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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

La gestione dei rifiuti speciali: come fare?

Nel contesto attuale di crescente attenzione verso l'ambiente, la corretta gestione dei rifiuti speciali diventa un argomento di primaria importanza. Questi rifiuti, che possono essere pericolosi o non pericolosi, richiedono processi specifici che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Ogni azienda che produce rifiuti deve ottemperare alle norme e di contribuire a una gestione corretta e possibilmente sostenibile dei propri rifiuti.

Andiamo quindi ad approfondire l’argomento affrontando i seguenti punti:

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Per sapere cosa sono i rifiuti speciali e quali sono, bisogna far riferimento al D.Lgs. 152/06, in particolare l’art. 184 comma 3 fornisce un elenco dettagliato.

A loro volta i rifiuti speciali, ma anche gli urbani, si classificano in pericolosi e non pericolosi. La loro identificazione e classificazione avviene attraverso l’attribuzione del codice CER (o codice EER, cioè codice dell’Elenco Europeo Rifiuti). I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi.

Per approfondire questo aspetto si rimanda alla pagina del blog tecnico: SMALTIMENTO RIFIUTI: COME GESTIRE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN AZIENDA.

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI  

trasporto-rifiuti

Il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuato da aziende autorizzate a trasportare lo specifico codice EER attribuito al rifiuto, regolarmente iscritte all’Albo Gestori Ambientali.

Nell’affidare i rifiuti speciali ad una ditta che deve effettuare il trasporto per conto terzi, il produttore dei rifiuti deve verificare che il trasportatore sia in possesso dell’iscrizione all’ANGA per la categoria 4 (nel caso i rifiuti siano non pericolosi) o per la categoria 5 (nel caso si tratti di rifiuti pericolosi). Non è sufficiente verificare che l’azienda sia iscritta all’ANGA ma è necessario controllare che lo sia anche il mezzo di trasporto che la ditta di trasporto sta utilizzando.

Le imprese iscritte in categoria 5 sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 (potendo chiedere di trasportare anche rifiuti non pericolosi) a condizione che la quantità complessiva non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritti.

Qualora l’azienda che ha prodotto il rifiuto intenda procedere al trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, l’azienda deve iscriversi all’apposita categoria dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio (categoria 2-bis). È necessario che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art.183, c.8). Possono iscriversi a questa categoria:

  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti senza limiti quantitativi
  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi con il limite di 30kg/l al giorno

In questo caso l’azienda stessa deve assicurarsi di avere tutte le autorizzazioni per poter effettuare il trasporto dei propri rifiuti conformemente alla legislazione vigente.

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), sul quale sono riportati i dati di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario ed eventuale intermediari/o) nonché le informazioni relative al rifiuto.

RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  

Recupero e smaltimento dei rifiuti speciali costituiscono la fase finale del processo di gestione del rifiuto.

In base alla tipologia di rifiuto prodotto, al codice EER che gli è stato attribuito nonché alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, il produttore deve individuare l’impianto di destino idoneo a ricevere il rifiuto, che deve essere presente nel Decreto autorizzativo.

Il costo smaltimento rifiuti speciali pericolosi può variare significativamente in base alla tipologia del rifiuto e alle tecniche di trattamento necessarie. I prezzi smaltimento rifiuti speciali pericolosi riflettono la complessità e la specificità dei processi richiesti.

Le operazioni di recupero dei rifiuti sono definite dall’allegato C del D.Lgs.152/06 e sono indicate con la lettera “R” seguita da un numero da 1 a 13: 

recupero-rifiuti
  • R1: utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
  • R2: rigenerazione/recupero di solventi
  • R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
  • R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
  • R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
  • R6: rigenerazione degli acidi o delle basi
  • R7: recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
  • R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
  • R9: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
  • R10: spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura
  • R11: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
  • R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
  • R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali sono definite dall’allegato B del D.Lgs.152/06 e sono indicate con la lettera “D” seguita da un numero da 1 a 15:

  • D1: Deposito sul o nel suolo (discarica)
  • D2: Trattamento in ambiente terrestre
  • D3: Iniezioni in profondità
  • D4: Lagunaggio
  • D5: Messa in discarica specialmente allestita
  • D6: Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
  • D7: Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
  • D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
  • D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
  • D10: Incenerimento a terra
  • D11: Incenerimento in mare 

    smaltimento-rifiuti

  • D12: Deposito permanente
  • D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
  • D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
  • D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14

Disporre correttamente del conferimento di un rifiuto, tenendo conto del suo trattamento finale, sia esso lo smaltimento o il recupero, richiede una preparazione attenta e completa da parte del produttore del rifiuto. Dato che la gestione dei rifiuti speciali implica una serie di processi e operazioni complessi, compresa la redazione di documentazione rigorosamente definita (formulari, omologhe, …), è necessario che tale compito sia affidato esclusivamente a personale qualificato nel settore della gestione dei rifiuti.

IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO RIFIUTI

La gestione efficiente dei rifiuti speciali è essenziale per minimizzare l'impatto ambientale e garantire la sicurezza. Un approccio informato e conforme alle normative vigenti è fondamentale per il successo di queste operazioni. Qualora il produttore dei rifiuti speciali non abbia le conoscenze e le competenze necessarie per disporre correttamente del recupero o smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, può rivolgersi a un intermediario autorizzato il cui ruolo è quello di mettere in collegamento i vari soggetti che entrano in gioco nella gestione dei rifiuti (produttore/detentore, trasportatore, impianto di destino finale).

La definizione di intermediario è fornita dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Anche in questo caso è necessario verificare che l’intermediario sia correttamente iscritto alla categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali, per poter svolgere l’attività di intermediazione senza detenzione.

PER APPROFONDIRE…

Le imprese di trasporto rifiuti speciali conto terzi (catt. 4-5) e le imprese di intermediazione senza detenzione dei rifiuti (cat. 8) devono avere un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), che può essere un dipendente dell’azienda o un professionista esterno, in possesso di precisi requisiti definiti in base alla categoria e alla classe di iscrizione all’ANGA. Tra questi il RTGR deve dimostrare la propria idoneità in termini di conoscenze e competenze mediante verifica della preparazione del soggetto. Per approfondire l’argomento, consulta la seguente pagina: RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: CHI È E QUANDO È OBBLIGATORIO?

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