La valutazione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro è un processo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in conformità con le normative vigenti e le migliori pratiche organizzative. Questo approccio non solo risponde a un obbligo legale, ma promuove anche un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, prevenendo episodi di violenza e molestia.
Con questo approfondimento intendiamo offrire una panoramica su questo tema, che rappresenta un reale fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, trattando i seguenti aspetti:
La base normativa per la prevenzione delle violenze e molestie sul lavoro si fonda sulla Convenzione n. 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e recepita in Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4. Questa convenzione fornisce una definizione estensiva di "violenza e molestie", includendo non solo i comportamenti inaccettabili manifestati fisicamente, psicologicamente o sessualmente, ma anche le minacce di tali comportamenti.
In Italia, un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dalla pubblicazione INAIL del 2021 intitolata “Ri-conoscere e prevenire i fenomeni di molestie sul luogo di lavoro”, che offre linee guida operative per l'identificazione e la prevenzione di tali fenomeni.
La Convenzione n. 190 dell’OIL definisce violenza e molestie come "un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico". Particolare attenzione è rivolta alla violenza e molestie di genere, che colpiscono persone in ragione del loro sesso o genere o che hanno un impatto sproporzionato su un sesso o genere specifico, inclusi i comportamenti di molestia sessuale.
In base al documento “Ri-conoscere e prevenire i fenomeni di molestie sul luogo di lavoro” dell’INAIL, le definizioni corrispondono a:
Il D.Lgs. 81/08 richiede che la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro comprenda anche i rischi specifici per i lavoratori esposti a situazioni particolari, come le differenze di genere. Questo include il rischio di molestie e violenze, che devono essere considerate anche se non direttamente causate dall'attività lavorativa, ma che si verificano durante l'attività lavorativa. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una analisi dettagliata dei rischi, comprese le molestie e la violenza, e deve individuare le misure di prevenzione e protezione adottate contro tali rischi.
La valutazione del rischio di violenze e molestie sul lavoro dovrebbe comprendere l'analisi di eventi sentinella, come denunce di molestie, licenziamenti per cause legate a molestie o episodi di violenza fisica. È fondamentale l'inclusione di indicatori specifici che permettano di monitorare efficacemente il rischio, come la presenza di un codice etico e la disponibilità di referenti per la gestione dei casi di disagio.
QUANDO SI VERIFICA UNA VIOLENZA IN UN LUOGO DI LAVORO?
Una violenza in un luogo di lavoro si verifica quando il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze legate al contesto lavorativo, incluse le situazioni di pendolarismo da e verso il lavoro. Questi atti di violenza possono avere conseguenze esplicite o implicite sulla salute, sicurezza e benessere delle vittime. La violenza sul lavoro può essere di tipo fisico, psicologico o sessuale e può avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati, o da parte di terzi, come clienti o pazienti.
Nel contesto lavorativo, le molestie e la violenza si manifestano principalmente in tre forme: fisica, psicologica e sessuale. Ogni tipo di violenza e molestia può rivelarsi in modi diversi e avere impatti differenti, ma tutti contribuiscono a creare un ambiente di lavoro insicuro e ostile.
Le differenze tra violenza sul lavoro di tipo fisico, psicologico e sessuale possono essere riassunte nei seguenti modi:
La violenza sul luogo di lavoro rappresenta un effettivo fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare anche tale rischio, richiedendo l'eventuale adozione di misure preventive e procedure di contrasto.
Queste misure possono essere di natura organizzativa, formativa, tecnica e procedurale.
Tra gli strumenti a disposizione delle aziende, a titolo indicativo e non esaustivo, troviamo:
Le misure preventive richiedono un approccio integrato che coinvolga tutta l'organizzazione, dalla dirigenza ai lavoratori, passando per i responsabili della sicurezza. La prevenzione delle molestie e violenze sul lavoro è un’opportunità per migliorare il benessere dei lavoratori e promuovere una cultura organizzativa basata sul rispetto reciproco.
La gestione del rischio di violenze e molestie nei luoghi di lavoro richiede un approccio sistematico e proattivo, che integri le misure organizzative, formative e tecniche. La creazione di un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo non solo tutela i diritti dei lavoratori, ma favorisce anche la crescita e la produttività dell’organizzazione stessa. Attraverso l'applicazione rigorosa delle normative e l'adozione di buone prassi aziendali, è possibile prevenire e contrastare efficacemente le violenze e molestie, garantendo così un ambiente di lavoro sereno e produttivo con vantaggi tangibili anche per la stessa organizzazione.
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