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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Come recuperare i punti della patente a crediti edilizia

Per recuperare i punti della patente a crediti, prevista dal DL 19/2024 convertito dalla Legge 56/2024, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare una richiesta alla Commissione territoriale competente, che valuta gli interventi proposti e la successiva integrazione dei crediti riconosciuti.

Il recupero dei punti della patente a crediti può avvenire mettendo in atto varie azioni: attraverso percorsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per mezzo di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza oppure attraverso una combinazione delle due modalità. La procedura consente quindi alle imprese e ai lavoratori autonomi di recuperare i crediti persi della patente a crediti per l’edilizia, secondo le modalità definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il riferimento è l’art. 27 del D. Lgs. 81/08: la patente a crediti nei cantieri parte da 30 crediti e, per operare nei cantieri temporanei o mobili, deve conservarne almeno 15.

Comprendere la procedura di recupero dei crediti è quindi essenziale nel momento in cui le decurtazioni fanno scendere il punteggio sotto una soglia per cui non è possibile lavorare.  

QUANDO È NECESSARIO RECUPERARE I CREDITI DELLA PATENTE EDILIZIA?

La procedura prevista dall’art. 7 del D.M. 132/2024 “Modalità di recupero dei crediti decurtati” è collegata alla previsione dell’art. 27, comma 10, del D. Lgs. 81/08: una patente con meno di 15 crediti non consente di continuare a operare nei cantieri. L’unica eccezione si viene a creare nel momento in cui il valore dei lavori eseguiti nel cantiere risulti superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere: in questo caso è possibile completare il l’opera in corso.

Il D.M. 132/2024 prevede che il recupero dei crediti sulla patente richieda una valutazione della Commissione composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell’INAIL.

La Commissione territoriale ha il compito di individuare e valutare:

  • specifici adempimenti formativi relativi ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o
  • investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Commissione individua gli adempimenti necessari affinché l’impresa o il lavoratore autonomo possa recuperare un numero di crediti sufficiente a riportare la patente ad almeno 15 crediti e tornare così ad operare nei cantieri. Con questa procedura possono essere riassegnati al massimo 15 crediti.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI

L’art. 1 del Decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026 descrive la composizione delle Commissioni
così costituite:

  • direttore interregionale dell’INL o dirigente con delega;
  • funzionario individuato dal direttore interregionale INL, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e operante nella stessa regione;
  • direttore regionale dell’INAIL o dirigente con delega;
  • funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e operante nella stessa regione;

Inoltre, l’art. 1, comma 3 dello stesso decreto comunica che, alle sedute della Commissione, sono invitati senza diritto di voto un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

COME RECUPERARE I PUNTI PERSI DELLA PATENTE A CREDITI? L’ITER PASSO PASSO

  1. L’Istanza. L’impresa o il lavoratore autonomo trasmette telematicamente l’istanza motivata di recupero crediti alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro presso il quale ha sede la Commissione. La competenza si determina in base alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo; per le Province autonome di Trento e Bolzano la Commissione competente è quella del Veneto, mentre per la Sicilia è competente la Commissione della Calabria.
    È possibile presentare la documentazione tramite modulistica scaricabile dal sito https://www.ispettorato.gov.it/
    Nel modulo devono essere indicati, tra gli altri:
    • Anagrafica dell’impresa o lavoratore autonomo, italiano o estero 

      Recupero patente a punti Come recuperare i punti della patente a crediti edilizia

    • Numero della Patente a Crediti.
    • Numero del/i provvedimento/i sanzionatorio/i.
    • Eventuale adesione a un Organismo Paritetico.
    • Modalità proposta per il recupero crediti: Formazione, Investimenti oppure entrambe.

Deve inoltre essere allegata una relazione tecnica che illustri i corsi di formazione e/o gli investimenti proposti e il loro collegamento con le violazioni che hanno determinato la decurtazione. È possibile chiedere di essere auditi dalla Commissione e proporre un programma di recupero graduale.
 

  1. Convocazione. Ricevuta l'istanza completa, la Commissione si riunisce di norma entro 20 giorni lavorativi
     
  2. Confronto e audizione. La Commissione può attivare un confronto con il titolare della patente nei casi previsti dalle Linee guida. Se richiesta, può fissare un'audizione.
     
  3. Delibera sugli adempimenti. La Commissione delibera gli adempimenti necessari per tornare ad operare, proporzionati ai crediti da recuperare. La Commissione può richiedere:
     
    • percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i responsabili di almeno una delle violazioni dell’Allegato I-bis del D. Lgs. 81/08 oppure, se non sono più in forza, per chi svolge le stesse funzioni;
    • percorsi formativi per i lavoratori occupati nei cantieri interessati dalle violazioni, oppure, se non sono più in forza, per chi svolge le stesse attività o attività con rischi analoghi;
    • realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione (art. 5, comma 4, lettera a) del decreto 132/2024).
       
  4. Realizzazione degli adempimenti. L'impresa o il lavoratore autonomo realizzano quanto deliberato. Gli adempimenti possono essere completati per fasi.
     
  5. Richiesta di verifica. A adempimenti realizzati (anche in parte), il titolare della patente chiede alla Commissione di verificarli. La Commissione si riunisce di norma entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e delibera entro i 15 giorni successivi sull'effettiva realizzazione.
     
  6. Riassegnazione dei crediti. In base all'esito, la Commissione riassegna o meno i crediti. L'accredito può essere frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure. In ogni caso non si possono recuperare più di 15 crediti: l'obiettivo è riportare la patente ad almeno 15.

Per scaricare il modulo ufficiale INL per il recupero dei crediti, clicca sul seguente link: Modulo istanza recupero crediti PAC

COME SI STABILISCONO I CRITERI PER RECUPERARE I CREDITI?

Per standardizzare l’attività delle Commissioni, l’Ispettorato del Lavoro e INAIL definiscono modalità e criteri pubblicando apposite Linee Guida diffuse con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, emanata in applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026.
Le misure sono utili ad uniformare le attività delle Commissioni per recuperare i punti persi della patente a crediti. Le Linee guida individuano, tra gli altri aspetti:

  • durata dei corsi;
  • contenuti minimi dei percorsi formativi;
  • soggetti formatori (ad esclusione del datore di lavoro);
  • modalità di erogazione;
  • criteri per il riconoscimento dei crediti;
  • tipologie di investimenti utili ai fini del recupero;
  • proporzionalità degli interventi rispetto ai crediti da recuperare.

RECUPERO CREDITI PATENTE EDILIZIA: QUALI CORSI DI FORMAZIONE SONO AMMESSI?

  • La formazione per il recupero è aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria: i percorsi formativi svolti per il recupero dei crediti non devono coincidere con quelli obbligatori previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.
  • I percorsi formativi devono riguardare le violazioni che hanno causato la decurtazione.
  • I destinatari dei corsi possono comprendere i responsabili delle violazioni e/o i lavoratori occupati nei cantieri interessati. Se non sono più presenti nell’impresa, sono previsti percorsi per chi svolge le medesime funzioni o attività con rischi analoghi.
  • Il datore di lavoro è escluso sia dalla possibilità di tenere docenza come docente-formatore nei percorsi riparativi sia dalla possibilità di essere soggetto formatore per l’erogazione dei corsi.

Un attestato di aggiornamento non produce automaticamente il recupero dei punti della patente: occorre il percorso specifico sottoposto alla valutazione della Commissione.

REQUISITI:

  • soggetti formatori: individuati dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025;
  • erogazione: in presenza e/o in videoconferenza sincrona, salvo che la Commissione ritenga quest'ultima incompatibile con gli obiettivi formativi;
  • partecipanti: massimo 30 per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona;
  • contenuti: coerenti con le violazioni che hanno causato la decurtazione dei crediti e indicati dalla Commissione, anche su proposta dell'istante;
  • docenti: in possesso dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013, con esclusione del datore di lavoro.
  • attestato: contenente le stesse informazioni indicate dall’Accordo 2025 (Parte I, Punto 6) ma con aggiunta della voce “valido ai fini del recupero crediti”;
  • test di verifica: al fine del riconoscimento dei crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento superato con almeno il 70% di risposte corrette, ed è richiesta una frequenza minima del 90% delle ore previste dal programma.

QUANTE ORE DI FORMAZIONE SERVONO PER RECUPERARE I PUNTI?

La durata minima del corso si calcola con la formula (30 – crediti rimanenti) × un moltiplicatore tra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore applicabile non viene scelto dall’impresa: è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della presenza di violazioni di diversa specie.

La conversione ore/crediti è fissata in 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto (es. 7 ore = 1,75 crediti, arrotondati a 1).

Ad esempio: ipotizzando una patente con 10 crediti residui e un moltiplicatore pari a 1
-> durata corso: (30 − 10) × 1 = 20 ore
-> crediti recuperati: 20 × 0,25 = 5 crediti

INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI POSSONO CONSENTIRE IL RECUPERO PUNTI DELLA PATENTE A CREDITI?

Gli investimenti devono migliorare concretamente la sicurezza ed essere coerenti con violazioni e dimensioni aziendali. La tabella INL prevede:

Spesa di Investimento

Crediti riconoscibili

Da 5.000 a 25.000 euro

1

Da 25.000,01 a 50.000 euro

3

Oltre 50.000 euro

6

La spesa non equivale a un acquisto automatico di crediti: la loro attribuzione resta soggetta alla valutazione della Commissione

La stessa Commissione ha il compito di esaminare gli investimenti in base alle risorse economiche impiegate, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali, alla tipologia delle violazioni riscontrate e alla sostenibilità finanziaria e organizzativa dell’intervento e soprattutto allo scopo di miglioramento dello standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Le cinque tipologie individuate dalla nota:

  1. sistemi di rilevamento ambientale (sensori per rumore, gas, temperatura, radiazioni…);
  2. DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti, per i quali, l'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori dovrà essere dimostrato tramite evidenza di formazione e dell'eventuale addestramento previsto dall'art. 77, commi 4, lett. h), e 5, del D. Lgs. 81/08;
  3. tecnologie per la sorveglianza sanitaria (cartelle cliniche elettroniche, sistemi di tracciamento dell'esposizione a sostanze pericolose);
  4. robotica e automazione per le lavorazioni più pericolose (es. saldatura, movimentazione di materiali tossici, droni per ispezioni e monitoraggi);
  5. tecnologie immersive a supporto della formazione e dell'assistenza (realtà virtuale, aumentata o mista, anche per le simulazioni di emergenza).

Sono validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di risorse pubbliche, e il recupero punti della patente può essere pianificato in modo graduale, sulla base degli stati di avanzamento. L'attribuzione segue una soglia economica progressiva: 1 credito per investimenti tra 5.000 e 25.000 euro, 3 crediti tra 25.000,01 e 50.000 euro, 6 crediti oltre i 50.000 euro.

L'impresa o il lavoratore autonomo può inoltre presentare un piano formativo suddiviso in moduli, recuperando i crediti progressivamente: su richiesta, la Commissione si riunisce per il riconoscimento dei crediti maturati a ogni modulo concluso.

RECUPERARE CREDITI E OTTENERE CREDITI AGGIUNTIVI È LA STESSA COSA?

No, nel sistema della patente a crediti occorre distinguere diversi casi di assegnazione di punti:

  • Recupero patente a punti: procedura valutata dalla Commissione per ripristinare il punteggio necessario a operare.
  • Crediti ulteriori: Incrementi collegati ai requisiti e alle condizioni premiali previsti dal D.M. 132/2024, per esempio, certificazioni dei sistemi di gestione della sicurezza, modelli organizzativi asseverati o altri requisiti espressamente individuati dal decreto.
  • Incrementi per assenza di decurtazioni: Aumenti periodici subordinati alle condizioni e ai limiti della disciplina.
  • Restituzione di crediti conseguente all’annullamento di un provvedimento: la nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026, relativa alle decurtazioni per lavoro nero, contempla il riaccredito in caso di archiviazione o annullamento degli atti.

PERCHÉ CORSI E INVESTIMENTI DEVONO ESSERE COLLEGATI ALLE VIOLAZIONI CHE HANNO CAUSATO LA PERDITA DEI CREDITI?

Il collegamento con le violazioni che hanno determinato la decurtazione è previsto espressamente dalla procedura INL. Nel modulo ufficiale, infatti, la relazione tecnica deve illustrare i corsi di formazione e/o gli investimenti proposti in connessione con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti. Il punto di partenza non dovrebbe essere semplicemente “quanti crediti mancano”, ma quali carenze occorre correggere.

In pratica, la proposta può essere organizzata mettendo in relazione violazione, intervento, persone coinvolte, tempi ed evidenze della realizzazione. È un criterio operativo utile per rendere leggibile il piano, non un ulteriore modulo obbligatorio.

RECUPERO PATENTE A PUNTI E RECUPERO PATENTE A CREDITI SONO LA STESSA COSA?

Nel settore dei cantieri la denominazione normativa è “patente a crediti”, disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. 81/08. L’espressione “patente a punti” viene talvolta utilizzata per indicare lo stesso sistema, ma non è la denominazione utilizzata dalla normativa.

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