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Infortunio sul Lavoro e risarcimento:
cosa c’è da sapere

A tutela dei lavoratori la normativa vigente prevede per il datore di lavoro l’obbligo di stipulare con l’INAIL un’assicurazione obbligatoria sia contro gli infortuni sia contro le malattie professionali.

Ma come avviene il risarcimento per infortunio sul lavoro? Vediamo un approfondimento affrontando i seguenti argomenti:

QUALI SONO I CASI CHE DETERMINANO UN RISARCIMENTO PER DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO EROGATO DALL’INAIL?

Come sappiamo, ai sensi della normativa vigente si considera infortunio sul lavoro un incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per un periodo superiore a tre giorni.

RISARCIMENTO DELL’INFORTUNIO: LE TABELLE INAIL

L’infortunio sul lavoro può determinare una menomazione sulla persona del lavoratore tale da accertare in capo allo stesso un “danno biologico”.

Se l’infortunio sul lavoro determina:

  • una menomazione permanente inferiore al 6% non è dovuto alcun indennizzo (franchigia) da parte dell’INAIL;
  • una menomazione permanente di entità tra il 6% e il 15% viene erogato un indennizzo, o risarcimento per infortunio sul lavoro, in capitale, determinato con riferimento a Tabelle aggiornate periodicamente (ultimo aggiornamento contenuto nel D.M. 45/2019);
  • una menomazione permanente di entità tra il 16% e il 100% prevede un indennizzo, o risarcimento per danno da infortunio sul lavoro, che viene erogato in rendita da determinare sempre con appropriate Tabelle di coefficienti (art. 39 DPR 1124/1965), aggiornate ogni quinquennio.

In sostanza:

  • qualora dall’evento si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che comunque derivi una percentuale di menomazione compresa tra il 6% e il 15%, il risarcimento per infortunio sul lavoro, o indennizzo del danno biologico, avviene attraverso il pagamento di una somma liquidata in un’unica soluzione.
  • Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale invalidante per una percentuale superiore al 15%, l’INAIL riconosce una rendita vitalizia che potrà essere corrisposta a vita qualora il grado di inabilità, nel tempo, non scenda al di sotto del 11%.

In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’INAIL versa agli aventi diritto un risarcimento per infortunio sul lavoro in forma di rendita o contributo una tantum.

Come detto, gli indennizzi e i risarcimenti vengono determinati per mezzo delle tabelle INAIL, nelle quali sono elencate, raccolte per tipologia, le menomazioni.

QUANDO E COME VIENE PAGATA L’INDENNITÀ INAIL?

L’INAIL, una volta accertata la dinamica e la regolarità dell’infortunio, potrà corrispondere al lavoratore l’indennità dal quarto giorno successivo all’infortunio.

Tale somma potrà essere anticipata all’infortunato da parte del datore di lavoro, al quale poi verrà rimborsata dall’INAIL.

Qualora al lavoratore sia stata diagnosticata una prognosi superiore a 20 giorni, l’INAIL erogherà acconti, mentre il saldo verrà versato all’avvenuta guarigione clinica.

Il pagamento dall’INAIL al lavoratore può avvenire con le seguenti modalità:

  • assegno circolare o vaglia postale (solo per importi non superiori a 1.000 euro);
  • accredito su c/c bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);
  • carta prepagata dotata di codice IBAN.

QUALI SONO I CASI CHE DETERMINANO UN RISARCIMENTO PER DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO?

Il risarcimento per danno da infortunio sul lavoro viene erogato dal datore di lavoro qualora in capo all’infortunato sia stato accertato un danno biologico inferiore al 6% (franchigia dell’INAIL) o per differenza tra l’indennizzo erogato dall’INAIL per il danno permanente riconosciuto ed il maggior danno (danno morale, esistenziale) eventualmente patito dal lavoratore (danno differenziale).

In questo caso il danno del lavoratore potrà essere risarcito secondo il diritto civile (danno da lesioni micropermanenti o danno non patrimoniale).

L’indennizzo dell’INAIL è riconosciuto automaticamente ope legis, mentre il danno differenziale potrà essere preteso dal lavoratore con apposita azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro o del terzo responsabile, limitatamente alla quota parte che ecceda quanto già erogato dall’ente assicurativo pubblico.

IN QUALI CASI PUÒ NON AVVENIRE IL RISARCIMENTO PER DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO?

A fronte di regolare denuncia di infortunio sul lavoro, l’INAIL nella maggior parte dei casi eroga il risarcimento per danno da infortunio sul lavoro.

Tuttavia, è bene precisare che il lavoratore può non ricevere il risarcimento per infortunio sul lavoro, qualora, sebbene si infortuni sul posto di lavoro, la sua condotta sia stata del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa affidatagli, nonché a fronte di comportamenti abnormi ed imprevedibili (esorbitanti dalla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento).

LA COLPA DEL LAVORATORE COMPORTA L’ESCLUSIONE RISARCIMENTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO?

Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata, il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’INAIL.

Il comportamento colposo del lavoratore potrebbe però ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro nei suoi confronti.

QUALE RETRIBUZIONE PER INFORTUNIO SUL LAVORO PERCEPISCE IL LAVORATORE?

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore percepisce regolarmente la retribuzione dal datore di lavoro dal giorno dell’evento al terzo giorno di assenza per infortunio.

La retribuzione sarà pari al:

  • 100% nel giorno in cui è avvenuto l’incidente (giornata di lavoro completa);
  • 60% per i 3 giorni successivi a carico del datore di lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei CCNL.

A partire dal quarto giorno di assenza per infortunio il lavoratore percepisce un’indennità dall’INAIL pari al:

  • 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione.

L’indennità erogata dall’INAIL spetta al lavoratore anche per i festivi ed è anticipata dal Datore di Lavoro nella prima busta paga.

L’INAIL, inoltre, copre anche tutti i costi sopportati dal lavoratore a causa dell’infortunio qualora dimostrati e riconosciuti dall’ente quale conseguenza dell’infortunio stesso (come ad es. visite specialistiche, medicinali, riabilitazione, ecc.).

Solitamente è prevista un’integrazione rispetto al trattamento INAIL da parte del datore di lavoro, in modo che il lavoratore percepisca una somma pari al 100% della retribuzione.

Importante segnalare come in alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sia previsto un limite temporale per l’infortunio sul lavoro: dopo 180 giorni di astensione infatti il lavoratore non ha diritto a conservare il posto di lavoro.

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ E FASCE ORARIE IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO

L’INAIL ha risposto (FAQ) a questa domanda chiarendo che l’ente “non effettua controlli domiciliari e, quindi, non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dell’Istituto”.

L’INAIL può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie sedi territoriali.

L’assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.”).

Tuttavia – come stabilito dalla sentenza 15773 del 9 novembre 2002 – i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale.

Il mancato rispetto di tale obbligo, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore.

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