A tutela dei lavoratori la normativa vigente prevede per il datore di lavoro l’obbligo di stipulare con l’INAIL un’assicurazione obbligatoria sia contro gli infortuni sia contro le malattie professionali.
Ma come avviene il risarcimento per infortunio sul lavoro? Vediamo un approfondimento affrontando i seguenti argomenti:
Come sappiamo, ai sensi della normativa vigente si considera infortunio sul lavoro un incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per un periodo superiore a tre giorni.
RISARCIMENTO DELL’INFORTUNIO: LE TABELLE INAIL
L’infortunio sul lavoro può determinare una menomazione sulla persona del lavoratore tale da accertare in capo allo stesso un “danno biologico”.
Se l’infortunio sul lavoro determina:
In sostanza:
In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’INAIL versa agli aventi diritto un risarcimento per infortunio sul lavoro in forma di rendita o contributo una tantum.
Come detto, gli indennizzi e i risarcimenti vengono determinati per mezzo delle tabelle INAIL, nelle quali sono elencate, raccolte per tipologia, le menomazioni.
L’INAIL, una volta accertata la dinamica e la regolarità dell’infortunio, potrà corrispondere al lavoratore l’indennità dal quarto giorno successivo all’infortunio.
Tale somma potrà essere anticipata all’infortunato da parte del datore di lavoro, al quale poi verrà rimborsata dall’INAIL.
Qualora al lavoratore sia stata diagnosticata una prognosi superiore a 20 giorni, l’INAIL erogherà acconti, mentre il saldo verrà versato all’avvenuta guarigione clinica.
Il pagamento dall’INAIL al lavoratore può avvenire con le seguenti modalità:
Il risarcimento per danno da infortunio sul lavoro viene erogato dal datore di lavoro qualora in capo all’infortunato sia stato accertato un danno biologico inferiore al 6% (franchigia dell’INAIL) o per differenza tra l’indennizzo erogato dall’INAIL per il danno permanente riconosciuto ed il maggior danno (danno morale, esistenziale) eventualmente patito dal lavoratore (danno differenziale).
In questo caso il danno del lavoratore potrà essere risarcito secondo il diritto civile (danno da lesioni micropermanenti o danno non patrimoniale).
L’indennizzo dell’INAIL è riconosciuto automaticamente ope legis, mentre il danno differenziale potrà essere preteso dal lavoratore con apposita azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro o del terzo responsabile, limitatamente alla quota parte che ecceda quanto già erogato dall’ente assicurativo pubblico.
A fronte di regolare denuncia di infortunio sul lavoro, l’INAIL nella maggior parte dei casi eroga il risarcimento per danno da infortunio sul lavoro.
Tuttavia, è bene precisare che il lavoratore può non ricevere il risarcimento per infortunio sul lavoro, qualora, sebbene si infortuni sul posto di lavoro, la sua condotta sia stata del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa affidatagli, nonché a fronte di comportamenti abnormi ed imprevedibili (esorbitanti dalla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento).
Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata, il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’INAIL.
Il comportamento colposo del lavoratore potrebbe però ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro nei suoi confronti.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore percepisce regolarmente la retribuzione dal datore di lavoro dal giorno dell’evento al terzo giorno di assenza per infortunio.
La retribuzione sarà pari al:
A partire dal quarto giorno di assenza per infortunio il lavoratore percepisce un’indennità dall’INAIL pari al:
L’indennità erogata dall’INAIL spetta al lavoratore anche per i festivi ed è anticipata dal Datore di Lavoro nella prima busta paga.
L’INAIL, inoltre, copre anche tutti i costi sopportati dal lavoratore a causa dell’infortunio qualora dimostrati e riconosciuti dall’ente quale conseguenza dell’infortunio stesso (come ad es. visite specialistiche, medicinali, riabilitazione, ecc.).
Solitamente è prevista un’integrazione rispetto al trattamento INAIL da parte del datore di lavoro, in modo che il lavoratore percepisca una somma pari al 100% della retribuzione.
Importante segnalare come in alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sia previsto un limite temporale per l’infortunio sul lavoro: dopo 180 giorni di astensione infatti il lavoratore non ha diritto a conservare il posto di lavoro.
L’INAIL ha risposto (FAQ) a questa domanda chiarendo che l’ente “non effettua controlli domiciliari e, quindi, non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dell’Istituto”.
L’INAIL può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie sedi territoriali.
L’assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.”).
Tuttavia – come stabilito dalla sentenza 15773 del 9 novembre 2002 – i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale.
Il mancato rispetto di tale obbligo, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore.
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