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Obblighi e Responsabilità in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro: quali sono le figure chiave?

CHE COS’È LA SICUREZZA SUL LAVORO?

Sicurezza sul lavoro significa evitare che il lavoratore subisca degli infortuni sul posto di lavoro come principio cardine adottato da ogni azienda. Per la legge, sicurezza lavoro sono due termini che non possono essere separati.

Nel nostro Paese, la salute e la sicurezza sul lavoro sono disciplinate da diverse leggi come il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, più noto (anche se in modo errato, non trattandosi dell’unica legge sulla sicurezza) come “Testo Unico Sicurezza sul lavoro” o TUSL, in cui si deduce come l’obiettivo primario del legislatore sia quello di assicurare e garantire un adeguato livello di sicurezza sui luoghi di lavoro

Vediamo di seguito chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza sul lavoro, per:

QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008?

Per tutelare maggiormente la salute e la sicurezza del lavoratore, il legislatore ha scelto, nel tempo, di adottare il cosiddetto “modello collaborativo”, che coinvolge diverse figure responsabili nella cura e gestione della sicurezza sul lavoro, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Il D. Lgs. 81/08, quindi, individua un sistema di prevenzione e protezione che coinvolge tutte le figure chiave per la sicurezza sul lavoro, cioè:

Ma non solo! Nella gestione della sicurezza sul lavoro in azienda sono coinvolti anche:

  • il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
  • l’ASPP (Addetto al Servizio di prevenzione e Protezione)
  • il Medico competente
  • il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza)

Infine, nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, il D. Lgs. 81/08 identifica anche le figure degli:

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IL DATORE DI LAVORO: IL PRIMO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN AZIENDA

L’art. 2 lett. b) del D.Lgs. 81/08 definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

In sostanza, il datore di lavoro è il soggetto con la maggiore responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in azienda, sul quale ricadono i seguenti obblighi indelegabili (art. 17 D.Lgs. 81/2008):

In capo al datore di lavoro, il legislatore prevede altri obblighi, seppur delegabili, indicati nell’art. 18 D.Lgs. 81/2008, tra i quali:

  • tenere conto delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, quando si devono affidare i compiti;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

L’eventuale violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente comporta in capo al datore di lavoro responsabilità sia civili che penali.

Le responsabilità del datore di lavoro possono essere conseguenti sia all’infortunio del lavoratore (si pensi alla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro), che nel danno cagionato al terzo dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni.

IL DIRIGENTE: UN “QUASI” DATORE DI LAVORO

Il dirigente è una figura apicale, con un ruolo fondamentale nell’organizzazione della sicurezza dell’impresa.

Spesso il datore di lavoro delega alcune delle sue funzioni al dirigente, tra le quali anche compiti relativi alla sicurezza sul lavoro. In alcuni casi è la persona al quale il datore di lavoro conferisce anche le mansioni di Manager HSE.

Per chiarezza organizzativa e giuridica è opportuno che il datore di lavoro nomini formalmente il dirigente con la “delega di funzione” (non a caso l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 ha previsto tale istituto, specificandone i requisiti).

Il dirigente, a norma dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione sulla sicurezza sul lavoro, che deve essere seguita dagli aggiornamenti quinquennali.

Anche in capo al dirigente sussistono degli obblighi (come ad es. quelli previsti dall’art. 18 D.Lgs. 81/2008) ed il loro inadempimento può determinare la violazione di norme giuridiche, che possono comportare conseguenti e successive responsabilità sia civili (anche verso il datore di lavoro) che penali.

Al fine di tutelare l’operato del dirigente, è consigliabile che il datore di lavoro attivi una polizza assicurativa con copertura anche postuma rispetto al termine del rapporto di lavoro, proprio per coprire eventuali eventi dannosi che si siano verificati al tempo della sussistenza del contratto.

IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: GLI OCCHI E LA MANO DEL DATORE DI LAVORO

Anche la figura del “preposto” viene individuata e definita da D. Lgs. 81/08 (art. 2, lettera e), assegnandogli principalmente i compiti di:

Ma bisogna fare attenzione!

Come per tutte le figure della sicurezza, non è necessario essere incaricati formalmente al ruolo di preposto. Infatti, il “preposto di fatto” è colui che, sebbene sprovvisto di investitura ufficiale, nella quotidiana realtà ricopre il ruolo gerarchicamente riconducibile al preposto.

Cioè, più semplicemente, il preposto è colui il quale viene riconosciuto dagli altri lavoratori come “capo”.

Come per ogni altra figura chiave sulla sicurezza sul lavoro anche il preposto, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento quinquennale.

Anche il preposto assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che svolgono le loro mansioni sotto la sua direzione e la sua sorveglianza.

Quindi, nei confronti del preposto si possono accertare responsabilità sia civili che penali per gli eventuali inadempimenti agli obblighi a lui imposti e previsti.

IL LAVORATORE: NON SOLO “CREDITORE” DI SICUREZZA

Il lavoratore viene definito dall’art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Sono equiparate al lavoratore altre figure che possono essere occupate all’interno dell’organizzazione aziendale a tempo determinato o indeterminato, con o senza retribuzione, come:

  • il Socio lavoratore,
  • l’Associato in partecipazione (art. 2549 c.c.),
  • il Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento,
  • l'Allievo degli istituti di istruzione ed universitari,
  • il Volontario.
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Possiamo pertanto dire che il lavoratore è chiunque intrattenga un rapporto di lavoro subordinato rispetto ad un datore di lavoro.

Il D. Lgs. 81/08 prevede in capo ai lavoratori dei diritti, ma anche degli obblighi, tra i primi sono degni di essere menzionati:

  • il diritto di astenersi dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
  • il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
  • il diritto di adottare misure atte a scongiurare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato qualora ci si trovi nell’impossibilità di contattare un superiore gerarchico e ciò senza subire pregiudizio alcuno, sempre che non vengano accertate gravi negligenze;
  • il diritto di chiedere di essere sottoposto a visita medica, qualora la richiesta sia correlata con i rischi professionali;
  • diritto di ricevere un’adeguata informazione (art. 36 del D.Lgs. 81/2008), una sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi) ed ove previsto, uno specifico addestramento (art. 37 D.Lgs. 81/2008)

Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai lavoratori, ricordiamo i seguenti:

  • contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

Anche il lavoratore, quindi, come qualsiasi altra figura sulla sicurezza sul lavoro, non è esente da responsabilità sia civili che penali. Certamente il lavoratore è responsabile qualora agisca con dolo.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro” (art. 2 lett. i del D.Lgs. 81/2008).

La nomina è obbligatoria in ogni azienda che abbia almeno un dipendente e la sua funzione è incompatibile con quella del RSPP o ASPP.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il compito di "rappresentare” i lavoratori sui temi della salute e sicurezza sul lavoro; compito che non va confuso con quello della sorveglianza sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori, tipico invece della figura del preposto.

Per approfondire il ruolo del RLS: CLICCA QUI!

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

È una figura chiave all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto persona dotata di “capacità e requisiti professionali” che presuppongono la conoscenza specificata della normativa antinfortunistica.

Il RSPP è designato solo ed esclusivamente dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/2008), previa consultazione del RLS, e può essere esterno (professionista) o interno all’azienda.  In alcuni casi, previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, assumendo il cosiddetto ruolo di DL SPP.

Per approfondire i compiti e le responsabilità del RSPP e degli ASPP: CLICCA QUI!

IL MEDICO COMPETENTE

Ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria che ricomprende le visite mediche dei lavoratori che si possono tenere in occasione di cambio di mansioni, di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore, qualora correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute.

La visita medica può essere:

  • preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
  • periodica (solitamente con cadenza annuale) per controllare lo stato di salute dei lavoratori.

Il medico competente, al termine della visita ed eventuali esami clinici e biologici, esprime un giudizio di idoneità o inidoneità del lavoratore alla specifica mansione.

I suoi compiti non si esauriscono solo nel sottoporre il lavoratore alla visita medica ma comprendono anche i seguenti:

  • collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
  • istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
  • partecipare alla riunione periodica sulla salute e sicurezza sul lavoro in occasione della quale espone, in forma anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria ed indica eventualmente i provvedimenti da adottare.

In capo al medico competente possono essere riconosciute responsabilità penali qualora non collabori fattivamente, nell’ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione, nell’individuare e proporre le misure adeguate alla valutazione dei rischi e per la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Gli Addetti Primo Soccorso sono lavoratori designati e formati per compiere i primi interventi sull’infortunato in attesa dell’intervento del personale sanitario qualificato.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di nominare gli addetti al primo soccorso “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva”.

L’addetto al primo soccorso è quindi una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore. Il numero di addetti al primo soccorso dovrà essere tale da garantire la presenza degli stessi anche considerando eventuali turnazioni, ferie, malattie, etc.

Gli addetti al primo soccorso devono ricevere una formazione prevista dal D.M 388/03, svolta da personale medico, con durata variabile a seconda del tipo di azienda, soggetta ad aggiornamento triennale.

L’addetto al primo soccorso è esente da responsabilità penale nell’adempimento delle proprie funzioni, poiché agisce in “stato di necessità”, ad eccezione delle ipotesi di omissione di soccorso o abuso di professione (in sostanza deve evitare misure inopportuni o scorrette).

GLI ADDETTI ANTINCENDIO

Secondo il D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Il numero degli addetti dipende dalle dimensioni e dai rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva, in particolare da quanto emerge dal documento di valutazione dei rischi (DVR) e dal Piano di Emergenza.

Gli addetti antincendio devono essere formati a seconda del livello di rischio presente in azienda.

L’addetto antincendio, come tale, non ha alcuna responsabilità penale.

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