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DUVRI: cos'è, quando è necessario e come predisporlo

COS’È IL DUVRI?

Il DUVRI, acronimo il cui significato è “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.

Il D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”) indica tale documento come “Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”: l’acronimo DUVRI pertanto non è esatto, anche se universalmente utilizzato.

CHI REDIGE IL DUVRI?

Il DUVRI è un documento che deve essere redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, dal Datore di Lavoro Committente. Benché non espressamente indicato nel D. Lgs. 81/08, trattandosi di un documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si farà assistere nella stesura dal RSPP e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

SE IL COMMITTENTE NON COINCIDE CON IL DATORE DI LAVORO DELL’AZIENDA ALL’INTERNO DELLA QUALE SI SVOLGONO I LAVORI IN APPALTO, CHI REDIGE IL DUVRI?

In tali casi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08, il Committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto: si tratta cioè di una sorta di DUVRI “preliminare”.

Successivamente, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, ossia chi ha la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolgono i lavori, prima dell’inizio dell’esecuzione degli stessi, integra il predetto documento (DUVRI preliminare) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI “definitivo”.

Quest’ultimo DUVRI, sottoscritto per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali dell’appalto.

DUVRI: QUANDO SERVE?

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) deve essere redatto in caso di appalti svolti:

  • all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva
  • nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Il DUVRI pertanto viene redatto dal Committente, qualora l’appalto commissionato sia svolto in luoghi sotto la “giuridica” disponibilità dello stesso Committente.

In particolare, IL DUVRI È UN DOCUMENTO SULLA SICUREZZA CHE HA LE SEGUENTI FINALITÀ:

  • promuovere la cooperazione sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
  • favorire il coordinamento sugli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi e committente presenti nell’area.

Ricordiamo che il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto/contratto d’opera e la sua eventuale assenza determina l’invalidità dell’atto contrattuale.

DUVRI: QUANDO NON SERVE?

Non è obbligatorio redigere il DUVRI:

  • in caso di appalti di servizi di natura intellettuale
  • in riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature
  • o ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.

COSA SONO GLI UOMINI GIORNO?

Nel contesto della determinazione dell’obbligo di stesura del DUVRI, con il termine uomini giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Pertanto quando le attività svolte in appalto, nell’arco di un anno, avranno un’entità al massimo di cinque uomini giorno, non sarà necessario redigere il DUVRI.

COME REDIGERE IL DUVRI?

Il D.Lgs. 81/08 non fornisce indicazioni su come deve essere redatto il DUVRI, né un “DUVRI modello”, né un esempio di DUVRI.

Tuttavia, lo stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro ha previsto che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori delle procedure standardizzate per la redazione del DUVRI e dovrebbe anche individuare le tipologie di attività per le quali non vi è obbligo di redazione del DUVRI, in quanto i rischi di interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risultano irrilevanti (si veda l’art. 6 comma 8 lettera m-ter del D.Lgs. 81/08).

Questa previsione legislativa, che dovrebbe comportare la definizione di un “DUVRI modello”, al momento non si è ancora concretizzata.

La forma con cui redigere il DUVRI è quindi libera, demandata totalmente al datore di lavoro committente.

Possiamo però dare alcune indicazioni sui contenuti fondamentali di tale documento per la sicurezza nei lavori in appalto. Vediamoli di seguito:

  1. Il DUVRI dovrà individuare chiaramente le varie fasi lavorative e le imprese che, rispettivamente, le svolgono, prevedendo le tempistiche (attraverso, ad esempio, un cronoprogramma)
  2. Il DUVRI dovrà individuare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro: tali rischi spesso non sono noti alle imprese in appalto e determinano spesso infortuni sul lavoro
  3. Il DUVRI dovrà quindi individuare e valutare i rischi prodotti dalle attività lavorative svolte da ogni appaltatore
  4. Il DUVRI dovrà quindi riportare le misure di sicurezza da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenti, prevedendo separazioni temporali o spaziali delle attività, nonché misure di prevenzione e protezione, tipo collettivo o individuale (DPI) per la sicurezza.

QUALI SONO GLI ULTERIORI REQUISITI CHE DEVONO CARATTERIZZARE UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)?

  • Il DUVRI dovrà essere integrato con il documento di valutazione dei rischi (DVR) per considerare i rischi interferenti ai quali sono soggetti i lavoratori del datore di lavoro committente
  • Il DUVRI dovrà essere un documento sulla sicurezza completo e autonomo: dovendo essere allegato al contratto d’appalto, il DUVRI dovrà contenere tutte le informazioni necessarie, senza dover rimandare ad altri documenti
  • Il DUVRI dovrà essere unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti
  • Il DUVRI dovrà essere redatto attraverso una metodologia di analisi e valutazione adattabile a ogni tipologia di appalto, dalle manutenzioni ordinarie fino alla realizzazione di opere di carattere impiantistico, anche complesso, non ricadenti, tuttavia, nel campo di applicazione della direttiva cantieri.
  • Inoltre, è consigliabile che il DUVRI contenga al suo interno i costi per la sicurezza, essendo questi ultimi determinabili a seguito dell’identificazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminare le interferenze.

Per approfondire come redigere il DUVRI, quali metodologie utilizzare per la valutazione dei rischi interferenti, scopri il corso di formazione “IL DUVRI: COME REDIGERLO PER VALUTARE E GESTIRE I RISCHI INTERFERENTI”, disponibile sia in presenza che in modalità e-learning.

CHI FIRMA IL DUVRI?

La normativa vigente non richiede che il DUVRI sia obbligatoriamente firmato, né, a differenza di quanto previsto per il DVR, da indicazione in merito alla necessità che il documento abbia data certa.

Benché non obbligatoria, l’apposizione della firma sul DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente e di ogni datore di lavoro/lavoratore autonomo che parteciperà all’esecuzione dell’opera o servizio appaltato può essere un mezzo per “testimoniare” che il DUVRI è stato condiviso e recepito da tutti gli attori convolti nell’appalto.

È altresì evidente che le informazioni contenute nel DUVRI dovranno essere trasferite a tutti i lavoratori operanti nell’appalto e ciò spetta al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.

IL DUVRI NEL CONDOMINIO: È NECESSARIO?

Parlando di DUVRI, rispondiamo a questa domanda che ci viene frequentemente sottoposta!

Come abbiamo già visto il DUVRI deve essere redatto dal Datore di Lavoro Committente. Nel caso di lavori appaltati in un condominio da parte di un amministratore condominiale, il DUVRI sarà necessario solo qualora l’amministratore sia configurabile come datore di lavoro e cioè in caso di presenza di lavoratori dipendenti a servizio del condominio stesso (portiere, giardiniere, etc…).

DUVRI, POS E PSC, QUANDO VANNO PREDISPOSTI QUESTI DOCUMENTI?

Nel caso l’appalto si configuri come un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV del D. Lgs. 81/08) e cioè nel caso in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, le imprese esecutrici devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS), cioè il documento di valutazione dei rischi in riferimento al singolo cantiere interessato.

Se poi nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE). In tal caso il coordinatore deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08.

L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di redazione del DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente, come previsto dall’art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

Pertanto:

  • nei cantieri in cui viene predisposto il PSC, non è necessaria la predisposizione del DUVRI
  • qualora invece il cantiere non richieda la predisposizione del PSC, ad esempio perché vi opera una sola impresa oppure perché non sono previsti lavori “edili”, il Committente, qualora anche Datore di Lavoro, dovrà predisporre il DUVRI.

DVR E DUVRI SONO LA STESSA COSA?

Per rispondere a questa domanda, riepiloghiamo brevemente contenuti e scopo di questi due documenti sulla sicurezza per comprenderne le differenze.

  1. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento che devono predisporre tutti i datori di lavoro, di qualsiasi azienda, con la finalità di individuare e valutare i rischi ai quali sono soggetti i propri lavoratori, durante lo svolgimento delle mansioni loro affidate.
  2. Il DUVRI, come visto sopra, è un documento che predispone il Datore di Lavoro Committente, per promuovere il coordinamento e la cooperazione tra gli appaltatori. Il DUVRI pertanto è necessario solo nel caso di appalti commissionati dal Datore di Lavoro, all’interno di aree sotto la sua giuridica disponibilità, per ridurre o eliminare i rischi interferenti.

Pertanto DVR e DUVRI non sono la stessa cosa, ma documenti sulla sicurezza diversi, con scopi e ambiti differenti.

Va però evidenziato che i due documenti dovrebbero integrarsi, in quanto i rischi prodotti dagli appaltatori che ricadono sui lavoratori del Datore di Lavoro Committente devono essere considerati da quest’ultimo nella propria valutazione dei rischi aziendale, cioè nel DVR.

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