Spazio confinato: Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di regolarizzazione della disciplina relativa agli spazi confinati. Un primo passo significativo è stato compiuto con la pubblicazione della norma UNI 11958 a novembre 2024, che per la prima volta ha introdotto ufficialmente la definizione di spazio confinato colmando una lacuna che da tempo persisteva a livello nazionale: “spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Successivamente, con il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025, è stata ulteriormente rafforzata la disciplina, stabilendo la durata, i contenuti minimi e le modalità di svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza per gli addetti ai lavori in spazi confinati, con l’obiettivo di garantire percorsi formativi più uniformi ed efficaci. A completamento di questo quadro normativo, restano centrali anche le precedenti disposizioni del D.P.R. 177/2011, che definisce i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori che operano in tali ambienti, e del D.Lgs. 81/2008, che contiene specifiche prescrizioni negli articoli 66 e 121 e nell’Allegato IV.
Quando si considera spazio confinato? Un ambiente si considera spazio confinato quando presenta caratteristiche fisiche e ambientali che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori. Si tratta in genere di luoghi:
Tra gli esempi più comuni si possono citare: cisterne, silos, serbatoi, condotte fognarie, pozzi, camere sotterranee, stive di imbarcazioni, gallerie, camini e altri ambienti simili.
L’accesso agli spazi confinati è consentito esclusivamente a personale adeguatamente formato e addestrato, di cui almeno il 30% deve possedere esperienza documentata. Imprese e lavoratori autonomi devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e di strumentazioni di monitoraggio. Le procedure operative devono includere misure preventive, piani di emergenza e sistemi di soccorso. In questo contesto assume un ruolo centrale il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC), previsto dal D.P.R. 177/2011 nei casi di attività affidate in appalto, con compiti di vigilanza, indirizzo e coordinamento e con l’obbligo di possedere specifica esperienza e formazione per garantire la sicurezza durante le attività.
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