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Formazione interna in azienda: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro secondo il nuovo Accordo del 17 aprile 2025

La formazione sulla sicurezza svolta direttamente dall’azienda è un tema specificatamente normato del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio. Tale Accordo stabilisce che il datore di lavoro può assumere il ruolo di soggetto formatore per la sicurezza solo nei corsi destinati ai propri lavoratori, preposti e dirigenti. 

Tuttavia, gestire in autonomia l’intero processo formativo significa dover adempiere a numerosi obblighi oltre che assumersi responsabilità dirette sulla pianificazione dei corsi, tenuta e compilazione dei registri, emissione e firma degli attestati, nonché sullo svolgimento e registrazione delle verifiche finali: un compito che può risultare complesso e rischioso, soprattutto per aziende senza una struttura organizzativa interna specificatamente incaricata e competente a svolgere tali attività.

Ma quando è possibile formare direttamente in azienda i propri lavoratori? Quali sono i requisiti e obblighi da soddisfare? E in quali condizioni il datore di lavoro può fare direttamente la docenza?

CHE COS’È LA FORMAZIONE INTERNA ALL’AZIENDA?

Per formazione interna si intende l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di sicurezza direttamente da parte dell’azienda, senza ricorrere a enti esterni. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che il datore di lavoro possa diventare soggetto formatore solo per i propri dipendenti e solo per alcuni tipi di corsi, a patto però che gestisca correttamente la pianificazione didattica, la documentazione a supporto della didattica, i registri delle presenze, le verifiche di apprendimento e il rilascio degli attestati finali.

Un errore in una di queste fasi – ad esempio: rilascio di attestati incompleti rispetto ai requisiti previsti dall’Accordo – può esporre il datore di lavoro a pesanti sanzioni. Per questo molte imprese scelgono comunque di affidarsi a un ente di formazione specializzato e in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 2025, che garantisce conformità normativa e riduce i rischi.

QUALI SONO I REQUISITI PER UN DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE LA FORMAZIONE

Il datore di lavoro può organizzare i corsi obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) rivolti esclusivamente a lavoratori, preposti e dirigenti della propria aziendaIn questo caso, il datore di lavoro assume il ruolo, gli obblighi e le responsabilità proprie del “soggetto formatore” e deve rispettare rigorosamente i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, tra i quali: utilizzo di precise metodologie didattiche, rispetto dei contenuti e durate dei corsi previsti dalla legge, nonché selezionare docenti qualificati secondo il D.I. 6/3/2013 e predisporre e mantenere aggiornati i registri e tutta la documentazione comprovante l’effettuazione dei corsi.

Se non intende occuparsi direttamente di tutti questi adempimenti, il datore di lavoro può affidarsi ai soggetti formatori elencati nella Parte I dell’Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 (es. organismi paritetici, Regioni, INAIL, Università, enti accreditati presso la regione).

QUALI SONO LE REGOLE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SICUREZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO FORMATORE? 

Qualora il datore di lavoro organizzi ed eroghi autonomamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, dovrà assicurare che i corsi rispettino le regole e i requisiti imposti dalla legislazione e, in particolare, dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, tra i quali:

  1. organizzare corsi con docenti qualificati secondo il DI 06/03/2013 o, se tiene egli stesso il corso, essere DL-RSPP
  2. consentire al massimo 30 partecipanti ad ogni corso
  3. ammettere alla verifica finale dell’apprendimento solo i partecipanti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione
  4. far svolgere verifiche finali secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Stato Regioni in base alla tipologia di corso

inoltre dovrà rispettare le seguenti indicazioni metodologiche:

  1. tenere il registro di presenza dei partecipanti (in formato cartaceo o in formato elettronico);
  2. predisporre il verbale della verifica finale, conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni, sottoscritto dal datore di lavoro qualora funga da “Responsabile del Progetto Formativo”;
  3. rilasciare l’attestato di formazione, completo di tutte le indicazioni previste dall’Accordo Stato Regioni e della firma del datore di lavoro o di una persona da lui incaricata;
  4. conservare per almeno 10 anni il fascicolo del corso, contenente tutti gli elementi che comprovano l’effettiva effettuazione del corso.

Ogni omissione, errore o non conformità ai requisiti di legge potrà essere contestato e sanzionato dagli enti di controllo, con conseguenti responsabilità del datore di lavoro in quanto inadempiente nei confronti dell’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sancito dal D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”).

CHI PUÒ SVOLGERE LA DOCENZA NEI CORSI DI SICUREZZA SUL LAVORO IN AZIENDA? 

Come visto, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il ruolo di soggetto formatore (ossia chi progetta e organizza la formazione, da non confondere con il docente, cioè colui che svolge la docenza) può essere assunto da:

  • il datore di lavoro, ma solo nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti e solo relativamente alla formazione per lavoratori, preposti e dirigenti;
  • i soggetti formatori elencati nella Parte I dell’Accordo 2025, come Regioni e Province autonome, Ministeri, INAIL, Università, organismi paritetici, soggetti accreditati a livello regionale, ordini e collegi professionali.

In ogni caso, il soggetto formatore ha la responsabilità di affidare le docenze a "formatori-docenti", previa verifica del possesso da parte di questi della qualifica di formatore sulla sicurezza in base ai criteri del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. Tale decreto stabilisce 6 criteri per determinare se il docente è in possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e capacità didattica, necessari per poter svolgere formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questi docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza possono essere:

  • interni all’azienda (es. RSPP, HSE Manager o altri dipendenti qualificati),
  • esterni (professionisti o consulenti della sicurezza),
  • datore di lavoro (anche se DL-RSPP).

In questo modo si garantisce che la formazione interna aziendale sulla sicurezza sia conforme agli standard normativi e gestita con professionalità.

Trovare e verificare la qualificazione dei docenti, però, richiede una conoscenza dei criteri stabiliti dal D.I. 6/3/2013 e competenza: un errore nella selezione può invalidare l’attestato di formazione.

IN QUALI CASI IL DATORE DI LAVORO PUÒ FARE DOCENZA NEI CORSI SICUREZZA?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente al datore di lavoro non solo di organizzare i corsi di formazione interna aziendale sulla sicurezza, ma anche di svolgere personalmente attività di docenza, a condizione che siano rispettati precisi requisiti.

In particolare, il datore di lavoro può tenere direttamente le lezioni rivolte a lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda quando:

  • svolge i compiti del SPP aziendale (DL-RSPP) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, avendo completato il percorso formativo previsto e i relativi aggiornamenti;
  • oppure è in possesso dei requisiti di qualificazione dei docenti-formatori in materia di sicurezza sul lavoro, stabiliti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e richiamati dal nuovo Accordo 2025 (criteri di conoscenza, esperienza e capacità didattica).
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