Il Medico Competente, da alcuni impropriamente chiamato Medico del Lavoro, assieme al Datore di Lavoro e al RSPP, costituisce una delle figure fondamentali nell’analisi, valutazione dei rischi sul lavoro, identificazione e scelta delle misure per la sicurezza e soprattutto la salute dei lavoratori.
Vediamo di seguito un approfondimento sulla figura del Medico Competente aziendale affrontando i seguenti argomenti:
Il Medico Competente è colui che, essendo in possesso dei titoli professionali e requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs. 81/2008, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, con il compito di individuare eventuali criticità e di formulare concrete e valide soluzioni, nonché di effettuare la sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il Medico Competente può essere interno (dipendente) o esterno (libero professionista) all’azienda.
A norma dell’art. 38 TUSL, per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
Per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è richiesto un aggiornamento ed una formazione continua.
L’aggiornamento professionale triennale, definito “Educazione Continua in Medicina” (ECM), è un obbligo la cui violazione determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionabile sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
La nomina del Medico Competente non è obbligatoria. O meglio, lo è qualora, in funzione dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori è necessario programmare la sorveglianza sanitaria.
Infatti, a norma dell’art. 18 D. Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro o il Dirigente provvede alla nomina del medico competente, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), qualora l’azienda sia soggetta a sorveglianza sanitaria, ossia quando il legislatore richiede che debbano essere effettuati in capo ai lavoratori accertamenti preventivi e/o periodici.
Ad esempio, la nomina del Medico Competente è obbligatoria nei seguenti casi:
La funzione del Medico Competente è quella di effettuare la sorveglianza sanitaria, così prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 che ricomprende le visite mediche dei lavoratori che possono essere preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro o periodiche (solitamente con cadenza annuale) per controllare lo stato di salute. In tal senso alcuni impropriamente chiamano il Medico Competente con il termine Medico del Lavoro.
Il Medico Competente aziendale, al termine della visita ed eventuali esami clinici e biologici, esprime un giudizio di idoneità o inidoneità del lavoratore alla specifica mansione.
Le visite si possono tenere anche in occasione di
Gli obblighi del Medico Competente non si esauriscono nel sottoporre a visita medica il lavoratore.
Gli altri obblighi del Medico Competente sono:
Qualora il Medico Competente non adempia agli obblighi di cui agli artt. 25 e 40 D. Lgs. 81/2008, potrà essere sanzionato a norma dell’art. 58 TUSL:
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito della Circolare n. 3 del 12/10/2017, l’omessa sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente può comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni:
L’evoluzione giurisprudenziale riconosce in capo al Medico Competente aziendale responsabilità penali qualora non collabori fattivamente, nell’ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione, nell’individuare e proporre le misure adeguate alla valutazione dei rischi.
Come sopra specificato l’accertamento dell’omessa o errata valutazione del rischio può comportare l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da € 569,54 a € 2.278,14.
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