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Nuovo Accordo Stato Regioni: cosa cambia davvero sulla formazione da maggio 2026

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119. Questo accordo rappresenta un vero e proprio "testo unico" della formazione sulla sicurezza, accorpando e aggiornando tutti i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016.

L'Accordo Stato Regioni 2025 ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire a tutti i soggetti interessati di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni. Durante questo periodo, è possibile completare percorsi formativi già avviati secondo le vecchie normative e organizzare la transizione verso i nuovi requisiti.

A partire dal 24 maggio 2026, tutte le novità entreranno pienamente in vigore e diventeranno obbligatorie.

Questa pagina riassume in modo sintetico cosa diventa obbligatorio e cosa non è più ammesso al termine del periodo di transizione.

FINE DEL PERIODO TRANSITORIO: DAL 24 MAGGIO 2026 SOLO CORSI CONFORMI AL NUOVO ACCORDO 2026 

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Da maggio 2026 tutti i percorsi formativi devono essere pienamente coerenti con il nuovo Accordo 2025 in termini di durata, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento, ad esempio:

  • Corso per Preposto: 12 ore anziché 8 (non più ammessa la modalità e-learning),
  • Corso per Dirigente: 12 ore anziché 16,
  • Modulo comune per DL RSPP: 8 ore valido per tutti indipendentemente dal settore economico dell’azienda (non ammessa la modalità e-learning),
  • Moduli tecnici-integrativi per DL RSPP in riferimento solo per alcuni settori.

PREPOSTI: SCADENZE AGGIORNAMENTO ED ESCLUSIONE E-LEARNING 

Il nuovo Accordo 2025 ha introdotto l’aggiornamento biennale dei preposti, superando il precedente sistema quinquennale.
Con la chiusura del periodo transitorio, i preposti formati (o aggiornati) da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo devono completare l’aggiornamento entro maggio 2026.
Inoltre, con il nuovo Accordo 2025:

  • non sarà più possibile erogare corsi base e di aggiornamento per preposti in modalità e-learning: il corso base preposti e il corso di aggiornamento biennale preposti sono svolti solo in aula o in videoconferenza sincrona
  • I corsi base dovranno rispettare la durata di 12 ore ed i contenuti previsti dall’Accordo 2025.

ABILITAZIONE PER L’USO DI ATTREZZATURE: NUOVI PERCORSI FORMATIVI INTRODOTTI DALL’ACCORDO 2025

Da maggio 2026, anche la formazione relativa alle attrezzature specifiche previste dall'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 deve essere interamente conforme al nuovo Accordo 2025. Attenzione che in quanto rientrano in questo ambito anche attrezzature non comprese nei precedenti Accordi, tra cui:

  • carroponte;
  • macchine raccogli frutta;
  • caricatori per movimentazione materiali (CMM).

Per queste attrezzature, con la fine della fase transitoria, i corsi base o di aggiornamento devono essere conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo.

E chi ha svolto corsi per queste attrezzature prima di maggio 2025?

In tal caso, i corsi rimangono validi solo se i loro contenuti sono conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo 2025. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente secondo i nuovi standard entro il 24 maggio 2026.

FORMAZIONE IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A partire da maggio 2026, i percorsi formativi relativi alle attività in spazi confinati previsti dal DPR 177/2011, devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni del nuovo Accordo 2025.

Con la chiusura del periodo transitorio, viene meno ogni possibilità di utilizzare corsi base o di aggiornamento che non siano conformi ai nuovi criteri.
Rimangono validi unicamente i corsi svolti prima di maggio 2025 che risultino pienamente coerenti, nei contenuti, nella durata e nell’impostazione, con quanto previsto dall’Accordo 2025.
In assenza di tale coerenza, la formazione deve essere ripetuta integralmente secondo i nuovi standard entro il 24 maggio 2026.

Solo nel caso in cui i contenuti della formazione pregressa siano pienamente conformi a quelli indicati nel nuovo Accordo 2025, è possibile considerare i corsi precedenti validi e procedere all’aggiornamento quinquennale calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

SOGGETTI FORMATORI

Dal 24 maggio 2026, con la chiusura definitiva del periodo transitorio non è più sufficiente che i corsi siano tenuti da docenti qualificati: diventa decisivo anche chi è il soggetto formatore.

Chi può organizzare formazione da maggio 2026?
Possono erogare corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro i soggetti individuati dall’Accordo 2025:

  • soggetti formatori istituzionali,
  • soggetti formatori accreditati in conformità al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma,
  • altri soggetti formatori: Organismi Paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali,
  • i datori di lavoro, limitatamente alla formazione interna per i propri lavoratori, preposti e dirigenti;

Attenzione per i soggetti formatori accreditati dalle regioni:

  • per poter erogare i corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
  • per l’erogazione dei rimanenti corsi (base e aggiornamento) normati dall’Accordo Stato Regioni 2025 è necessario essere in possesso sia dell’accreditamento regionale, sia di esperienza documentata di tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE LA FORMAZIONE COME SOGGETTI FORMATORI

Il nuovo Accordo 2025 chiarisce che anche i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti devono rispettare integralmente le disposizioni previste.
Da maggio 2026 i percorsi formativi “interni” devono essere aggiornati alla nuova normativa
in termini di contenuti, durate e modalità.
La conclusione del periodo transitorio rende pienamente applicabili tali obblighi anche in questo contesto.
Quando il datore di lavoro decide di organizzare internamente la formazione, deve rispettare tutte le indicazioni del nuovo Accordo in qualità di soggetto formatore, tra cui:

  • Predisporre il documento progettuale per ogni corso con:
    • Obiettivi e risultati attesi
    • Articolazione oraria delle unità didattiche
    • Contenuti specifici per ogni modulo
    • Metodologie didattiche
    • Modalità di verifica e valutazione
  • Utilizzare docenti qualificati secondo il D.I. 6/3/2013
  • Garantire registri presenza con sistemi tracciabili
  • Effettuare verifiche finali obbligatorie con test o colloqui
  • Redigere verbali di verifica finale
  • Archiviare il fascicolo del corso per almeno 10 anni
  • Rispettare il numero massimo di partecipanti (30 persone per corso, 6 per attività pratiche)

PROGETTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Dal maggio 2026 cessa definitivamente la possibilità di organizzare i corsi di formazione secondo le normative previgenti. Tutti i corsi dovranno rispettare i nuovi standard introdotti dall’Accordo 2025 che obbliga ad inserire nella struttura dei corsi di formazione:

  • Documento progettuale per ogni corso
  • Registro presenze in formato cartaceo o elettronico con sistemi digitali tracciabili
  • Test finale per tutti i corsi di formazione normati (colloquio o test
  • Verbale di verifica finale con modulistica aggiuntiva
  • Fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni
  • Monitoraggio dell'efficacia della formazione (art. 5 del nuovo Accordo)
  • Massimo 30 discenti

Da maggio 2026 è escluso l'obbligo di indicare negli attestati il livello di rischio dell'azienda e il settore economico del partecipante.

Tuttavia, la classificazione per settore ATECO continua a essere rilevante per determinare la durata della formazione specifica dei lavoratori (rischio basso/medio/alto).
 

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