La formazione per RSPP e ASPP è definita dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, per quanto riguarda durata, modalità e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
Vediamo di seguito cosa prevede il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla Formazione del RSPP e del ASPP:
Ai sensi del comma 2, art. 32 del D. Lgs. 81/08, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) è necessario:
Vega Formazione rende disponibile un pratico schema dei principali contenuti dell’Accordo Stato Regioni 17/4/25 sulla formazione del RSPP e ASPP.
Vediamo di seguito una breve sintesi delle principali caratteristiche dei moduli previsti per il percorso formativo per RSPP e ASPP all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):
- CORSO RSPP MODULO A: corso di formazione di 28 ore (oltre ai tempi per la verifica di apprendimento), obbligatorio per lo svolgimento della funzione sia di RSPP che di ASPP e propedeutico allo svolgimento dei successivi moduli formativi. Il corso Modulo A è l’unico che può essere seguito in modalità E-learning (da non confondere con la modalità videoconferenza, consentita per tutti i corsi di formazione per RSPP e ASPP).
- CORSO RSPP MODULO B comune: corso di 48 ore (oltre ai tempi per la verifica di apprendimento) di approfondimento sulla tematica della sicurezza e dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Anche questo corso, come il modulo A, è obbligatorio sia per la figura del RSPP che del ASPP.
- CORSO RSPP MODULI B di specializzazione: corsi di specializzazione obbligatori esclusivamente per svolgere il ruolo di RSPP o di ASPP in aziende appartenenti a particolari settori ATECO 2007, ossia:
- CORSO RSPP MODULO C: corso di specializzazione di 24 ore, obbligatorio per il RSPP (non necessario per assumere il ruolo di ASPP), finalizzato alla gestione dei processi formativi, organizzativi e all’utilizzo delle corrette forme di comunicazione in ambito aziendale.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, il cui testo è consultabile in allegato, non ha introdotto radicali modifiche rispetto al precedente Accordo del 7/7/16 per quanto concerne la disciplina della formazione per RSPP e ASPP e si è limitato ad apportare lievi variazioni sul Modulo B e piccole ma importanti precisazioni riguardo l’aggiornamento.
In particolare, i Moduli di Specializzazione diventano cinque rispetto al precedente Accordo 2016 che presentava quattro suddivisioni. Il settore Pesca è stato rimosso dal gruppo B-SP1 per costituire la classe a sé B-SP2 e di conseguenza le nominazioni numeriche delle specializzazioni successive sono state traslate progressivamente.
Ai rimanenti settori del Modulo B-SP1: agricoltura e silvicoltura, è stato inserito il settore della Zootecnia.
Sempre nei Modulo B-SP, la seconda modifica riguarda l’estromissione del settore Estrazione di minerali da cave e miniere dal vecchio modulo B-SP2 (ora B-SP3) in cui rimane solo il settore Costruzioni.
In termini di aggiornamento della formazione, l’Accordo Stato Regioni 2025 definisce l’obbligo di aggiornamento periodico ogni cinque anni, per un monte ore pari almeno a 40 ore per RSPP e a 20 per ASPP. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio. Si precisa che il termine per l’aggiornamento decorre a partire dalla data di completamento del Modulo B comune.
Se vuoi approfondire i percorsi formativi per diventare Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, leggi il nostro approfondimento su come diventare RSPP e ASPP.
E se il RSPP o ASPP non completa l’aggiornamento formativo nei termini previsti? Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 stabilisce che l’eventuale mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, entro un limite massimo di dieci anni, non comporta la perdita del credito formativo acquisito attraverso la regolare frequenza ai corsi abilitanti. In tal caso, il completamento dell’aggiornamento, anche se svolto in ritardo, ma entro 10 anni, permette il ripristino dell’operatività della funzione precedentemente esercitata.
Ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 81/2008, alcuni profili professionali in possesso di determinati titoli di studio possono beneficiare dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B previsti per la formazione degli RSPP e ASPP.
L’esonero si applica sia al Modulo B comune che ai Moduli B-SP di specializzazione, laddove richiesti.
Per tali soggetti, il solo requisito per ricoprire la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rimane dunque la frequenza ed il superamento del Modulo C.
I titoli di studio riconosciuti ai fini dell’esonero dalla frequenza sono i seguenti:
Inoltre, ai fini dell’esonero restano validi
Infine, lo svolgimento di attività tecnica in materia di salute e sicurezza per un periodo non inferiore ai cinque anni esonera dalla frequenza dei moduli A-B-C.
Per l’elenco completo delle classi di laurea interessate dall’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. 81/2008, è consigliabile consultare l’allegato I dell’Accordo Stato Regioni 2025.
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