Il DUVRI, acronimo il cui significato è “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Il D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”) indica tale documento come “Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”: l’acronimo DUVRI pertanto non è esatto, anche se universalmente utilizzato.
Il DUVRI è un documento che deve essere redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, dal Datore di Lavoro Committente. Benché non espressamente indicato nel D. Lgs. 81/08, trattandosi di un documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si farà assistere nella stesura dal RSPP e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
In tali casi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08, il Committente redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto: si tratta cioè di una sorta di DUVRI “preliminare”.
Successivamente, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, ossia chi ha la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolgono i lavori, prima dell’inizio dell’esecuzione degli stessi, integra il predetto documento (DUVRI preliminare) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, redigendo così il vero e proprio DUVRI “definitivo”.
Quest’ultimo DUVRI, sottoscritto per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali dell’appalto.
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) deve essere redatto in caso di appalti svolti:
Il DUVRI pertanto viene redatto dal Committente, qualora l’appalto commissionato sia svolto in luoghi sotto la “giuridica” disponibilità dello stesso Committente.
In particolare, IL DUVRI È UN DOCUMENTO SULLA SICUREZZA CHE HA LE SEGUENTI FINALITÀ:
Ricordiamo che il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto/contratto d’opera e la sua eventuale assenza determina l’invalidità dell’atto contrattuale.
Non è obbligatorio redigere il DUVRI:
Nel contesto della determinazione dell’obbligo di stesura del DUVRI, con il termine uomini giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Pertanto quando le attività svolte in appalto, nell’arco di un anno, avranno un’entità al massimo di cinque uomini giorno, non sarà necessario redigere il DUVRI.
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce indicazioni su come deve essere redatto il DUVRI, né un “DUVRI modello”, né un esempio di DUVRI.
Tuttavia, lo stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro ha previsto che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori delle procedure standardizzate per la redazione del DUVRI e dovrebbe anche individuare le tipologie di attività per le quali non vi è obbligo di redazione del DUVRI, in quanto i rischi di interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risultano irrilevanti (si veda l’art. 6 comma 8 lettera m-ter del D.Lgs. 81/08).
Questa previsione legislativa, che dovrebbe comportare la definizione di un “DUVRI modello”, al momento non si è ancora concretizzata.
La forma con cui redigere il DUVRI è quindi libera, demandata totalmente al datore di lavoro committente.
Possiamo però dare alcune indicazioni sui contenuti fondamentali di tale documento per la sicurezza nei lavori in appalto. Vediamoli di seguito:
Per approfondire come redigere il DUVRI, quali metodologie utilizzare per la valutazione dei rischi interferenti, scopri il corso di formazione “IL DUVRI: COME REDIGERLO PER VALUTARE E GESTIRE I RISCHI INTERFERENTI”, disponibile sia in presenza che in modalità e-learning.
La normativa vigente non richiede che il DUVRI sia obbligatoriamente firmato, né, a differenza di quanto previsto per il DVR, da indicazione in merito alla necessità che il documento abbia data certa.
Benché non obbligatoria, l’apposizione della firma sul DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente e di ogni datore di lavoro/lavoratore autonomo che parteciperà all’esecuzione dell’opera o servizio appaltato può essere un mezzo per “testimoniare” che il DUVRI è stato condiviso e recepito da tutti gli attori convolti nell’appalto.
È altresì evidente che le informazioni contenute nel DUVRI dovranno essere trasferite a tutti i lavoratori operanti nell’appalto e ciò spetta al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.
Parlando di DUVRI, rispondiamo a questa domanda che ci viene frequentemente sottoposta!
Come abbiamo già visto il DUVRI deve essere redatto dal Datore di Lavoro Committente. Nel caso di lavori appaltati in un condominio da parte di un amministratore condominiale, il DUVRI sarà necessario solo qualora l’amministratore sia configurabile come datore di lavoro e cioè in caso di presenza di lavoratori dipendenti a servizio del condominio stesso (portiere, giardiniere, etc…).
Nel caso l’appalto si configuri come un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV del D. Lgs. 81/08) e cioè nel caso in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08, le imprese esecutrici devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS), cioè il documento di valutazione dei rischi in riferimento al singolo cantiere interessato.
Se poi nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE). In tal caso il coordinatore deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di redazione del DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente, come previsto dall’art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Pertanto:
Per rispondere a questa domanda, riepiloghiamo brevemente contenuti e scopo di questi due documenti sulla sicurezza per comprenderne le differenze.
Pertanto DVR e DUVRI non sono la stessa cosa, ma documenti sulla sicurezza diversi, con scopi e ambiti differenti.
Va però evidenziato che i due documenti dovrebbero integrarsi, in quanto i rischi prodotti dagli appaltatori che ricadono sui lavoratori del Datore di Lavoro Committente devono essere considerati da quest’ultimo nella propria valutazione dei rischi aziendale, cioè nel DVR.
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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