L’acronimo ASPP indica l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e si intende quella figura che ha la funzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) a supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con specifiche competenze in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione e ha facoltà di nominare uno o più ASPP a seconda della struttura e delle necessità dell’azienda.
Vediamo di seguito un approfondimento su questa figura affrontando i seguenti argomenti:
L’ASPP svolge il proprio incarico e funzione all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, coordinato dal RSPP. I compiti del SPP sono individuati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08:
Gli ASPP, sulla base delle proprie capacità e requisiti professionali, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, contribuiscono allo sviluppo dei punti sopra indicati.
Diversamente dal RSPP, che deve essere unico, la funzione di ASPP può essere svolta da più persone contemporaneamente: il numero di addetti non è definito ma deve essere adeguato rispetto alle caratteristiche e alle necessità dell’azienda.
Nello svolgimento dei propri compiti, l’ASPP è tenuto a rispettare il segreto professionale riguardo ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento delle sue mansioni.
Come stabilito dal D.Lgs. 81/08, l’ASPP non ha responsabilità penali nello svolgimento dei propri compiti.
L’addetto al servizio di prevenzione e protezione è definito come persona in possesso di capacità e di requisiti professionali individuati dal D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
La nomina degli ASPP è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal Datore di Lavoro per garantire un’efficace azione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Datore di Lavoro sceglie i componenti del SPP e può nominare ASPP interni, o, qualora in azienda non ci sia personale in possesso di adeguate competenze, esterni. Quando è obbligatorio l’ASPP? La normativa individua espressamente alcune tipologie di attività per le quali è obbligatorio che la scelta del SPP ricada su personale interno all’azienda.
Per poter diventare ASPP, l’addetto deve soddisfare alcuni requisiti minimi. In particolare, deve essere in possesso di titolo di studio pari almeno al diploma di istruzione secondaria superiore e deve aver frequentato, con esito positivo, un percorso formativo in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
L’incarico di ASPP è incompatibile con quello di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il RSPP e l’ASPP fanno parte entrambi del Servizio di Prevenzione e Protezione occupandosi quindi di sicurezza sul lavoro.
Il RSPP è il responsabile di tale servizio, deve essere obbligatoriamente designato dal Datore di Lavoro, può essere un dipendente interno all’azienda, un consulente esterno oppure può essere il Datore di Lavoro stesso a ricoprire personalmente la carica.
L’ASPP è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione, può essere designato dal Datore di Lavoro ma non rappresenta un obbligo. Il Datore di Lavoro può valutare la necessità di avere uno o più ASPP in azienda e li può nominare sia tra i dipendenti interni che incaricando consulenti esterni.
RSPP e ASPP hanno responsabilità diverse nei compiti che svolgono: il RSPP è responsabile del SPP e assiste il Datore di Lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, mentre l’ASPP è una figura di supporto per il SPP e per il suo responsabile.
Il RSSP inoltre deve partecipare alle riunioni periodiche che si tengono annualmente, nelle aziende con più di 15 dipendenti, con Datore di Lavoro, RLS e Medico Competente mentre non è richiesta la presenza dell’ASPP.
Per quanto riguarda i requisiti per diventare RSPP ed ASPP, per entrambi è richiesto almeno un diploma di scuola media superiore ed un attestato di frequenza ad un corso di formazione.
Le differenze nei compiti tra RSPP e ASPP implicano che anche il percorso formativo sia diverso tra le due figure: per l’RSPP è infatti previsto un modulo aggiuntivo di specializzazione della durata di 24 ore. La diversa formazione riguarda anche i corsi di aggiornamento da svolgersi ogni 5 anni: il RSPP deve dimostrare di aver seguito 40 ore di corsi di aggiornamento mentre per l’ASPP sono solamente 20 ore.
La figura dell’ASPP, essendo di supporto al RSPP nello svolgimento delle sue funzioni, non è obbligatoria.
È il Datore di Lavoro che valuta se, quando e quanti ASPP nominare: la scelta deve essere fatta nell’ottica di garantire un’efficace funzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base delle caratteristiche e delle esigenze aziendali.
QUANTO DURA LA CARICA DI ASPP?
L’incarico di ASPP non ha una durata stabilita dalla normativa. Sta quindi al Datore di Lavoro valutare e definire quanto l’ASPP debba mantenere il ruolo anche in funzione delle caratteristiche e necessità aziendali.
QUALE PERCORSO FORMATIVO PER GLI ASPP?
I contenuti e le caratteristiche dei percorsi formativi necessari per acquisire il ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono regolati dall’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.
L’Accordo prevede un percorso formativo composto da moduli (modulo A, modulo B (comune), moduli B SP1, SP2, SP3, SP4) che vanno frequentati secondo l’ordine previsto dalla normativa vigente.
Qualora l’ASPP sia in possesso di specifici titoli di studio, individuati nell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/08, è esonerato dalla frequenza dei corsi moduli A e B (sia comune che di specializzazione) potendo quindi esercitare il ruolo sulla base del solo titolo di studio.
Per esercitare il ruolo di ASPP, è necessario effettuare anche degli aggiornamenti formativi completando il monte ore previsto, apri a 20 ore, nel quinquennio precedente a quello in essere.
APPROFONDIMENTI
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