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Validità dei corsi svolti prima del nuovo accordo Stato Regioni 2025

La validità dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 varia a seconda che la formazione fosse o meno già regolamentata:

  • Corsi già regolamentati da precedenti Accordi (2011, 2012, 2016): gli attestati restano validi se erano stati svolti secondo le disposizioni vigenti al momento della formazione.

  • Corsi non regolamentati in passato (es. carroponte, spazi confinati): la formazione svolta prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 2025 è riconosciuta valida solo se conforme ai nuovi contenuti introdotti dallo stesso Accordo.

Le imprese devono valutare attentamente la formazione sicurezza pregressa, verificare aggiornamenti e adeguarsi per non incorrere in sanzioni.

Cosa succede, quindi, ai corsi svolti prima della nuova disciplina? Sono ancora validi o devono essere ripetuti? In questa pagina rispondiamo a queste domande, analizzando cosa prevede l’Accordo per la formazione pregressa e valutando i casi particolari.

COSA PREVEDE L’ACCORDO 2025 SULLA FORMAZIONE PREGRESSA? 

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Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nello stesso giorno, ha riunificato e sostituito i precedenti Accordi del 21/12/2011, 22/02/2012 e 07/07/2016, con l’obiettivo di razionalizzare la disciplina in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Uno degli aspetti centrali riguarda la validità corsi Accordo Stato Regioni, in particolare quelli effettuati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo. Il paragrafo 2 della Parte VII dell’Accordo 2025 chiarisce che la formazione pregressa resta valida solo se è stata erogata secondo quanto previsto dagli Accordi precedenti:

  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n.221/CSR): per lavoratori, preposti e dirigenti;
  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n.223/CSR): per Datori di Lavoro-RSPP;
  • Accordo del 7 luglio 2016: per RSPP e ASPP;
  • Accordo del 22 febbraio 2012: per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro;
  • Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e Accordo del 7 luglio 2016: per CSP/CSE.

Per i corsi non normati in precedenza (es. carroponte, spazi confinati), il riconoscimento è subordinato alla verifica di conformità con i contenuti del nuovo Accordo 2025.

PREPOSTI: LA FORMAZIONE SVOLTA È ANCORA VALIDA?

, la formazione per preposti effettuata in conformità all’Accordo del 21/12/2011 è ritenuta valida e non necessita di integrazioni.

Tuttavia va ricordato che con il nuovo Accordo 2025 l’obbligo di aggiornamento è definitivamente biennale. Le scadenze sono così definite:

  • Se il corso è stato svolto prima del 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 24 maggio 2026 (cioè entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo);
  • Se il corso è stato svolto dopo il 24 maggio 2023, l’aggiornamento dovrà essere fatto entro due anni dalla data di fine corso.

DATORE DI LAVORO: SCADENZA CORSO OBBLIGATORIO ACCORDO STATO REGIONI 2025

Il corso obbligatorio per Datori di Lavoro (16 ore, più eventuale modulo cantieri da 6 ore) deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025 (ovvero entro il 24 maggio 2027).

I corsi di formazione per datore di lavoro, erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 2025 sono riconosciuti validi. Sarà sufficiente procedere all’aggiornamento quinquennale calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

CARROPONTE: IL CORSO FATTO IN PASSATO È ANCORA VALIDO?

Il carroponte non era incluso tra le attrezzature elencate nell’Accordo del 2012, ma è stato esplicitamente normato nel nuovo Accordo 2025.

Il riconoscimento della formazione pregressa è ammesso solo se i contenuti del corso già frequentato risultano equivalenti a quelli previsti dal nuovo Accordo. In tal caso:

  • L’attestato è valido;
  • L’aggiornamento quinquennale decorre dalla data riportata sull’attestato.

Se i contenuti non sono conformi, non è previsto alcun modulo integrativo: sarà necessario frequentare il corso base carroponte conforme all’Accordo del 17/4/25 entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, quindi entro il 24 maggio 2026.

Importante: il termine dei 12 mesi non costituisce una deroga all’obbligo di formazione prima di iniziare l’attività. Il lavoratore deve sempre essere formato prima dell’impiego.

SPAZI CONFINATI: L’ATTESTATO PRECEDENTE È SUFFICIENTE? 

Anche per i corsi sugli spazi confinati, precedentemente non regolamentati da un Accordo Stato-Regioni, valgono le medesime regole del carroponte:

  • Se il corso è conforme ai contenuti stabiliti dal nuovo Accordo 2025, l’attestato è valido e si applica il consueto aggiornamento ogni 5 anni;
  • Se non conforme, il lavoratore dovrà frequentare ex novo il corso base spazi confinati, sempre entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo (entro il 24 maggio 2026).

Come già ribadito, anche in questo caso il termine di 12 mesi non sospende l’obbligo di formazione prima dell’inizio dell’attività.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE: COME VALUTARE LA FORMAZIONE PREGRESSA?

Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 ha definito come valutare la formazione pregressa. Le imprese devono:

  • Verificare la data e i contenuti dei corsi già svolti;
  • Valutare se è necessario aggiornare o ripetere la formazione in base ai nuovi standard;
  • Adeguarsi entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore (entro il 23 maggio 2026), dove previsto;
  • Garantire sempre che la formazione sia precedente all’assegnazione delle mansioni.

La gestione puntuale di questi aspetti è fondamentale per non incorrere in inadempienze sanzionabili e per assicurare una tutela reale dei lavoratori.

VERIFICA DELLA VALIDITÀ DEI CORSI: TABELLA RIEPILOGATIVA

Proponiamo uno schema riepilogativo sulla validità della formazione pregressa ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, suddiviso per figura/attrezzatura. Lo schema sintetizza le principali indicazioni previste dalla Parte VII, par. 2 dell’Accordo, integrando i riferimenti specifici ai contenuti normati e la scadenza corsi formazione accordo stato regioni. Precisiamo che lo schema non sostituisce la lettura integrale dell’Accordo, ma vuole rappresentare uno strumento operativo di verifica per datori di lavoro, RSPP, formatori, e consulenti.

Figura/Attrezzatura

Accordo precedente di riferimento

Formazione pregressa valida?

Condizioni di validità

Aggiornamento richiesto

Azioni da intraprendere

Lavoratore

Accordo 21/12/2011

✅ Sì

Conforme all’Accordo 2011

Ogni 5 anni

Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati

Preposto

Accordo 21/12/2011

✅ Sì

Conforme all’Accordo 2011

Ogni 2 anni

Verificare data.

Se corso ante 24/05/2023 → aggiornare entro 24/05/2026

Dirigente

Accordo 21/12/2011

✅ Sì

Conforme all’Accordo 2011

Ogni 5 anni

Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati

Datore di lavoro

Non normato prima dell’Accordo 2025

⚠️ Solo se conforme ai contenuti dell’Accordo 2025

Verifica dei contenuti dell’attestato

Ogni 5 anni se valido

Se non conforme → rifare corso base entro 24/05/2027

Datore di lavoro RSPP

Accordo 21/12/2011

✅ Sì

Conforme all’Accordo 2011

Ogni 5 anni

Verificare riconoscimento crediti dei moduli integrativi

RSPP / ASPP

Accordo 07/07/2016

✅ Sì

Conforme all’Accordo 2016

Ogni 5 anni

Verificare riconoscimento crediti dei moduli B-SP

CSP/CSE

Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e Accordo 07/07/2016

✅ Sì

Conforme all’All. XIV del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo 2016

Ogni 5 anni

Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati

Addetti attrezzature normate dall’Accordo del 2012 (es. PLE, carrelli, escavatori)

Accordo 22/02/2012

✅ Sì

Conforme all’Accordo 2012

Ogni 5 anni

Nessun obbligo aggiuntivo se aggiornati

Carroponte

Non normato prima dell’Accordo 2025

⚠️ Solo se conforme ai contenuti dell’Accordo 2025

Verifica dei contenuti dell’attestato

Ogni 5 anni se valido

Se non conforme → rifare corso base entro 24/05/2026

Spazi confinati

Non normato prima dell’Accordo 2025

⚠️ Solo se conforme ai contenuti dell’Accordo 2025

Verifica dei contenuti dell’attestato

Ogni 5 anni se valido

Se non conforme → rifare corso base entro 24/05/2026

Note importanti:

  • Il termine dei 12 mesi (fino al 23 maggio 2026) previsto per concludere il corso di formazione per l’abilitazione all’uso del carroponte e il corso per addetti agli spazi confinati non sospende l’obbligo di formazione prima dello svolgimento della mansione.
  • Non sono previsti moduli integrativi per colmare lacune nei corsi pregressi: se non conformi ai contenuti dell’Accordo 2025, va ripetuto l’intero corso base.
  • La conformità ai contenuti si verifica confrontando il programma svolto (attestato/scheda corso) con l’elenco dei contenuti minimi riportati nell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
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