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Spazi Confinati: quando è necessario e quali sono i compiti del Rappresentante del Datore di Lavoro per le attività in Spazi Confinati (D.P.R. 177/11)

Il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati prescrive che il Datore di Lavoro Committente individui un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che “vigili in funzione di indirizzo e coordinamento” delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

SPAZI CONFINATI: QUAL È LA DEFINIZIONE?

La legislazione italiana non fornisce una definizione chiara e univoca di spazio confinato.

Nemmeno il DPR 177/2011 sulla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati fornisce una definizione che caratterizzi gli spazi confinati.

In assenza di una definizione che consenta di identificare gli spazi confinati, la prima difficoltà per una corretta applicazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in ambienti confinati è verificare se si ricade nel campo di applicazione di tale legislazione, oppure no.

Per risolvere tale dubbio, è possibile applicare le definizioni di spazio confinato rintracciabili nella normativa tecnica internazionale (si veda ad esempio lo standard OSHA 1910.146, OHSA 1926.1200 e il documento NIOSH 80-106).

In ogni caso la definizione di spazio confinato riportata nella normativa internazionale spesso non fa riferimento ad aspetti quantitativi, ma qualitativi, richiedendo di verificare le seguenti condizioni:

  • lo spazio confinato possiede o potrebbe possedere un’atmosfera pericolosa;
  • l’ambiente confinato contiene materiali o parti interne che possano intrappolare o seppellire gli occupanti una volta entrati;
  • l’ambiente ha una configurazione tale da costituire esso stesso un pericolo di intrappolamento o di asfissia per chi vi entra;
  • lo spazio confinato è caratterizzato da un qualsiasi altro pericolo per la salute o la sicurezza.

Rimane pertanto complesso e spesso demandato all’esperienza del valutatore (che utilizzerà criteri mutuati dalla normativa nazionale e internazionale), identificare uno spazio confinato.

Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. Tra gli spazi confinati facilmente identificabili troviamo:

  • cisterne interrate o seminterrate
  • condutture fognarie
  • silos e/o cisterne installati fuori terra
  • pozzi e tubazioni
  • cisterne installate su autocarri

Altri ambienti, ad un primo esame superficiale, potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto o più insidiosi dei primi. Tra questi si possono annoverare:

  • vasche interrate e fuori terra
  • cavità, fosse e trincee
  • stive di imbarcazioni
  • gallerie

IL LAVORO IN SPAZI CONFINATI: COSA SIGNIFICA LAVORARE IN SPAZI CONFINATI?

Lavorare in uno spazio confinato significa svolgere attività lavorative:

  • in un ambiente/luogo totalmente o parzialmente chiuso,
  • caratterizzato da aperture di limitate dimensioni o con difficolta di accesso/recupero,
  • non progettato/costruito per essere occupato in permanenza da persone, ma che occasionalmente può essere occupato per lo svolgimento di attività lavorative, con accesso completo al suo interno da parte dell’operatore,

all’interno del quale possa verificarsi un evento accidentale importante, che possa portare a un infortunio grave o mortale a causa della sua configurazione e/o della presenza di agenti chimici, fisici e biologici pericolosi caratteristici dell'ambiente stesso e/o correlati all'attività che vi si va a svolgere e in particolare che l'atmosfera possa presentare pericoli legati a una sotto o sovra ossigenazione o alla presenza di gas o vapori tossici o infiammabili.

QUANDO E’ NECESSARIO INDIVIDUARE IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO NELLE ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI?

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 177/11 prevede che il Datore di Lavoro Committente individui la figura del RSC, pertanto il RSC è necessario quando sono previste attività lavorative commissionate ad imprese operanti in appalto e per contro non è richiesto quando le attività lavorative sono svolte direttamente ed internamente dall’azienda (come precisato dal comma 3 dell’art. 1 dello stesso D.P.R. 177/11).

QUALI COMPETENZE, CONOSCENZE ED INFORMAZIONI DEVE POSSEDERE IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO NELLE ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI?

Riassumiamo di seguito quali competenze, conoscenze ed informazioni deve possedere il RSC:

  1. il RSC deve essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre ad aver svolto attività di informazione, formazione e addestramento previste per i lavoratori che operano all’interno dello spazio confinato;
  2. il RSC deve essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, ossia devono essergli comunicati e deve averne preso visione.

QUALI COMPITI SVOLGE IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO NELLE ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI E COME DEVE ESSERE INCARICATO?

Non essendo specificatamente previsti nel D.P.R. 177/11, i compiti attribuiti dal Datore di Lavoro al Rappresentante per le attività in spazi confinati dovranno essere indicati in modo formale per mezzo di un incarico.

Possiamo prevedere che il Datore di Lavoro richiederà come minimo al RSC lo svolgimento dei seguenti compiti:

  1. vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, sulla base della procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, allegata al presente incarico;
  2. prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative, informare puntualmente e dettagliatamente tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, il Datore di Lavoro dovrà anche attribuire al RSC il potere di interruzione dei lavori qualora riscontri un pericolo grave e immediato.

Per maggiori informazioni sugli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza nelle attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, nonché relativamente alle modalità di individuazione, classificazione e valutazione dei rischi in spazi confinati, visualizza il seguente approfondimento: LA SICUREZZA NEGLI SPAZI CONFINATI O CON SOSPETTO INQUINAMENTO: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE.

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