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Modulo integrativo “cantieri” per datore di lavoro e dirigenti: quando è necessario?

Il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore è un corso di formazione obbligatorio per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili, come già previsto dall'art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e definito dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25. Questa formazione integrativa si aggiunge ai corsi base previsti per datori di lavoro e dirigenti al fine di garantire la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

CHI DEVE FREQUENTARE IL MODULO “CANTIERI” OBBLIGATORIO?

La formazione integrativa “Cantieri” è rivolta alle figure apicali delle imprese affidatarie chiamate a garantire la gestione della sicurezza nei cantieri:

  • Datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili.
  • Dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Il modulo integrativo “Cantieri”, della durata minima di 6 ore, si aggiunge alla formazione base prevista dal nuovo Accordo 2025:

  • 16 ore per i datori di lavoro
  • 12 ore per i dirigenti

ENTRO QUANDO VA COMPLETATO MODULO “CANTIERI”?

L’Accordo Stato Regioni 2025 stabilisce che il corso base (16 ore per datori di lavoro e 12 ore per dirigenti) è valido per assolvere gli obblighi dell’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008, a condizione che sia integrato con il modulo “Cantieri”.

L’integrazione “Cantieri” è obbligatoria fin da subito all’assunzione dell’incarico come impresa affidataria, in coerenza con quanto richiesto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro ha due anni per completare il corso base da 16 ore come previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025, ma il modulo “Cantieri” deve essere frequentato immediatamente per poter operare nei cantieri.
Di conseguenza nei cantieri temporanei o mobili, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve frequentare sin da subito sia il corso base sia il modulo aggiuntivo “Cantieri”, al fine di adempiere agli obblighi formativi ed operare in conformità normativa.

La formazione per datori di lavoro svolta prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025, effettuata tramite corsi non normati, è riconosciuta valida solo qualora i contenuti risultino conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo.

QUAL È IL PERCORSO FORMATIVO PER DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI DI IMPRESE AFFIDATARIE? 

modulo-integrativo-cantieri-obbligatorio-datore-dirigenti-accordo-2025

Il modulo cantieri obbligatorio non sostituisce ma integra la formazione base. Ogni datore di lavoro e dirigente di impresa affidataria deve completare entrambi i percorsi formativi.

La formazione obbligatoria per Datori di Lavoro delle imprese affidatarie prevede:

  1. Corso base di 16 ore per Datori di Lavoro (art. 37 del D.Lgs. 81/08)
  2. Modulo aggiuntivo "Cantieri" per Datore di Lavoro

La formazione obbligatoria per Dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili deve comprendere:

  1. Corso base di 12 ore per Dirigenti (art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08)
  2. Modulo aggiuntivo "Cantieri" per Dirigenti

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA “CANTIERI”?

I cantieri temporanei o mobili sono ambienti di lavoro caratterizzati da una forte variabilità delle condizioni operative, dalla presenza contemporanea di più imprese e dal continuo susseguirsi delle fasi lavorative. In questo scenario, la complessità dei rischi, la necessità di coordinamento e la prevenzione degli incidenti rendono indispensabile una formazione mirata per chi ricopre ruoli apicali per garantire la sicurezza nei cantieri.

Gli obiettivi formativi sono quindi molteplici e concreti:

  • trasmettere le informazioni sull’organizzazione del cantiere ed i rapporti tra i diversi soggetti;
  • far conoscere i Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed i Piani Operativi di Sicurezza (POS);
  • acquisire le competenze in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  • sapere applicare le disposizioni e le prescrizioni del PSC;
  • coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008;
  • saper verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici;

QUALI SONO I CONTENUTI MINIMI DEL MODULO INTEGRATIVO “CANTIERI”?

Il corso "Compiti specifici del datore di lavoro/dirigente dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili" sviluppa la piena consapevolezza delle responsabilità dei Datori di Lavoro e Dirigenti connesse al proprio ruolo.
il modulo “cantieri” è uguale per le due figure e i contenuti minimi obbligatori includono:

  • soggetti del titolo IV capo I con relative definizioni, obblighi e responsabilità;
  • redazione dei piani di sicurezza (PSC e POS): finalità, tempi e contenuti;
  • le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 81/08;
  • gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/2008;
  • il cronoprogramma dei lavori: pianificazione e coordinamento operativo nei cantieri;
  • esempi pratici: analisi di PSC e POS

QUALI SONO I SETTORI INTERESSATI DA QUESTI MODULI AGGIUNTIVI?

Il Modulo “Cantieri” riguarda tutte le imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. L’ambito di applicazione è chiarito dall’Allegato X, che comprende i lavori edili o di ingegneria civile, quali:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento di opere fisse, permanenti o temporanee;
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche;
  • lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
  • opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

I moduli aggiuntivi trovano applicazione non solo nell’edilizia residenziale e industriale, ma anche nelle attività di manutenzione straordinaria, impiantistica e nelle opere di ingegneria civile, ogni volta che le attività lavorative ricadono nella definizione di cantiere temporaneo o mobile.

PERCHÉ È IMPORTANTE L’INTRODUZIONE DEL MODULO INTEGRATIVO?

Obbligo normativo chiaro e vincolante, uniformità applicativa grazie all’Accordo Stato Regioni 2025 e centralità nella prevenzione: questi sono i tre motivi che rendono fondamentale l’introduzione del Modulo “Cantieri”.

Dal punto di vista normativo, il modulo soddisfa quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, che impone a datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie una formazione adeguata in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 ha dato uniformità al percorso, stabilendo in modo chiaro durata, contenuti e modalità di erogazione del Modulo “Cantieri”. In questo modo viene colmato un vuoto formativo che in precedenza lasciava alle aziende la responsabilità e, di conseguenza, la scelta di integrare autonomamente la preparazione delle proprie figure apicali.

Infine, il modulo rafforza la prevenzione nei contesti più complessi e rischiosi, come quelli caratterizzati da appalti e subappalti. Con contenuti stabiliti dall’Accordo 2025, il corso integrativo “cantieri” garantisce un livello minimo comune di competenze da trasmettere con lo scopo di ridurre gli incidenti legati ad una cattiva gestione del coordinamento e aumentando la consapevolezza delle responsabilità.

COSA SUCCEDE SE NON SI FREQUENTA IL MODULO INTEGRATIVO “CANTIERI”?

L’assenza di questa formazione comporta la non conformità normativa. Un’impresa affidataria le cui figure apicali non abbiano frequentato il Modulo “Cantieri” non può operare nei cantieri temporanei o mobili, con il rischio di sospensione delle attività e gravi conseguenze in caso di controlli o infortuni.

Per datore di lavoro e dirigenti, la mancata frequenza costituisce violazione degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, richiamati dall’art. 97, comma 3-ter. In base all’art. 55, comma 5, lettera c), tale omissione è punita con:

  • arresto da due a quattro mesi, oppure
  • ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Le imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti. Ricordiamo che uno dei requisiti per richiederla è l’adempimento agli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08, tra cui anche la formazione per datori di lavoro e dirigenti, ora definita dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25. Per ottenere la patente a punti, l’impresa autocertifica con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi formativi. L’omessa formazione e addestramento comportano la decurtazione di 2 crediti dalla patente.

CHI È ESENTATO DAL MODULO “CANTIERI”?

Secondo l’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 2025, non devono frequentare il modulo:

  • Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione (DL-RSPP) in possesso del modulo integrativo 3 “Costruzioni” (16 ore)
  • Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione che ha svolto il corso di formazione per DL-RSPP rischio Alto da 48 ore previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e nel cui attestato sia esplicitamente riportato il codice ATECO 2007 – F (in questo modo viene riconosciuto il credito formativo totale sia per il Modulo comune 8 ore e sia per il Modulo Integrativo 3 “Costruzioni” ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni 2025)
  • RSPP e ASPP con attestato del Modulo di Specializzazione B-SP3 “Costruzioni” (16 ore), corrispondente al “vecchio” modulo B-SP2 dell’Accordo del 7/7/16
  • Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
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