La formazione interna aziendale sulla sicurezza è un tema centrale del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio. La norma stabilisce che il datore di lavoro può assumere il ruolo di soggetto formatore per la sicurezza nei corsi destinati ai propri lavoratori, preposti e dirigenti e, in alcuni casi, di docente. Ma quali sono i requisiti per essere soggetto formatore? Chi può erogare i corsi? E in quali condizioni il datore di lavoro può fare docenza?
Per formazione interna si intende l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di sicurezza direttamente da parte dell’azienda, senza ricorrere a enti esterni. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che il datore di lavoro possa diventare soggetto formatore per i propri dipendenti, gestendo la pianificazione didattica, la documentazione e il rilascio degli attestati finali, purché vengano rispettati i contenuti minimi e le durate stabilite dall’Accordo.
Il datore di lavoro soggetto formatore per la sicurezza può organizzare i corsi obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) rivolti esclusivamente a lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda.
Se non intende occuparsi direttamente della formazione in azienda, può affidarsi ai soggetti formatori elencati nella Parte I dell’Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 (es. organismi paritetici, Regioni, INAIL, Università, enti accreditati presso la regione).
In entrambi i casi, il datore di lavoro resta responsabile della corretta erogazione della formazione.
Qualora il datore di lavoro organizzi ed eroghi autonomamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, dovrà assicurare che i corsi rispettino le seguenti regole:
inoltre dovrà rispettare le seguenti indicazioni metodologiche:
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il ruolo di soggetto formatore (ossia chi progetta e organizza la formazione) può essere assunto da:
Una volta individuato il soggetto formatore, le docenze devono essere affidate a formatori-docenti qualificati in base ai criteri del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Questi possono essere:
In questo modo si garantisce che la formazione interna aziendale sulla sicurezza sia conforme agli standard normativi e gestita con professionalità.
Il datore di lavoro, in qualità di soggetto formatore, ha la possibilità di affidare le docenze dei corsi di sicurezza a soggetti terzi, che possono essere:
La normativa prevede quindi la possibilità di valorizzare competenze già presenti in azienda, a condizione che il docente soddisfi almeno uno dei sei criteri di qualificazione previsti dal D.I. 6/3/2013 (conoscenze specifiche, esperienza professionale e capacità didattica).
Non è necessario che il formatore interno ricopra un ruolo dirigenziale o una posizione di responsabilità: ciò che conta è il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dall’Accordo, che garantiscono la qualità e l’efficacia della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente al datore di lavoro non solo di organizzare i corsi di formazione interna aziendale sulla sicurezza, ma anche di svolgere personalmente attività di docenza, a condizione che siano rispettati precisi requisiti.
In particolare, il datore di lavoro può tenere direttamente le lezioni rivolte a lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda quando:
Grazie a queste previsioni normative, il datore di lavoro qualificato può assumere un ruolo diretto nella formazione interna, contribuendo in prima persona alla crescita della cultura della sicurezza in azienda.
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