Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè:
In dicembre 2021, con la Legge 215/21, sono state apportate numerose modifiche al D. Lgs. 81/08, alcune delle quali riguardano la figura del preposto. L’obiettivo del legislatore è quello di “responsabilizzare” questa figura, cruciale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Per definire il Preposto per la Sicurezza, possiamo richiamare la definizione tratta dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 che lo definisce come:
“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il preposto per la sicurezza assolve ad una funzione organizzativa negli uffici, nei cantieri, nelle officine, nelle squadre di manutenzione, ecc. e coincide con quei soggetti chiamati ad esempio:
Il preposto è investito del “potere di iniziativa”, che permette di attuare il “modello collaborativo”, diretto a garantire sul posto di lavoro la “massima sicurezza possibile” e che gli impone di attivarsi per garantire la sicurezza degli altri lavoratori.
Il preposto, infatti, assume un ruolo di “garanzia” della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO ALLA SICUREZZA?
Gli obblighi del preposto, in materia di sicurezza sul lavoro, sono indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e sono:
Nei confronti del preposto per la sicurezza si possono accertare responsabilità sia civili che penali.
In particolare, l’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il preposto per la sicurezza sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo carico (individuati nell’art. 19 del D. Lgs. 81/08 precedentemente riportato).
I reati contravvenzionali indicati nel D. Lgs. 81/08 per il preposto prevedono:
Il preposto per la sicurezza, per tutelarsi di fronte ad eventuali “accuse”, deve dimostrare di aver adempiuto all’incarico ricevuto.
Uno dei modi più efficaci per dimostrare di aver assolto al proprio incarico è quello di ricorrere alle “segnalazioni scritte”, ad esempio:
IL PREPOSTO DEVE RICEVERE UNA NOMINA PER SVOLGERE IL PROPRIO RUOLO?
A seguito delle modifiche apportate all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 alla fine del 2021, con l’introduzione nel comma 1 della lettera b-bis, il Datore di Lavoro deve “individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Sempre alla fine del 2021, nel D. Lgs. 81/2008 è stato introdotto nell’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, comma 8-bis il seguente obbligo: “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Ma cosa deve contenere la nomina del preposto per la sicurezza? Come per tutti gli incarichi, anche in questo caso è necessario riportare almeno:
In materia di salute e sicurezza del lavoro, per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia, come il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte.
Si parla cioè di “preposto di fatto”, qualora un soggetto assuma tale ruolo, anche in assenza di una formale nomina di preposto.
Il “preposto di fatto” è colui che, sebbene privo di investitura (ad esempio senza una nomina di preposto conferita dal datore di lavoro), eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale.
Tale figura è chiaramente prevista dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08.
Il preposto di fatto assume così la medesima responsabilità del preposto cosiddetto “di diritto”, ossia colui al quale sia stato conferito formale incarico.
Insomma, se in azienda vi è qualcuno riconosciuto dagli altri lavoratori come un “capo”, questi è di fatto un preposto, anche se privo di nomina.
Nell’ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica la presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto formalmente designato sebbene questi, in realtà, potrebbe anche non svolgere le proprie mansioni.
Il preposto può essere delegato non solo dal datore di lavoro ma anche dal dirigente munito di delega, con apposito subdelega che può trasferire alcuni suoi poteri in materia di sicurezza sul lavoro.
Sia la delega che la sub delega devono essere redatte con i requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008.
L’atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in capo al preposto può anche non includere l’autonomia di spesa, qualora questa non sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate.
Come per ogni altra figura chiave sulla sicurezza sul lavoro anche il preposto, a norma dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento quinquennale, il cui percorso formativo è individuato sempre dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.
Si può ravvisare, quindi, un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro ed un corrispondente diritto in capo al preposto.
La Legge 215/2021 ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008, alcune di queste riguardano anche la formazione del preposto sulla sicurezza ma, la lettura del combinato disposto del nuovo comma 7-ter e dei commi 2 e 7 dell'art. 37 modificati dalla Legge n. 215/2021, porta a concludere che tali novità in materia di formazione del preposto entreranno di fatto in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro che sostituirà l’Accordo del 21/12/11, e la cui pubblicazione è prevista nell’art. 37 comma 2 secondo periodo entro il 30/6/2022. Pertanto fino a tale momento rimangono in vigore le indicazioni in termine di contenuti, durate e periodicità della formazione del preposto previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
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