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Segnaletica Cantiere Stradale: le norme di Sicurezza e la Formazione

Frequentemente vengono svolte attività lavorative presso strade, molto spesso in presenza di traffico di automezzi, determinando un rischio di incidente stradale e di investimento dei lavoratori. Pensiamo ad esempio alle attività di:

  • manutenzione delle strade (cantieri stradali)
  • manutenzione dell’illuminazione
  • installazione, sostituzione, manutenzione di sottoservizi
  • attività di sfalcio e potatura
  • installazione di luminarie

Per ridurre i rischi di incidente stradale e di investimento, la segnaletica nei cantieri stradali deve essere apposta nel rispetto delle indicazioni della legislazione vigente, tra cui anche il Codice della Strada.

Lavoratori e i preposti adibiti alla posa, manutenzione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare devono essere in possesso di specifiche conoscenze, competenze e formazione per svolgere in sicurezza tali attività.

Il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 (che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 4/3/13) individua, come previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 81/2008, i criteri di sicurezza, la Formazione e l’Addestramento per le procedure di apposizione, integrazione e revisione della segnaletica di cantiere stradale, per tutte le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema, affrontando i seguenti argomenti:

COSA PREVEDE IL D.I. 22/1/2019 IN MERITO ALLE MODALITA’ DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE “LAVORI IN CORSO”?

Formazione-segnaletica-stradale-corso-addetti-preposti

Il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica per cantiere stradale destinata alle attività lavorative (cantieri) che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

In particolare, il D.I. 22/1/19 dà indicazioni in merito:

- alle procedure da applicare durante l’apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

- all’Informazione, Formazione e Addestramento dei Lavoratori e dei Preposti addetti ai lavori in presenza di traffico veicolare e all’apposizione della segnaletica stradale;

- ai DPI che devono essere messi a disposizione dei Lavoratori e Preposti che appongono la segnaletica cantieri stradali;

- alle caratteristiche dei dispositivi e della segnaletica stradale;

In particolare, l’Allegato II dello stesso D.I. 22/1/2019 dispone che i Lavoratori e i Preposti svolgano specifici Corsi di Formazione finalizzati a garantire la sicurezza durante le attività di installazione e rimozione della segnaletica per cantiere stradale in presenza di traffico veicolare.

FORMAZIONE PER L’APPOSIZIONE DELLA SEGNALATICA STRADALE: COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

Il percorso formativo previsto dal Decreto Interministeriale 22/1/2019  è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico veicolare di automezzi, al fine di garantire condizioni di sicurezza durante l’installazione e la rimozione del cantiere stradale, nonché durante le manovre di ingresso ed uscita dal cantiere, senza tralasciare gli eventuali interventi in emergenza.

La Formazione per l’apposizione della segnaletica cantiere stradale prevede due percorsi distinti, rispettivamente per:

  • i Lavoratori addetti all’apposizione della segnaletica cantiere stradale, della durata di 8 ore
  • i Preposti addetti all’apposizione della segnaletica cantiere stradale, della durata di 12 ore

Il D.I. 22/1/19 dà la possibilità di integrare, con un percorso formativo di 4 ore, la formazione del lavoratore, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto nei lavori di apposizione della segnaletica stradale.

QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE I DOCENTI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA CANTIERE STRADALE?

Il Corso Segnaletica Stradale in presenza di traffico veicolare deve essere tenuto da docenti (formatori) in gradi di affrontare tematiche sia teoriche che pratiche.

I docenti formatori del corso segnaletica stradale devono essere in possesso dei seguenti requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale 22/1/2019 Allegato 2:

  • 5 anni di esperienza nella formazione sulla sicurezza o 3 anni di esperienza nel settore prevenzione e sicurezza nel settore stradale (per le lezioni teoriche);
  • 5 anni di esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale (per lezioni pratiche).

AGGIORNAMENTO FORMATIVO ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE

Il D.I. 22/1/2019 impone che Preposti e Lavoratori Addetti all’installazione e rimozione di segnaletica stradale effettuino ogni 5 anni un aggiornamento della formazione della durata minima di 6 ore.

Nel D.I. 22/1/2019, però, non ci sono riferimenti ai corsi svolti secondo la precedente normativa (D. M. 4/3/2013) né disposizioni transitorie.

Per tale ragione, per i corsi di formazione svolti prima dell’entrata in vigore del D.I. 22/1/2019, ovvero il 15 marzo 2019, è necessario fare riferimento all’Interpello 5/2019: Formazione segnaletica stradale che precisa: “gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa”.

Sulla base di quanto sopra, quindi, per l’aggiornamento della formazione svolta antecedentemente al 15 marzo 2019, è necessario fare riferimento alla previgente normativa (D. M. 4/3/2013) che prevedeva l’aggiornamento della formazione ogni 4 anni.

NOMINA PER ADDETTI E PREPOSTI ALL’APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE

Per formalizzare la nomina dei Preposti e Lavoratori Addetti all’installazione e rimozione di segnaletica cantiere stradale è possibile scaricare gratuitamente dalla banca dati di Vega Engineering dei Fac simile di moduli di nomina ai sensi del D. I. 22/1/2019.

Ricordiamo che gli obblighi del Preposto individuati dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008, modificato dalla Legge 215/2021, sono i seguenti:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

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