La normativa sulla gestione dei rifiuti aziendali è complessa ed articolata.
Inoltre molto spesso, soprattutto nelle piccole e medie imprese, può mancare la consapevolezza che una gestione dei rifiuti aziendali non conforme alla normativa vigente può condurre a pesanti sanzioni amministrative e penali.
Vediamo un approfondimento sul tema dello smaltimento dei rifiuti nelle aziende affrontando i seguenti argomenti:
Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) i rifiuti vengono classificati in due macrocategorie:
I rifiuti urbani non sono solo quelli prodotti dalle utenze domestiche, rientrano in questa categoria anche i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, produttive, industriali, etc. che però “sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (…)”.
Il D. Lgs. 116/2020, infatti, ha individuato un elenco di rifiuti (Allegato L-quater) che possono essere assimilati ai rifiuti urbani se prodotti dalle attività produttive di cui all’Allegato L-quinques.
Sono classificati come urbani anche:
La definizione di rifiuti speciali è contenuta all’interno del comma 3 dell’art. 184 del D. Lgs. 152/06 e comprende tutti i rifiuti che provengono da:
Al fine di una corretta gestione dei rifiuti aziendali è fondamentale che il produttore del rifiuto proceda con la corretta attribuzione del codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) per l’identificazione del rifiuto come previsto dalla normativa per la gestione dei rifiuti aziendali.
Attraverso il codice CER, infatti, è possibile identificare l’origine del rifiuto e le sue caratteristiche di pericolo.
Quando il rifiuto speciale dovrà essere avviato a trasporto verso l’impianto di smaltimento rifiuti sarà necessario compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) che dovrà contenere:
Inoltre i soggetti produttori dei rifiuti (così come definiti dall’art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/06) hanno l’obbligo di:
La normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti nelle aziende prevede che i rifiuti debbano essere raggruppati nel deposito temporaneo (o deposito temporaneo prima della raccolta) prima di essere avviati a trasporto e quindi a smaltimento.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato nel luogo in cui vengono prodotti i rifiuti, ovvero nel luogo dove l’attività svolta ha determinato la produzione dei rifiuti e non richiede alcuna autorizzazione o comunicazione.
Per la corretta gestione dei rifiuti aziendali il deposito temporaneo deve rispettare uno dei seguenti due criteri a scelta del produttore (i due criteri di gestione sono alternativi l’uno all’altro e non sinergici, ecco perché il produttore deve scegliere, e lasciare traccia di tale scelta, ossia a quale dei due criteri fare riferimento):
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 30 metri cubi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Nel caso di superamento di tale limite, il deposito temporaneo si configura come discarica, la quale non risulterà essere autorizzata.
Con smaltimento rifiuti, secondo la definizione fornita dal D.Lgs. 152/06, si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento rifiuti è riportato nell’Allegato B alla parte IV del Testo Unico Ambientale, si tratta di 15 possibili tipologie di smaltimento individuate con la lettera “D”, che vanno da D1 a D15 (ad esempio: incenerimento in discarica (D10), deposito temporaneo prima dello smaltimento (D15)).
Nella realtà di tutti i giorni però si tende a utilizzare il termine “smaltimento rifiuti” in modo generico e impreciso, riferendosi all'atto di liberarsi dei rifiuti domestici o aziendali, senza tenere conto della distinzione tecnica tra smaltimento e recupero. In pratica, nel linguaggio comune, lo smaltimento dei rifiuti è visto come il processo finale di gestione dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che essi vengano effettivamente eliminati o recuperati. Questo uso poco preciso del termine riflette una mancanza di conoscenza delle distinzioni legali e tecniche che regolano il ciclo di vita dei rifiuti.
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CI SONO SANZIONI PER IL NON CONFORME SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI?
La normativa vigente prevede sanzioni amministrative pecuniarie e penali, anche pesanti, per:
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IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (RTGR)
La figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) è obbligatoria per tutte le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali (è una delle condizioni necessarie per essere iscritti ex novo e successivamente per mantenere l’iscrizione). I requisiti per l’abilitazione allo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti sono normati dallo stesso Albo.
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti da gestite, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali, vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale):
Le aziende che non sono tenute ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, chiaramente, non hanno questo obbligo, pur tuttavia la figura di un referente tecnico che si occupa della gestione dei rifiuti (gestione deposito temporaneo, tenuta di registri e formulari, MUD, ecc… a seconda della complessità dell’azienda) è necessaria in tal organizzazioni per garantire il rispetto dei corretti adempimenti per la gestione dei rifiuti. L’attuale legislazione non impone specifici requisiti di competenza o un esame di abilitazione per tale figura, al contrario di quanto previsto per il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
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