Il Mobility Manager è una figura professionale, competente e formata, in grado di gestire l’evoluzione della mobilità del personale aziendale, nata nel lontano 1998 e solo oggi, finalmente, valorizzata.
La storia del Mobility Manager possiamo dire sia iniziata nel 1997, a seguito della firma del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici: infatti, il 27 marzo 1998 il Ministero dell’Ambiente aveva emesso un decreto ministeriale sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane. Per la prima volta nel nostro Paese compariva, quindi, la figura del “Responsabile della mobilità aziendale”, oggi definito “Mobility Manager”.
Il Mobility Manager aziendale ha l’obiettivo fondamentale di razionalizzare, in un’ottica di sostenibilità ambientale, gli spostamenti dei lavoratori.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Il D.M. 12/05/2021 definisce due diversi Mobility Manager:
Nell’art. 229, comma 4 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (noto come “Decreto Rilancio”) il Mobility Manager nasce al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso dei mezzi di trasporto privato individuale. Col DL è stato introdotto l’obbligo di nominare un Mobility Manager per le imprese e tutte le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti, ubicate:
La platea di aziende interessate è notevolmente aumentata dal 2020, considerando che in precedenza, il D.M. 27/3/1998, prevedeva l’obbligo di nominare il Mobility Manager in aziende oltre 300 dipendenti per unità locale o oltre 800 dipendenti distribuiti su più unità locali.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle per le quali vige l’obbligo, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente.
Come previsto dal D.M. 12/05/2021, al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, si considerano come dipendenti “le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro”.
Il Mobility Manager aziendale ha il primario obiettivo di promuovere ed attuare la riduzione dell’inquinamento ambientale, provocato dai dipendenti con l’uso del proprio veicolo negli spostamenti quotidiani da casa a lavoro e viceversa.
L’ottimizzazione degli spostamenti comporta
A tal fine, il Mobility Manager deve produrre il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL).
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Mobility Manager aziendale deve non solo predisporre il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) del personale dipendente, ma anche trasmetterlo al Comune ove ha sede l'unità locale entro i successivi 15 giorni all’adozione.
Il D.M. 12/5/21 ha individuato e specificato quali debbano essere le funzioni del Mobility Manager Aziendale ed in particolare:
Le funzioni sono le seguenti:
Il Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) che il Mobility Manager deve produrre è uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa”.
Il PSCL avrà, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare privato, a favore di forme di mobilità sostenibili, alternative all’uso individuale del mezzo privato a motore.
Il PSCL deve essere elaborato sulla base delle Linee Guida per la redazione del PSCL.
La struttura di un PSCL deve prevedere:
A fronte dell’analisi svolta dal Mobility Manager sugli spostamenti casa lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e tenendo conto dell’offerta di trasporto esistente nel territorio interessato, il PSCL deve rappresentare quelli che sono i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti in termini di:
sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta in termini:
nonché per la collettività in termini:
Per il Mobility Manager la normativa fa riferimento alle previsioni del D.M. 12/5/21, il Mobility Manager Aziendale e il Mobility Manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di:
Per quanto concerne il profilo professionale del Mobility Manager, la Prassi di Riferimento UNI/PdR 35:2018 definisce i requisiti relativi ai profili professionali della mobilità aziendale, individuandone compiti e attività specifiche e relative conoscenze, abilità e competenze.
In generale, il Mobility Manager dovrà possedere conoscenze in merito a:
La legislazione vigente non ha individuato un percorso formativo specifico per il Mobility Manager.
L’UNI ha pubblicato la prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018 “Profili professionali della mobilità aziendale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza e indirizzi operativi per la valutazione della conformità”.
In tale documento vengono individuati i requisiti di conoscenza, competenza e abilità di cui deve essere in possesso il Mobility Manager, anche al fine di poter certificare le proprie competenze.
I contenuti della Prassi di Riferimento UNI/PdR 35 non sono cogenti, né è obbligatorio acquisire la certificazione delle competenze, tuttavia il documento è un utile riferimento (nonché unico riferimento autorevole) attualmente disponibile per individuare il percorso formativo che il Mobility Manager deve seguire.
Sulla base di quanto previsto dalla prassi UNI/PdR 35, il Mobility Manager dovrà possedere una formazione su:
La Prassi di Riferimento UNI/PdR 35, oltre a specificare i compiti della figura professionale, indica competenze, abilità e conoscenze, fornendo le linee guida per la valutazione della conformità di detti requisiti e gli elementi base per il rilascio della “certificazione professionale”.
Ricordiamo che la legislazione vigente non prevede obbligatoriamente la certificazione delle competenze del Mobility Manager, ma la scelta di conseguire tale certificazione valorizza la professionalità di tale figura.
La prassi di riferimento UNI/PdR 35:2018 individua le linee guida dell’ente certificatore che deve possedere oltre i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse, deve:
Per essere in linea con il miglior stato dell'arte raggiunto, l'organizzazione che effettua la valutazione di conformità deve essere accreditata secondo il Regolamento Europeo 765/2008 in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
La certificazione delle competenze del Mobility Manager ha validità triennale e l'organizzazione che rilascia il documento deve operare un controllo sui “soggetti” che hanno conseguito l'attestazione per verificare il perdurare della conformità ai requisiti stabiliti per i profili professionali individuati nella presente prassi di riferimento.
Il Mobility Manager per mantenere la certificazione deve garantire:
Scaduto il triennio, per il rinnovo della certificazione il Mobility Manager deve garantire:
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