Questa domanda è stata posta nella pagina Corso la corretta valutazione del rischio chimico: D.Lgs. 81/08, CLP e REACH e pubblicata il 03/10/2018
L’art. 221 (“Campo di applicazione”) comma 2. del D.lgs 81/08 recita: “I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii.”. Il D.lgs 230/95 affronta specificatamente il tema “RADON” al Capo III-bis (“Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni”), artt. 10-bis/10-ter/10-quater/10-quinques/10-sexies/10-septies. Pertanto il rischio da Radon non è da includersi nella valutazione del rischio chimico, ma dovrà essere trattato in modo specifico, secondo le prescrizioni impartite dal D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.
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