La corretta classificazione dei rifiuti è uno degli adempimenti fondamentali per garantire una gestione rifiuti conforme alla normativa ambientale. Ogni rifiuto deve essere identificato attraverso uno specifico codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), che ne individua l’origine e la tipologia e costituisce il punto di partenza per determinarne la pericolosità e le corrette modalità di gestione.
Ma come si attribuisce un codice EER? Qual è la differenza tra codici CER ed EER? Quando un rifiuto è classificato come pericoloso?
In questa pagina analizziamo le regole per la classificazione dei rifiuti, i criteri per l’attribuzione dei codici EER e le responsabilità del produttore, facendo riferimento al D.Lgs. 152/2006 (il cd. Testo Unico Ambientale), alla normativa europea e alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Il codice EER è un codice numerico a sei cifre che identifica una specifica tipologia di rifiuto all’interno dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, istituito dalla Decisione 2000/532/CE e successivamente modificato, in particolare, dalla Decisione 2014/955/UE.
Il codice viene attribuito dal produttore del rifiuto considerando principalmente l’attività che ha generato il rifiuto, il processo produttivo di provenienza e la natura del materiale.
L’attribuzione del codice EER è necessaria per identificare correttamente i rifiuti prodotti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, nonché per gestirne il deposito temporaneo, il trasporto, il recupero o lo smaltimento.
Il codice EER è utilizzato anche nella documentazione prevista dalla normativa ambientale, tra cui i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), i registri cronologici di carico e scarico e le dichiarazioni ambientali, nei casi in cui tali adempimenti siano richiesti.
È importante precisare che il codice EER non indica necessariamente la composizione chimica del rifiuto: la sua attribuzione dipende anche dall’origine e dal processo che lo ha generato.
Le sigle CER ed EER identificano il medesimo sistema europeo di codifica dei rifiuti, ma derivano da denominazioni differenti.
La sigla CER, riferita al Catalogo Europeo dei Rifiuti, è quella storicamente utilizzata per identificare i codici dei rifiuti ed è ancora molto diffusa nella documentazione tecnica e nel linguaggio degli operatori.
La sigla EER indica invece l’Elenco Europeo dei Rifiuti, denominazione coerente con la terminologia utilizzata nella normativa europea più recente.
Le Linee guida SNPA del 2021, che vedremo nel capitolo successivo, chiariscono che le due sigle vengono utilizzate per identificare i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti.
Non esiste quindi una differenza sostanziale tra un codice CER e un codice EER: ad esempio, il codice CER 15 01 01 e il codice EER 15 01 01 identificano entrambi gli imballaggi di carta e cartone.
Oggi è preferibile utilizzare la denominazione codice EER, pur essendo ancora frequente l’utilizzo del termine codice CER.
L’attribuzione del codice EER deve seguire una procedura precisa, basata sull’origine del rifiuto, sulle caratteristiche del processo produttivo e sulle disposizioni dell’Elenco Europeo dei Rifiuti.
Il riferimento tecnico nazionale è rappresentato dalle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con Delibera n. 105/2021, richiamate dall’art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.
La procedura di classificazione individuata dalle linee guida è basata sulle seguenti fasi principali.
Fase di classificazione dei rifiuti | Descrizione |
1. Verificare l’applicabilità della normativa sui rifiuti | Prima di attribuire un codice EER occorre verificare che il materiale sia effettivamente soggetto alla disciplina sui rifiuti, tenendo conto delle esclusioni previste dalla normativa. |
2. Individuare il codice EER appropriato | L'individuazione del codice deve avvenire considerando l'origine del rifiuto e il processo che lo ha generato, seguendo l’ordine di ricerca previsto dalla Decisione 2000/532/CE:
Una volta individuata la voce, occorre stabilire se si tratta di un codice di rifiuto non pericoloso, di un codice di rifiuto pericoloso oppure di una voce specchio. |
3. Valutare la pericolosità in presenza di voci specchio | Se il rifiuto è identificato da voci specchio, è necessario approfondirne la composizione per verificare la presenza di sostanze pericolose e l’eventuale sussistenza delle caratteristiche di pericolo HP1–HP15, considerando anche le disposizioni applicabili agli inquinanti organici persistenti (POPs). La valutazione può basarsi sulla conoscenza del processo produttivo, sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate, sulle informazioni tecniche disponibili e, quando necessario, su analisi chimico-fisiche o prove pertinenti. Per i rifiuti identificati da un codice assoluto pericoloso, non è necessario dimostrare la pericolosità per scegliere il codice, ma devono comunque essere individuate le caratteristiche di pericolo pertinenti ai fini della corretta gestione del rifiuto. |
Al termine della procedura è importante documentare il percorso seguito per attribuire il codice EER e, ove necessario, le caratteristiche di pericolo del rifiuto. La documentazione dovrebbe riportare le informazioni sull'origine e sulla composizione del rifiuto, i criteri adottati per individuare il codice EER, le eventuali analisi effettuate e le motivazioni che hanno portato alla classificazione. Una classificazione adeguatamente documentata consente al produttore di dimostrare i criteri utilizzati e di supportare la corretta gestione del rifiuto, anche in occasione di eventuali controlli.
Per approfondire la procedura è possibile consultare le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti – Delibera n. 105/2021.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti è organizzato in 20 capitoli, suddivisi in sottocapitoli e singole voci.
Ogni codice EER è composto da sei cifre, raggruppate in tre coppie.
15 Capitolo | 01 Sottocapitolo | 01 Tipologia |
Esempio: EER 15 01 01 – Imballaggi di carta e cartone | ||
Nel dettaglio:
La consultazione dell’elenco rappresenta tuttavia solo una fase della classificazione: la scelta del codice deve essere sempre verificata rispetto all’origine e alle caratteristiche del rifiuto.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti distingue le voci assolute dalle cosiddette voci a specchio. Questa distinzione è fondamentale per stabilire quando sia necessario valutare la pericolosità del rifiuto.
Per scegliere correttamente tra i due codici è necessario valutare le caratteristiche del rifiuto, considerando le sostanze presenti e i criteri normativi applicabili.
La responsabilità della corretta classificazione dei rifiuti e dell’attribuzione del codice EER è del produttore del rifiuto, secondo quanto previsto dall’art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
Il produttore deve individuare il codice appropriato, valutare l’eventuale pericolosità e disporre delle informazioni necessarie a giustificare la classificazione effettuata. Per le situazioni più complesse può avvalersi del supporto di consulenti ambientali, professionisti specializzati e laboratori di analisi. Tuttavia, l’affidamento della classificazione a un soggetto esterno non trasferisce automaticamente la responsabilità del produttore.
È quindi importante che le aziende adottino procedure interne per identificare i rifiuti generati dalle proprie attività, conservare la documentazione tecnica e aggiornare le valutazioni quando intervengono modifiche significative nei processi produttivi o nelle caratteristiche dei rifiuti.
Una classificazione errata può determinare conseguenze sulla gestione del rifiuto, sulla correttezza della documentazione e sul rispetto delle autorizzazioni degli operatori coinvolti, oltre a esporre l’azienda alle sanzioni previste dalla normativa ambientale.
Una procedura aziendale strutturata, basata sulla conoscenza dei processi produttivi e sulle Linee guida SNPA, contribuisce a ridurre il rischio di errori e a garantire una gestione dei rifiuti conforme alla normativa.
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