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Modulo integrativo “cantieri” per datore di lavoro e dirigenti: quando è necessario?

Il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore è un corso di formazione obbligatorio previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 per i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili. Tale modulo è necessario per adempiere alla formazione prevista dall'art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.

Questa formazione integrativa si aggiunge ai corsi base obbligatori previsti per tutti i datori di lavoro e tutti i dirigenti, di qualsiasi azienda.

Vediamo di seguito alcuni chiarimenti per comprendere quando e chi deve seguire questa formazione introdotta dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, approfondendo i seguenti argomenti:

CHI DEVE FREQUENTARE IL MODULO “CANTIERI” OBBLIGATORIO?

La formazione integrativa “Cantieri” è rivolta ai datori di lavoro e ai dirigenti delle imprese affidatarie chiamate a garantire la gestione della sicurezza nei cantieri.

Ricordiamo che l’impresa affidataria è l’impresa che stipula il contratto di appalto con il committente e che, nell’esecuzione dei lavori in cantiere, può eventualmente avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (art. 89 del D.Lgs. 81/08).

Il modulo integrativo “Cantieri”, della durata di 6 ore, si aggiunge alla formazione base obbligatoria prevista dal nuovo Accordo 2025 per tutti i datori di lavoro e tutti i dirigenti (anche di aziende non operanti nei cantieri), rispettivamente della durata di:

  • 16 ore per i datori di lavoro
  • 12 ore per i dirigenti

Precisiamo che il preposto dell’impresa affidataria non è obbligato a frequentare un modulo "Cantieri" aggiuntivo. Infatti, l'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, al punto 2.2 della Parte II, indica che il corso per preposti (da 12 ore) è valido anche per gli obblighi formativi previsti dall'art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.

ENTRO QUANDO VA COMPLETATO MODULO “CANTIERI”?

A seconda della formazione pregressa del datore di lavoro o del dirigente possono verificarsi vari casi, che riassumiamo nella seguente tabella. Permangono dei dubbi interpretativi in alcuni di questi casi, evidenziati nelle note in fondo alla tabella.

FIGURA

FORMAZIONE SVOLTA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO 2025

FORMAZIONE DA SVOLGERE

ENTRO QUANDO

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Nessuna

Corso per datore di lavoro 16 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Subito

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Corso per datore di lavoro 16 ore

Entro 24/5/2027

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso per datore di lavoro con contenuti non conformi a quelli previsti dall’Accordo Stato Regioni del 2025

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Corso per datore di lavoro 16 ore

Entro 24/5/2027

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso per datore di lavoro con contenuti conformi al nuovo Accordo

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti non conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Entro 24/5/2027

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti non conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Corso per datore di lavoro 16 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Entro 24/5/2027

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso per datore di lavoro con contenuti conformi al nuovo Accordo 2025 (o corso con crediti formativi validi per datore di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 20251), ma non ha mai svolto un corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Subito

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso per datore di lavoro con contenuti non conformi al nuovo Accordo, ma non ha mai svolto un corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08

Corso per datore di lavoro 16 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Subito

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso per datore di lavoro con contenuti conformi al nuovo Accordo (o corso con crediti formativi validi per datore di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 20251)

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Nessuna

-

Datore di lavoro impresa affidataria cantieri

Corso per datore di lavoro con contenuti non conformi al nuovo Accordo

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti non conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Corso per datore di lavoro 16 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Entro 24/5/2027

Dirigente impresa affidataria cantieri

Nessuna

Corso per dirigente 12 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Subito

Dirigente impresa affidataria cantieri

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025, ma non ha svolto corso di formazione per dirigente (prevista dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 2011)

Corso per dirigente di 12 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore2

Subito

Dirigente impresa affidataria cantieri

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti non conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025, ma non ha svolto corso di formazione per dirigente (prevista dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 2011)

Corso per dirigente da 12 ore

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Subito

Dirigente impresa affidataria cantieri

Corso per dirigente secondo Accordo Stato Regioni 2011, ma non ha mai svolto un corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08

Corso integrativo cantieri da 6 ore

Subito

Dirigente impresa affidataria cantieri

Corso per dirigente secondo Accordo Stato Regioni 2011

Corso di formazione art. 97 D.Lgs. 81/08 con contenuti conformi a quelli previsti per il corso integrativo cantieri previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025

Corso integrativo cantieri da 6 ore2

Subito3

a titolo esemplificativo e non esaustivo, viene riconosciuto credito formativo completo per il corso Datore di Lavoro per quei Datori di Lavoro che hanno frequentato i seguenti corsi: DL-RSPP si sensi dell’ASR 2011, dirigenti ai sensi dell’ASR 2011, RSPP/ASPP ai sensi dell’ASR 2016.

2 l’Accordo Stato Regioni del 2025 non prevede, per il dirigente, alcun riconoscimento di corsi svolti precedentemente, ad esclusione di quelli conformi all’Accordo Stato Regioni del 2011 (che non specificava nulla sulla formazione per il dirigente dell’impresa affidataria).

3 si potrebbe considerare il 24/5/2026 il termine entro cui svolgere la formazione, ossia il periodo entro il quale è ancora possibile seguire corsi di formazione secondo il precedente Accordo del 2011 ma, cautelativamente, viene indicato di svolgere tempestivamente la formazione integrativa per cantieri.

Per comprendere le diverse situazioni sopra riportate, dobbiamo innanzitutto considerare che già prima del 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell'Accordo del 17 aprile 2025), il datore di lavoro e il dirigente dell'impresa affidataria dovevano essere in possesso di "adeguata" formazione in materia di salute e sicurezza obbligatoria ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08. Dunque, se non erano e sono in possesso tale formazione, potevano e possono essere sanzionati.

Inoltre, l’Accordo Stato Regioni del 17//4/2025, al punto 2 della parte VII, riconosce valida la formazione già svolta, purché con contenuti conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo e questa previsione si applica anche alla formazione eventualmente già svolta per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08.

Tanto premesso, derivano le diverse situazioni sopra riporte, con relativi corsi da svolgere e tempistiche entro cui completare i corsi.

Pertanto, escludendo il caso del datore di lavoro già in possesso di una formazione (conforme o non conforme nei contenuti a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025) che assolve agli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08, nel qual caso il termine entro cui svolgere la formazione è il 24/5/2027, in tutti gli altri casi il datore di lavoro e il dirigente dovranno provvedere subito a svolgere la formazione mancante.

QUAL È IL PERCORSO FORMATIVO PER DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI DI IMPRESE AFFIDATARIE? 

modulo-integrativo-cantieri-obbligatorio-datore-dirigenti-accordo-2025

Il modulo cantieri obbligatorio non sostituisce ma integra la formazione obbligatoria base per datore di lavoro e per dirigente. Pertanto, tutti i datori di lavoro e tutti i dirigenti di imprese affidatarie devono completare entrambi i corsi (base e integrativo) come di seguito specificato.

La formazione obbligatoria per Datori di Lavoro delle imprese affidatarie in cantieri prevede:

  1. Corso base di 16 ore per Datori di Lavoro (art. 37 del D.Lgs. 81/08)
  2. Modulo aggiuntivo "Cantieri" per Datore di Lavoro

La formazione obbligatoria per Dirigenti che operano in imprese affidataria nei cantieri temporanei o mobili deve comprendere:

  1. Corso base di 12 ore per Dirigenti (art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08)
  2. Modulo aggiuntivo "Cantieri" per Dirigenti

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA “CANTIERI”?

I cantieri temporanei o mobili sono ambienti di lavoro caratterizzati da una forte variabilità delle condizioni operative, dalla presenza contemporanea di più imprese e dal continuo susseguirsi delle fasi lavorative. In questo scenario, la complessità dei rischi, la necessità di coordinamento e la prevenzione degli incidenti rendono indispensabile una formazione mirata per chi ricopre ruoli apicali per garantire la sicurezza nei cantieri.

Gli obiettivi formativi sono quindi molteplici e concreti:

  • trasmettere le informazioni sull’organizzazione del cantiere ed i rapporti tra i diversi soggetti;
  • far conoscere i Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed i Piani Operativi di Sicurezza (POS);
  • acquisire le competenze in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  • sapere applicare le disposizioni e le prescrizioni del PSC;
  • coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008;
  • saper verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici;

QUALI SONO I CONTENUTI MINIMI DEL MODULO INTEGRATIVO “CANTIERI”?

Il corso "Compiti specifici del datore di lavoro/dirigente dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili" sviluppa la piena consapevolezza delle responsabilità dei Datori di Lavoro e Dirigenti connesse al proprio ruolo.
il modulo “cantieri” è uguale per le due figure e i contenuti minimi obbligatori includono:

  • soggetti del titolo IV capo I con relative definizioni, obblighi e responsabilità;
  • redazione dei piani di sicurezza (PSC e POS): finalità, tempi e contenuti;
  • le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 81/08;
  • gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 96 del D.Lgs. 81/2008;
  • il cronoprogramma dei lavori: pianificazione e coordinamento operativo nei cantieri;
  • esempi pratici: analisi di PSC e POS

QUALI SONO I SETTORI INTERESSATI DA QUESTI MODULI AGGIUNTIVI?

Il Modulo “Cantieri” riguarda tutte le imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. L’ambito di applicazione è chiarito dall’Allegato X, che comprende i lavori edili o di ingegneria civile, esemplificati nel seguente elenco:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento di opere fisse, permanenti o temporanee;
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche;
  • lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
  • opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

I moduli aggiuntivi trovano applicazione non solo nell’edilizia residenziale e industriale, ma anche nelle attività di manutenzione straordinaria, impiantistica e nelle opere di ingegneria civile, ogni volta che le attività lavorative ricadono nella definizione di cantiere temporaneo o mobile.

PERCHÉ È IMPORTANTE L’INTRODUZIONE DEL MODULO INTEGRATIVO?

Obbligo normativo chiaro e vincolante, uniformità applicativa grazie all’Accordo Stato Regioni 2025 e centralità nella prevenzione: questi sono i tre motivi che rendono fondamentale l’introduzione del Modulo “Cantieri”.

Dal punto di vista normativo, il modulo soddisfa quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, che impone a datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie una formazione adeguata in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 ha dato uniformità al percorso, stabilendo in modo chiaro durata, contenuti e modalità di erogazione del Modulo “Cantieri”. In questo modo viene colmato un vuoto formativo che in precedenza lasciava alle aziende la responsabilità e, di conseguenza, la scelta di integrare autonomamente la preparazione delle proprie figure apicali.

Infine, il modulo rafforza la prevenzione nei contesti più complessi e rischiosi, come quelli caratterizzati da appalti e subappalti. Con contenuti stabiliti dall’Accordo 2025, il corso integrativo “cantieri” garantisce un livello minimo comune di competenze da trasmettere con lo scopo di ridurre gli incidenti legati ad una cattiva gestione del coordinamento e aumentando la consapevolezza delle responsabilità.

COSA SUCCEDE SE NON SI FREQUENTA IL MODULO INTEGRATIVO “CANTIERI”?

L’assenza di questa formazione comporta la non conformità normativa. Un’impresa affidataria le cui figure apicali non abbiano frequentato il Modulo “Cantieri” non può operare nei cantieri temporanei o mobili, e può incorrere nella sospensione delle attività e in gravi conseguenze in caso di controlli o infortuni.

Per datore di lavoro e dirigenti, la mancata frequenza costituisce violazione degli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08. In base all'art. 159, comma 2, lettera c), tale omissione è punita con arresto o ammenda.

Le imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti. Ricordiamo che uno dei requisiti per richiederla è l’adempimento agli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08, tra cui anche la formazione per datori di lavoro e dirigenti, ora definita dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25. Per ottenere la patente a punti, l’impresa autocertifica con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi formativi. L’omessa formazione e addestramento comportano la decurtazione di 2 crediti dalla patente.

CHI È ESENTATO DAL MODULO “CANTIERI”?

Secondo l’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 2025, non devono frequentare il modulo:

  • Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione (DL-RSPP) in possesso del modulo integrativo 3 “Costruzioni” (16 ore)
  • Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione che ha svolto il corso di formazione per DL-RSPP rischio Alto da 48 ore previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e nel cui attestato sia esplicitamente riportato il codice ATECO 2007 – F (in questo modo viene riconosciuto il credito formativo totale sia per il Modulo comune 8 ore e sia per il Modulo Integrativo 3 “Costruzioni” ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni 2025)
  • RSPP e ASPP con attestato del Modulo di Specializzazione B-SP3 “Costruzioni” (16 ore), corrispondente al “vecchio” modulo B-SP2 dell’Accordo del 7/7/16
  • Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
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