I lavori in quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Fondamentale per garantire la sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto è la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione per operare in sicurezza durante le lavorazioni in quota in condizioni di rischio di caduta dall’alto.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Il D. Lgs. 81/2008, noto anche come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (TUSL) definisce i lavori in quota come un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
A questo punto sorge una seconda domanda: cosa si intende per piano stabile?
In effetti il legislatore non ha definito il termine di “piano stabile”, tuttavia è ormai diffuso considerare come “stabile” un piano o superficie di appoggio che non possa subire alcun effetto a causa della forza di gravità, ossia, possiamo considerare come piano stabile, ad esempio:
Il D. Lgs. 81/2008 tratta i lavori in quota nel Capo II del Titolo IV: tale Capo del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è rubricato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”. Il legislatore ha ben chiaro che moltissime attività svolte nei cantieri per la costruzione di opere sono lavori in quota, così come che la maggior parte dei lavori in quota sono svolte in attività di costruzione.
In generale, il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che, qualora il lavoro non possa essere svolto a partire da un luogo “adatto allo scopo”, il datore di lavoro sceglie le attrezzature più idonee per svolgere i lavori in quota, rispettando i seguenti criteri:
Insomma, il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro richiede di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori in quota in base all’effettiva esposizione ai rischi, quindi anche in base alla frequenza di accesso; questo comporta che:
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Per l’esecuzione dei lavori in quota in sicurezza possono essere utilizzate diverse attrezzature o “opere provvisionali”.
Tra le principali ricordiamo:
Per quanto concerne i ponteggi fissi, la normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 81/2008, in particolare dall’art. 122 all’art. 138. Ricordiamo che il datore di lavoro deve provvedere:
Le regole per l’utilizzo dei trabattelli sono simili a quelle previste per i ponteggi fissi, con evidenti deroghe legate alla loro semplicità costruttiva. In particolare per il montaggio del trabattello non risulta necessario la redazione di un Pi.M.U.S conformemente a quanto previsto dall’allegato XXII del D.Lgs. 81/08. Per tali attrezzature infatti, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione. Inoltre per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba sicuramente procedere con la loro formazione, ma non necessariamente quella prevista dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. La formazione e l’addestramento dovrà riguardare i rischi connessi alle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del trabattello, nonché l’uso dei DPI anticaduta.
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Come sempre, è opportuno che il datore di lavoro incarichi formalmente gli addetti all’uso del trabattello. Scopri il modulo di incarico per addetti all’uso del trabattello: CLICCA QUI!
Attualmente la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non fornisce indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei corsi di formazione per lavori in quota: non è in vigore alcuna legge, decreto o accordo stato regioni che vada a normare in termini di durata, contenuti, etc. la formazione per gli addetti ai lavori in quota.
Pertanto il riferimento di legge sull’obbligo di formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota è il D.Lgs. 81/2008 che prescrive, come noto, che il datore di lavoro deve formare e addestrare i lavoratori:
La formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota non può risolversi con la sola formazione teorica, ma deve prevedere anche un addestramento pratico.
Il corso lavori in quota quindi dovrà:
prevedendo anche parti pratiche per apprendere il corretto utilizzo dei sistemi di ancoraggio e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) anticaduta.
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Come detto attualmente la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non fornisce indicazioni su durata, contenuti e periodicità dell’aggiornamento della formazione per gli addetti ai lavori in quota.
Tenendo in considerazione i particolari fattori di rischio e l’alta pericolosità propri delle attività in quota è opportuno che i lavoratori addetti aggiornino periodicamente la propria formazione con corsi di aggiornamento specifici per i lavori in quota.
Vega Formazione organizza un corso di aggiornamento per i lavori in quota che può essere utile ai lavoratori addetti per rivedere le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, le indicazioni sulla manutenzione e revisione dei DPI anticaduta e tutti gli aspetti utili ad affrontare le attività in questo particolare contesto di lavoro.
Per quanto concerne la scelta dei DPI anticaduta, il D.Lgs. 81/2008 prevede che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
È chiaro l’esplicito riferimento che tali dispositivi di protezione individuale DPI anticaduta DEVONO essere conformi alle norme tecniche. Il rispetto delle norme tecniche in questo caso non risulta quindi facoltativo come invece previsto dall’art 2 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008.
Ma quali sono le principali norme di riferimento per i dispositivi di protezione individuale da utilizzare per l’effettuazione in sicurezza dei lavori in quota? In seguito se ne riporta un elenco indicativo e non esaustivo:
Per registrare la consegna dei DPI anticaduta il datore di lavoro può utilizzare il “Modulo consegna DPI anticaduta” messo a disposizione gratuitamente sul nostro sito.
Il D. Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad affidare i compiti ai lavoratori, sulla base delle capacità e conoscenze in loro possesso.
Alla luce di questo obbligo, il datore di lavoro deve incaricare i lavoratori addetti ai lavori in quota, possibilmente in modo formale, per mezzo di una specifica qualifica di addetto ai lavori in quota, in relazione alle competenze, formazione, addestramento ed esperienza maturata nei lavori in quota.
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