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LE FAQ DI VEGAFORMAZIONE

PRIMO SOCCORSO

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Buonasera, volevo chiedere il vostro parere su come gestire il primo soccorso in un'azienda che si occupa di distribuzione merce, trasporto e montaggio mobili. L'equipaggio del furgone è costituito da due persone: autista/ capo furgone e facchino. Tutti i furgoni caricano la merce, su turni, presso depositi di aziende terze. Ad ogni turno di carico sono presenti più addetti al primo soccorso della società di trasporto e montaggio e altri della società che gestisce il deposito. Capita però che a bordo del mezzo che parte per le consegne non ci sia una risorsa formata. Può essere oggetto di sanzione questo assetto? L'art. 62 esclude i mezzi di trasporto dai luoghi di lavoro.

RISPOSTA:

L’art. 18, comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro deve nominare gli addetti all’attuazione delle misure di primo soccorso e comunque gestione dell’emergenza. Inoltre l’art. 45 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Se ne evince che la scelta degli addetti al primo soccorso da nominare deve scaturire dalla valutazione dei rischi e dalle conseguenti procedure di emergenza che devono essere attuate durante le attività lavorative e che non vi è alcun divieto che la gestione dell’emergenza sia condotta in accordo e coordinamento con altri datori di lavoro (come nel caso in cui il lavoratore di un’azienda operi presso i luoghi di lavoro gestiti da un altro datore di lavoro).

 

Ricordiamo anche che il DM 388/03 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) riporta all’articolo 2 comma 5 che “Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

Precisiamo infine che l’art. 62 definisce il termine “luogo di lavoro”, ma solo ai fini dell’applicazione delle prescrizioni previste dal Titolo II, così come le esclusioni citate (mezzi di trasporto) sono riferite solo ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del Titolo II, ma non, nello specifiche, alla disciplina sulla gestione dell’emergenza prevista dal D. Lgs. 81/08.

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