La formazione sulla sicurezza svolta direttamente dall’azienda è un tema specificatamente normato del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio. Tale Accordo stabilisce che il datore di lavoro può assumere il ruolo di soggetto formatore per la sicurezza solo nei corsi destinati ai propri lavoratori, preposti e dirigenti.
Tuttavia, gestire in autonomia l’intero processo formativo significa dover adempiere a numerosi obblighi oltre che assumersi responsabilità dirette sulla pianificazione dei corsi, tenuta e compilazione dei registri, emissione e firma degli attestati, nonché sullo svolgimento e registrazione delle verifiche finali: un compito che può risultare complesso e rischioso, soprattutto per aziende senza una struttura organizzativa interna specificatamente incaricata e competente a svolgere tali attività.
Ma quando è possibile formare direttamente in azienda i propri lavoratori? Quali sono i requisiti e obblighi da soddisfare? E in quali condizioni il datore di lavoro può fare direttamente la docenza?
Per formazione interna si intende l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di sicurezza direttamente da parte dell’azienda, senza ricorrere a enti esterni. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che il datore di lavoro possa diventare soggetto formatore solo per i propri dipendenti e solo per alcuni tipi di corsi, a patto però che gestisca correttamente la pianificazione didattica, la documentazione a supporto della didattica, i registri delle presenze, le verifiche di apprendimento e il rilascio degli attestati finali.
Un errore in una di queste fasi – ad esempio: rilascio di attestati incompleti rispetto ai requisiti previsti dall’Accordo – può esporre il datore di lavoro a pesanti sanzioni. Per questo molte imprese scelgono comunque di affidarsi a un ente di formazione specializzato e in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 2025, che garantisce conformità normativa e riduce i rischi.
Il datore di lavoro può organizzare i corsi obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) rivolti esclusivamente a lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda. In questo caso, il datore di lavoro assume il ruolo, gli obblighi e le responsabilità proprie del “soggetto formatore” e deve rispettare rigorosamente i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, tra i quali: utilizzo di precise metodologie didattiche, rispetto dei contenuti e durate dei corsi previsti dalla legge, nonché selezionare docenti qualificati secondo il D.I. 6/3/2013 e predisporre e mantenere aggiornati i registri e tutta la documentazione comprovante l’effettuazione dei corsi.
Se non intende occuparsi direttamente di tutti questi adempimenti, il datore di lavoro può affidarsi ai soggetti formatori elencati nella Parte I dell’Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 (es. organismi paritetici, Regioni, INAIL, Università, enti accreditati presso la regione).
Qualora il datore di lavoro organizzi ed eroghi autonomamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, dovrà assicurare che i corsi rispettino le regole e i requisiti imposti dalla legislazione e, in particolare, dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, tra i quali:
inoltre dovrà rispettare le seguenti indicazioni metodologiche:
Ogni omissione, errore o non conformità ai requisiti di legge potrà essere contestato e sanzionato dagli enti di controllo, con conseguenti responsabilità del datore di lavoro in quanto inadempiente nei confronti dell’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sancito dal D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”).
Come visto, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il ruolo di soggetto formatore (ossia chi progetta e organizza la formazione, da non confondere con il docente, cioè colui che svolge la docenza) può essere assunto da:
In ogni caso, il soggetto formatore ha la responsabilità di affidare le docenze a "formatori-docenti", previa verifica del possesso da parte di questi della qualifica di formatore sulla sicurezza in base ai criteri del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Tale decreto stabilisce 6 criteri per determinare se il docente è in possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e capacità didattica, necessari per poter svolgere formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questi docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza possono essere:
In questo modo si garantisce che la formazione interna aziendale sulla sicurezza sia conforme agli standard normativi e gestita con professionalità.
Trovare e verificare la qualificazione dei docenti, però, richiede una conoscenza dei criteri stabiliti dal D.I. 6/3/2013 e competenza: un errore nella selezione può invalidare l’attestato di formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente al datore di lavoro non solo di organizzare i corsi di formazione interna aziendale sulla sicurezza, ma anche di svolgere personalmente attività di docenza, a condizione che siano rispettati precisi requisiti.
In particolare, il datore di lavoro può tenere direttamente le lezioni rivolte a lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda quando:
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione
10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione
Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!
Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!
I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!
Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!
Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il principale riferimento legislativo in Italia
Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.