La validità dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 varia a seconda che la formazione fosse o meno già regolamentata:
Corsi già regolamentati da precedenti Accordi (2011, 2012, 2016): gli attestati restano validi se erano stati svolti secondo le disposizioni vigenti al momento della formazione.
Corsi non regolamentati in passato (es. carroponte, spazi confinati): la formazione svolta prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 2025 è riconosciuta valida solo se conforme ai nuovi contenuti introdotti dallo stesso Accordo.
Le imprese devono valutare attentamente la formazione sicurezza pregressa, verificare aggiornamenti e adeguarsi per non incorrere in sanzioni.
Cosa succede, quindi, ai corsi svolti prima della nuova disciplina? Sono ancora validi o devono essere ripetuti? In questa pagina rispondiamo a queste domande, analizzando cosa prevede l’Accordo per la formazione pregressa e valutando i casi particolari.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nello stesso giorno, ha riunificato e sostituito i precedenti Accordi del 21/12/2011, 22/02/2012 e 07/07/2016, con l’obiettivo di razionalizzare la disciplina in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Uno degli aspetti centrali riguarda la validità corsi Accordo Stato Regioni, in particolare quelli effettuati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo. Il paragrafo 2 della Parte VII dell’Accordo 2025 chiarisce che la formazione pregressa resta valida solo se è stata erogata secondo quanto previsto dagli Accordi precedenti:
Per i corsi non normati in precedenza (es. carroponte, spazi confinati), il riconoscimento è subordinato alla verifica di conformità con i contenuti del nuovo Accordo 2025.
Sì, la formazione per preposti effettuata in conformità all’Accordo del 21/12/2011 è ritenuta valida e non necessita di integrazioni.
Tuttavia va ricordato che con il nuovo Accordo 2025 l’obbligo di aggiornamento è definitivamente biennale. Le scadenze sono così definite:
Il corso obbligatorio per Datori di Lavoro (16 ore, più eventuale modulo cantieri da 6 ore) deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025 (ovvero entro il 24 maggio 2027).
I corsi di formazione per datore di lavoro, erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 2025 sono riconosciuti validi. Sarà sufficiente procedere all’aggiornamento quinquennale calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Il carroponte non era incluso tra le attrezzature elencate nell’Accordo del 2012, ma è stato esplicitamente normato nel nuovo Accordo 2025.
Il riconoscimento della formazione pregressa è ammesso solo se i contenuti del corso già frequentato risultano equivalenti a quelli previsti dal nuovo Accordo. In tal caso:
Se i contenuti non sono conformi, non è previsto alcun modulo integrativo: sarà necessario frequentare il corso base carroponte conforme all’Accordo del 17/4/25 entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, quindi entro il 24 maggio 2026.
Importante: il termine dei 12 mesi non costituisce una deroga all’obbligo di formazione prima di iniziare l’attività. Il lavoratore deve sempre essere formato prima dell’impiego.
Anche per i corsi sugli spazi confinati, precedentemente non regolamentati da un Accordo Stato-Regioni, valgono le medesime regole del carroponte:
Come già ribadito, anche in questo caso il termine di 12 mesi non sospende l’obbligo di formazione prima dell’inizio dell’attività.
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 ha definito come valutare la formazione pregressa. Le imprese devono:
La gestione puntuale di questi aspetti è fondamentale per non incorrere in inadempienze sanzionabili e per assicurare una tutela reale dei lavoratori.
Proponiamo uno schema riepilogativo sulla validità della formazione pregressa ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, suddiviso per figura/attrezzatura. Lo schema sintetizza le principali indicazioni previste dalla Parte VII, par. 2 dell’Accordo, integrando i riferimenti specifici ai contenuti normati e la scadenza corsi formazione accordo stato regioni. Precisiamo che lo schema non sostituisce la lettura integrale dell’Accordo, ma vuole rappresentare uno strumento operativo di verifica per datori di lavoro, RSPP, formatori, e consulenti.
Figura/Attrezzatura | Accordo precedente di riferimento | Formazione pregressa valida? | Condizioni di validità | Aggiornamento richiesto | Azioni da intraprendere |
Lavoratore | Accordo 21/12/2011 | ✅ Sì | Conforme all’Accordo 2011 | Ogni 5 anni | Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati |
Preposto | Accordo 21/12/2011 | ✅ Sì | Conforme all’Accordo 2011 | Ogni 2 anni | Verificare data. Se corso ante 24/05/2023 → aggiornare entro 24/05/2026 |
Dirigente | Accordo 21/12/2011 | ✅ Sì | Conforme all’Accordo 2011 | Ogni 5 anni | Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati |
Datore di lavoro | Non normato prima dell’Accordo 2025 | ⚠️ Solo se conforme ai contenuti dell’Accordo 2025 | Verifica dei contenuti dell’attestato | Ogni 5 anni se valido | Se non conforme → rifare corso base entro 24/05/2027 |
Datore di lavoro RSPP | Accordo 21/12/2011 | ✅ Sì | Conforme all’Accordo 2011 | Ogni 5 anni | Verificare riconoscimento crediti dei moduli integrativi |
RSPP / ASPP | Accordo 07/07/2016 | ✅ Sì | Conforme all’Accordo 2016 | Ogni 5 anni | Verificare riconoscimento crediti dei moduli B-SP |
CSP/CSE | Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e Accordo 07/07/2016 | ✅ Sì | Conforme all’All. XIV del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo 2016 | Ogni 5 anni | Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati |
Addetti attrezzature normate dall’Accordo del 2012 (es. PLE, carrelli, escavatori) | Accordo 22/02/2012 | ✅ Sì | Conforme all’Accordo 2012 | Ogni 5 anni | Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati |
Carroponte | Non normato prima dell’Accordo 2025 | ⚠️ Solo se conforme ai contenuti dell’Accordo 2025 | Verifica dei contenuti dell’attestato | Ogni 5 anni se valido | Se non conforme → rifare corso base entro 24/05/2026 |
Spazi confinati | Non normato prima dell’Accordo 2025 | ⚠️ Solo se conforme ai contenuti dell’Accordo 2025 | Verifica dei contenuti dell’attestato | Ogni 5 anni se valido | Se non conforme → rifare corso base entro 24/05/2026 |
Note importanti:
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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