Per recuperare i punti della patente a crediti, prevista dal DL 19/2024 convertito dalla Legge 56/2024, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare una richiesta alla Commissione territoriale competente, che valuta gli interventi proposti e la successiva integrazione dei crediti riconosciuti.
Il recupero dei punti della patente a crediti può avvenire mettendo in atto varie azioni: attraverso percorsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per mezzo di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza oppure attraverso una combinazione delle due modalità. La procedura consente quindi alle imprese e ai lavoratori autonomi di recuperare i crediti persi della patente a crediti per l’edilizia, secondo le modalità definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il riferimento è l’art. 27 del D. Lgs. 81/08: la patente a crediti nei cantieri parte da 30 crediti e, per operare nei cantieri temporanei o mobili, deve conservarne almeno 15.
Comprendere la procedura di recupero dei crediti è quindi essenziale nel momento in cui le decurtazioni fanno scendere il punteggio sotto una soglia per cui non è possibile lavorare.
La procedura prevista dall’art. 7 del D.M. 132/2024 “Modalità di recupero dei crediti decurtati” è collegata alla previsione dell’art. 27, comma 10, del D. Lgs. 81/08: una patente con meno di 15 crediti non consente di continuare a operare nei cantieri. L’unica eccezione si viene a creare nel momento in cui il valore dei lavori eseguiti nel cantiere risulti superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere: in questo caso è possibile completare il l’opera in corso.
Il D.M. 132/2024 prevede che il recupero dei crediti sulla patente richieda una valutazione della Commissione composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell’INAIL.
La Commissione territoriale ha il compito di individuare e valutare:
La Commissione individua gli adempimenti necessari affinché l’impresa o il lavoratore autonomo possa recuperare un numero di crediti sufficiente a riportare la patente ad almeno 15 crediti e tornare così ad operare nei cantieri. Con questa procedura possono essere riassegnati al massimo 15 crediti.
L’art. 1 del Decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026 descrive la composizione delle Commissioni
così costituite:
Inoltre, l’art. 1, comma 3 dello stesso decreto comunica che, alle sedute della Commissione, sono invitati senza diritto di voto un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Deve inoltre essere allegata una relazione tecnica che illustri i corsi di formazione e/o gli investimenti proposti e il loro collegamento con le violazioni che hanno determinato la decurtazione. È possibile chiedere di essere auditi dalla Commissione e proporre un programma di recupero graduale.
Per scaricare il modulo ufficiale INL per il recupero dei crediti, clicca sul seguente link: Modulo istanza recupero crediti PAC
Per standardizzare l’attività delle Commissioni, l’Ispettorato del Lavoro e INAIL definiscono modalità e criteri pubblicando apposite Linee Guida diffuse con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, emanata in applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026.
Le misure sono utili ad uniformare le attività delle Commissioni per recuperare i punti persi della patente a crediti. Le Linee guida individuano, tra gli altri aspetti:
Un attestato di aggiornamento non produce automaticamente il recupero dei punti della patente: occorre il percorso specifico sottoposto alla valutazione della Commissione.
REQUISITI:
La durata minima del corso si calcola con la formula (30 – crediti rimanenti) × un moltiplicatore tra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore applicabile non viene scelto dall’impresa: è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della presenza di violazioni di diversa specie.
La conversione ore/crediti è fissata in 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto (es. 7 ore = 1,75 crediti, arrotondati a 1).
Ad esempio: ipotizzando una patente con 10 crediti residui e un moltiplicatore pari a 1
-> durata corso: (30 − 10) × 1 = 20 ore
-> crediti recuperati: 20 × 0,25 = 5 crediti
Gli investimenti devono migliorare concretamente la sicurezza ed essere coerenti con violazioni e dimensioni aziendali. La tabella INL prevede:
Spesa di Investimento | Crediti riconoscibili |
Da 5.000 a 25.000 euro | 1 |
Da 25.000,01 a 50.000 euro | 3 |
Oltre 50.000 euro | 6 |
La spesa non equivale a un acquisto automatico di crediti: la loro attribuzione resta soggetta alla valutazione della Commissione
La stessa Commissione ha il compito di esaminare gli investimenti in base alle risorse economiche impiegate, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali, alla tipologia delle violazioni riscontrate e alla sostenibilità finanziaria e organizzativa dell’intervento e soprattutto allo scopo di miglioramento dello standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Le cinque tipologie individuate dalla nota:
Sono validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di risorse pubbliche, e il recupero punti della patente può essere pianificato in modo graduale, sulla base degli stati di avanzamento. L'attribuzione segue una soglia economica progressiva: 1 credito per investimenti tra 5.000 e 25.000 euro, 3 crediti tra 25.000,01 e 50.000 euro, 6 crediti oltre i 50.000 euro.
L'impresa o il lavoratore autonomo può inoltre presentare un piano formativo suddiviso in moduli, recuperando i crediti progressivamente: su richiesta, la Commissione si riunisce per il riconoscimento dei crediti maturati a ogni modulo concluso.
No, nel sistema della patente a crediti occorre distinguere diversi casi di assegnazione di punti:
Il collegamento con le violazioni che hanno determinato la decurtazione è previsto espressamente dalla procedura INL. Nel modulo ufficiale, infatti, la relazione tecnica deve illustrare i corsi di formazione e/o gli investimenti proposti in connessione con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti. Il punto di partenza non dovrebbe essere semplicemente “quanti crediti mancano”, ma quali carenze occorre correggere.
In pratica, la proposta può essere organizzata mettendo in relazione violazione, intervento, persone coinvolte, tempi ed evidenze della realizzazione. È un criterio operativo utile per rendere leggibile il piano, non un ulteriore modulo obbligatorio.
Nel settore dei cantieri la denominazione normativa è “patente a crediti”, disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. 81/08. L’espressione “patente a punti” viene talvolta utilizzata per indicare lo stesso sistema, ma non è la denominazione utilizzata dalla normativa.
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