro conseguiti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025 e conformi alla normativa previgente mantengono la loro validità fino alla scadenza del periodo di aggiornamento previsto per ciascun percorso formativo. Resta inteso che l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro le tempistiche stabilite dal nuovo Accordo 2025.
Per approfondire l’argomento, consulta la seguente pagina: VALIDITÀ DEI CORSI SVOLTI PRIMA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025
I corsi erogati in modalità e-learning per le tipologie e nei limiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025 producono attestati validi su tutto il territorio nazionale.
Se invece un corso viene svolto interamente in e-learning in violazione di quanto consentito (es. per corsi che richiedono obbligatoriamente la presenza fisica in aula, quali ad esempio: corsi per carrellisti, corsi per addetti all’uso della piattaforma elevabile), l’attestato non è valido e, ovviamente, non è riconosciuto a livello nazionale, anche se formalmente corretto e rilasciato da un ente di formazione accreditato.
Il trasferimento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra non incide sulla validità dell’attestato, a condizione che:
Un attestato formalmente valido potrebbe non essere più sufficiente nel caso di cambio di mansione che comporti rischi diversi. In tal caso, il nuovo datore di lavoro deve verificare che la formazione pregressa sia pertinente ai rischi della nuova attività. Se non lo è, dovrà essere integrata o ripetuta, affinché l’attestato mantenga valore in tutta Italia.
No, la semplice validità formale dell’attestato di formazione sulla sicurezza sul lavoro non è sufficiente: il corso di formazione deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025.
In particolare, i corsi di formazione devono rispettare la durata, la modalità e i contenuti minimi stabiliti dalla normativa, devono essere organizzati con la predisposizione di un progetto formativo (documento progettuale), come previsto dalla Parte IV, punto 2.6, dell’Accordo 2025, e con lo svolgimento di una verifica finale dell’apprendimento, definita in base alla tipologia di corso (colloquio, test, prove pratiche…).
Infine, il corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, deve essere erogato da un soggetto formatore individuato nella Parte I dell’Accordo 2025.
Se anche uno solo di questi requisiti viene meno, l’attestato può essere considerato non valido, con ripercussioni sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di ispezione.
Conservare correttamente gli attestati, verificarne la conformità normativa e diffidare da soggetti non accreditati è essenziale per garantire la validità degli attestati su tutto il territorio nazionale.
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