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La valutazione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro

La valutazione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro è un processo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in conformità con le normative vigenti e le migliori pratiche organizzative. Questo approccio non solo risponde a un obbligo legale, ma promuove anche un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, prevenendo episodi di violenza e molestia.

Con questo approfondimento intendiamo offrire una panoramica su questo tema, che rappresenta un reale fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, trattando i seguenti aspetti:

NORME DI RIFERIMENTO: QUALI SONO?

La base normativa per la prevenzione delle violenze e molestie sul lavoro si fonda sulla Convenzione n. 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e recepita in Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4. Questa convenzione fornisce una definizione estensiva di "violenza e molestie", includendo non solo i comportamenti inaccettabili manifestati fisicamente, psicologicamente o sessualmente, ma anche le minacce di tali comportamenti.

In Italia, un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dalla pubblicazione INAIL del 2021 intitolata “Ri-conoscere e prevenire i fenomeni di molestie sul luogo di lavoro”, che offre linee guida operative per l'identificazione e la prevenzione di tali fenomeni.

DEFINIZIONE DI MOLESTIE E VIOLENZA SUL LAVORO

La Convenzione n. 190 dell’OIL definisce violenza e molestie come "un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico". Particolare attenzione è rivolta alla violenza e molestie di genere, che colpiscono persone in ragione del loro sesso o genere o che hanno un impatto sproporzionato su un sesso o genere specifico, inclusi i comportamenti di molestia sessuale.

In base al documento “Ri-conoscere e prevenire i fenomeni di molestie sul luogo di lavoro” dell’INAIL, le definizioni corrispondono a:

  • Molestia sul lavoro: comportamenti indesiderati che violano la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituisce un aggravante il fatto che la molestia sessuale sia accompagnata da minacce o ricatti da parte di superiori o di persone in grado di influenzare il rapporto di lavoro.
  • Violenza sul lavoro: incidenti in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito con conseguenze su salute, sicurezza e benessere (Organizzazione Mondiale della Sanità).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOLESTIE E VIOLENZE SUL LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 richiede che la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro comprenda anche i rischi specifici per i lavoratori esposti a situazioni particolari, come le differenze di genere. Questo include il rischio di molestie e violenze, che devono essere considerate anche se non direttamente causate dall'attività lavorativa, ma che si verificano durante l'attività lavorativa. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una analisi dettagliata dei rischi, comprese le molestie e la violenza, e deve individuare le misure di prevenzione e protezione adottate contro tali rischi.

La valutazione del rischio di violenze e molestie sul lavoro dovrebbe comprendere l'analisi di eventi sentinella, come denunce di molestie, licenziamenti per cause legate a molestie o episodi di violenza fisica. È fondamentale l'inclusione di indicatori specifici che permettano di monitorare efficacemente il rischio, come la presenza di un codice etico e la disponibilità di referenti per la gestione dei casi di disagio.

QUANDO SI VERIFICA UNA VIOLENZA IN UN LUOGO DI LAVORO?
Una violenza in un luogo di lavoro si verifica quando il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze legate al contesto lavorativo, incluse le situazioni di pendolarismo da e verso il lavoro. Questi atti di violenza possono avere conseguenze esplicite o implicite sulla salute, sicurezza e benessere delle vittime. La violenza sul lavoro può essere di tipo fisico, psicologico o sessuale e può avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati, o da parte di terzi, come clienti o pazienti​.

GLI AMBITI DELLE VIOLENZE E MOLESTIE SUL LAVORO: QUALI SONO? QUALI SONO LE CONSEGUENZE? 

violenze-lavoro

Nel contesto lavorativo, le molestie e la violenza si manifestano principalmente in tre forme: fisica, psicologica e sessuale. Ogni tipo di violenza e molestia può rivelarsi in modi diversi e avere impatti differenti, ma tutti contribuiscono a creare un ambiente di lavoro insicuro e ostile.

Le differenze tra violenza sul lavoro di tipo fisico, psicologico e sessuale possono essere riassunte nei seguenti modi:

  • Violenza fisica sul lavoro: comprende qualsiasi tipo di aggressione fisica o minaccia di aggressione che provoca danno fisico o timore di subire un danno. Esempi possono essere: spintoni, pugni, calci o schiaffi, lancio di oggetti o uso di armi, minacce verbali che implicano un imminente attacco fisico. Impatto: la violenza fisica può provocare lesioni fisiche immediate ma anche traumi fisici e psicologici duraturi e può portare a paura di tornare sul posto di lavoro.
  • Violenza psicologica sul lavoro: si riferisce a comportamenti continuativi e dannosi che mirano a minare la salute mentale o il benessere emotivo di una persona. Esempi di violenza psicologica comprendono: umiliazione o ridicolizzazione pubblica, insulti verbali, sarcasmo offensivo o minacce di natura non fisica, isolamento, esclusione deliberata da attività sociali o professionali, mobbing che si può manifestare attraverso il continuo criticare, sminuire o sovraccaricare di lavoro il dipendente. Questo tipo di violenza può portare a stress cronico, ansia, depressione, insonnia e riduzione della produttività lavorativa.
  • Violenza sessuale sul lavoro: questo tipo di violenza riguarda comportamenti a sfondo sessuale non desiderati, che violano la dignità di una persona e creano un ambiente intimidatorio, ostile, degradante o umiliante. Possiamo parlare ad esempio di: contatti fisici indesiderati come toccare, accarezzare o baciare, commenti sessuali espliciti o battute inappropriate a sfondo sessuale, invio di immagini, email o messaggi a sfondo sessuale, ricatti sessuali come chiedere favori sessuali in cambio di benefici lavorativi o per evitare ritorsioni. La violenza sessuale può provocare traumi psicologici, ansia, depressione e disturbi post-traumatici da stress. Spesso influisce gravemente sull'autostima e sul benessere emotivo della vittima.

QUALI MISURE DI PREVENZIONE SI POSSONO ADOTTARE?

La violenza sul luogo di lavoro rappresenta un effettivo fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare anche tale rischio, richiedendo l'eventuale adozione di misure preventive e procedure di contrasto.

Queste misure possono essere di natura organizzativa, formativa, tecnica e procedurale.

Tra gli strumenti a disposizione delle aziende, a titolo indicativo e non esaustivo, troviamo:

  1. Adozione di codici di comportamento o etici: rendere noto l’impegno dell’azienda a mantenere un ambiente di lavoro equo e rispettoso, dove ogni forma di discriminazione e molestia è considerata inaccettabile.
  2. Segnalazioni anonime: implementare un sistema di segnalazione che permetta ai lavoratori di denunciare episodi di violenza o molestia in modo sicuro e, se desiderato, anonimo.
  3. Formazione e sensibilizzazione su molestie e violenze: pianificare incontri formativi e informativi per i lavoratori su come riconoscere i segnali di comportamenti molesti o violenti, come affrontare situazioni critiche e a chi rivolgersi per ricevere aiuto.
  4. Sistemi di sicurezza e illuminazione adeguata: installare e mantenere sistemi di sicurezza soprattutto nei luoghi dove il rischio di aggressione è elevato, garantendo un’illuminazione adeguata in ogni luogo di lavoro.
  5. Referenti per la gestione dei casi di violenza e molestia: identificare una o più figure aziendali competenti (referenti interni o esterni) a cui i lavoratori possano rivolgersi per la gestione del rischio di violenze e molestie sul lavoro.
  6. Questionario anonimo: la somministrazione periodica di questionari anonimi ai dipendenti per monitorare il clima aziendale e identificare eventuali problemi nascosti relativi a molestie o violenze.

Le misure preventive richiedono un approccio integrato che coinvolga tutta l'organizzazione, dalla dirigenza ai lavoratori, passando per i responsabili della sicurezza. La prevenzione delle molestie e violenze sul lavoro è un’opportunità per migliorare il benessere dei lavoratori e promuovere una cultura organizzativa basata sul rispetto reciproco.

QUALI SONO I BENEFICI DI UNA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO VIOLENZE E MOLESTIE SUL LAVORO?

La gestione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro richiede un approccio sistematico e proattivo, che integri le misure organizzative, formative e tecniche. La creazione di un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo non solo tutela i diritti dei lavoratori, ma favorisce anche la crescita e la produttività dell’organizzazione stessa. Attraverso l'applicazione rigorosa delle normative e l'adozione di buone prassi aziendali, è possibile prevenire e contrastare efficacemente le violenze e molestie, garantendo così un ambiente di lavoro sereno e produttivo con vantaggi tangibili anche per la stessa organizzazione.

PER APPROFONDIRE...

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