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Mobility Manager: chi è, cosa fa, quando è obbligatorio

Il Mobility Manager è una figura professionale, competente e formata, in grado di gestire l’evoluzione della mobilità del personale aziendale, nata nel lontano 1998 e solo oggi, finalmente, valorizzata.
La storia del Mobility Manager possiamo dire sia iniziata nel 1997, a seguito della firma del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici: infatti, il 27 marzo 1998 il Ministero dell’Ambiente aveva emesso un decreto ministeriale sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane. Per la prima volta nel nostro Paese compariva, quindi, la figura del “Responsabile della mobilità aziendale”, oggi definito “Mobility Manager”.
Il Mobility Manager aziendale ha l’obiettivo fondamentale di razionalizzare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, gli spostamenti dei lavoratori.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti: 

MOBILITY MANAGER AZIENDALE E MOBILITY MANAGER D’AREA: QUALI DIFFERENZE?

Il D.M. 12/05/2021 definisce due diversi Mobility Manager:

  • Mobility Manager Aziendale: “figura specializzata, […] nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”. Viene nominato dalle aziende o dalla P.A. con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
  • Mobility Manager d’Area: “figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato […], nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali”. Viene nominato dai Comuni per svolgere funzioni di raccordo tra i Mobility Manager Aziendali con compiti di supporto ai Comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

LA FIGURA DEL MOBILITY MANAGER È OBBLIGATORIA? IL DECRETO RILANCIO E IL MOBILITY MANAGER

decreto-rilancio-mobility-manager

Nell’art. 229, comma 4 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (noto come “Decreto Rilancio”) il Mobility Manager nasce al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso dei mezzi di trasporto privato individuale. Col DL è stato introdotto l’obbligo di nominare un Mobility Manager per le imprese e tutte le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, ubicate:

  • in un capoluogo di Regione
  • in una Città metropolitana
  • in un capoluogo di Provincia
  • in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti

La platea di aziende interessate è notevolmente aumentata dal 2020, considerando che in precedenza, il D.M. 27/3/1998, prevedeva l’obbligo di nominare il Mobility Manager in aziende oltre 300 dipendenti per unità locale o oltre 800 dipendenti distribuiti su più unità locali.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle per le quali vige l’obbligo, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.

COME SI CALCOLANO I DIPENDENTI PER DETERMINARE L’OBBLIGO DI NOMINA DEL MOBILITY MANAGER?

Come previsto dal D.M. 12/05/2021, al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, si considerano come dipendenti “le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro”.

QUALI SONO I COMPITI DEL MOBILITY MANAGER AZIENDALE?

Il Mobility Manager aziendale ha il primario obiettivo di promuovere ed attuare la riduzione dell’inquinamento ambientale, provocato dai dipendenti con l’uso del proprio veicolo negli spostamenti quotidiani da casa a lavoro e viceversa.

L’ottimizzazione degli spostamenti comporta

  1. riduzione dei costi
  2. riduzione dell’inquinamento
  3. riduzione del consumo di energia per gli spostamenti dei lavoratori da casa al lavoro, e viceversa.

A tal fine, il Mobility Manager deve produrre il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL).

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Mobility Manager aziendale deve non solo predisporre il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) del personale dipendente, ma anche trasmetterlo al Comune ove ha sede l'unità locale entro i successivi 15 giorni all’adozione.

Il D.M. 12/5/21 ha individuato e specificato quali debbano essere le funzioni del Mobility Manager Aziendale ed in particolare:

compiti-funzioni-mobility-manager
  • promuovere, attraverso l’elaborazione del PSCL, la realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente
  • supportare l’adozione del PSCL
  • adeguare il PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente
  • verificare l’attuazione del PSCL, anche per un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione
  • curare i rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente
  • attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile
  • promuovere con il Mobility Manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo
  • supportare il Mobility Manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL “MOBILITY MANAGER D’AREA”?

Le funzioni sono le seguenti:

  • attività di raccordo tra i Mobility Manager Aziendali del territorio di riferimento
  • supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile
  • acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti e trasferimento degli stessi ad enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.

CHE COS’È IL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL) CHE DEVE REDIGERE IL MOBILITY MANAGER?

Il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) che il Mobility Manager deve produrre è uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa”.

Il PSCL avrà, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare privato, a favore di forme di mobilità sostenibili, alternative all’uso individuale del mezzo privato a motore.

Il PSCL deve essere elaborato sulla base delle Linee Guida per la redazione del PSCL.

QUAL È LA STRUTTURA E QUALI SONO I CONTENUTI DEL PSCL? 

La struttura di un PSCL deve prevedere:

  • una parte informativa
  • un’analisi degli spostamenti Casa-Lavoro
  • una parte progettuale contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili.

A fronte dell’analisi svolta dal Mobility Manager sugli spostamenti casa lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e tenendo conto dell’offerta di trasporto esistente nel territorio interessato, il PSCL deve rappresentare quelli che sono i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti in termini di:

mobility-manager-spostamenti-casa-lavoro-pscl
  • tempo di spostamento
  • costi di trasporto
  • comfort di trasporto

sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta in termini:

  • economici
  • e di produttività,

nonché per la collettività in termini:

  • ambientali,
  • sociali
  • ed economici.

MOBILITY MANAGER: QUALI SONO I REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA RICHIESTI?

Per il Mobility Manager la normativa fa riferimento alle previsioni del D.M. 12/5/21, il Mobility Manager Aziendale e il Mobility Manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di:

  • un’elevata e riconosciuta competenza professionale
  • e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Per quanto concerne il profilo professionale del Mobility Manager, la Prassi di Riferimento UNI/PdR 35:2018 definisce i requisiti relativi ai profili professionali della mobilità aziendale, individuandone compiti e attività specifiche e relative conoscenze, abilità e competenze.

In generale, il Mobility Manager dovrà possedere conoscenze in merito a:

  • mobility management in tutte le sue fasi (analisi, progettazione, confronto, applicazione, revisioni correttive e migliorative)
  • temi legati alla mobilità integrata e sostenibile, di green policy e impatto ambientale
  • principi generali di gestione risorse umane
  • nozioni di diritto dei cittadini, del lavoro e dei contratti in generale
  • principi base di fleet management e travel management
  • relazioni sindacali e accordi di categoria
  • processi e organizzazione aziendale
  • conoscenza di base finanziaria ed amministrativa
  • metodi base per condurre un sondaggio, dalla pianificazione alla conduzione
  • principali software gestionali adatti al mobility management (strumenti di calcolo dell’abbattimento delle emissioni, questionari digitali per il rilevamento delle abitudini degli utenti, distribuzione di App per rilevare i comportamenti di abilità degli utenti, generazione di report per il controllo e le eventuali azioni evolutive/correttive, ecc.)
  • tecnologie mobili e la loro possibile applicazione che consentono di tenere sotto controllo i diversi aspetti della mobilità, dal car pooling al car sharing, alla conformità del PSCL.

QUALE FORMAZIONE DEVE POSSEDERE IL MOBILITY MANAGER?

percorso-formativo-mobility-manager

La legislazione vigente non ha individuato un percorso formativo specifico per il Mobility Manager.

L’UNI ha pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018 “Profili professionali della mobilità aziendale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza e indirizzi operativi per la valutazione della conformità”.

In tale documento vengono individuati i requisiti di conoscenza, competenza e abilità di cui deve essere in possesso il Mobility Manager, anche al fine di poter certificare le proprie competenze.

I contenuti della Prassi di Riferimento UNI/PdR 35 non sono cogenti, né è obbligatorio acquisire la certificazione delle competenze, tuttavia il documento è un utile riferimento (nonché unico riferimento autorevole) attualmente disponibile per individuare il percorso formativo che il Mobility Manager deve seguire.

Sulla base di quanto previsto dalla prassi UNI/PdR 35, il Mobility Manager dovrà possedere una formazione su:

  • Mobilità aziendale: la flotta aziendale; le trasferte dei dipendenti (corporate travel); gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti; relazioni con le funzioni delle HR e Responsabilità Sociale; la normativa italiana ed europea in materia di sostenibilità ambientale; la definizione del piano di riduzione dell’impatto ambientale della flotta; le car policy e le car list efficienti e sostenibili
  • Analisi e gestione dei costi della mobilità aziendale (Total Cost of Mobility – TCM): le componenti del TCM; la rilevazione dei costi di mobilità; gli strumenti di controllo del TCM; gli obiettivi di miglioramento del TCM; le azioni di miglioramento del TCM; il car sharing e il car pooling
  • Piano di spostamento casa lavoro (PSCL): il piano di spostamenti casa-lavoro: normativa, azioni possibili; la domanda e l’offerta di mobilità; le fasi per la redazione del PSCL; la comunicazione del PSCL; il monitoraggio e l’adeguamento PSCL

È POSSIBILE CERTIFICARE LE COMPETENZE DEL MOBILITY MANAGER?

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 35, oltre a specificare i compiti della figura professionale, indica competenze, abilità e conoscenze, fornendo le linee guida per la valutazione della conformità di detti requisiti e gli elementi base per il rilascio della “certificazione professionale”.

Ricordiamo che la legislazione vigente non prevede obbligatoriamente la certificazione delle competenze del Mobility Manager, ma la scelta di conseguire tale certificazione valorizza la professionalità di tale figura.

CHI RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL MOBILITY MANAGER?

La prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018 individua le linee guida dell’ente certificatore che deve possedere oltre i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse, deve:

  • assicurare l’omogeneità delle valutazioni
  • assicurare la verifica dell’aggiornamento professionale
  • definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice deontologico
  • nominare uno o più esaminatori che soddisfino il requisito di “grandparent” in possesso dei requisiti dei profili professionali definiti dalla presente prassi di riferimento, o che sia già in possesso di certificazione.

Per essere in linea con il miglior stato dell'arte raggiunto, l'organizzazione che effettua la valutazione di conformità deve essere accreditata secondo il Regolamento Europeo 765/2008 in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

COME SI MANTIENE E SI RINNOVA LA CERTIFICAZIONE?

La certificazione delle competenze del Mobility Manager ha validità triennale e l'organizzazione che rilascia il documento deve operare un controllo sui “soggetti” che hanno conseguito l'attestazione per verificare il perdurare della conformità ai requisiti stabiliti per i profili professionali individuati nella presente prassi di riferimento.

Il Mobility Manager per mantenere la certificazione deve garantire:

  • l’assenza di reclami effettivi o l’evidenza di una adeguata gestione degli stessi
  • l’evidenza della continuità nell’esercizio della professione
  • in assenza di continuità di esercizio professionale, è sufficiente maturare 30 crediti all’anno.

Scaduto il triennio, per il rinnovo della certificazione il Mobility Manager deve garantire:

  • l’assenza di reclami o l’evidenza di una adeguata gestione degli stessi
  • l’evidenza della continuità nell’esercizio della professione
  • l’evidenza di aggiornamento professionale in materie afferenti all’ambito professionale nella misura di almeno 90 crediti formativi nel triennio.


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