Con l’entrata in vigore il 21 dicembre 2021 della legge 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, il legislatore ha previsto un’ulteriore stretta per le imprese che non applichino e/o non facciano rispettare nel proprio assetto organizzativo la normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’art. 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.) è stato integralmente sostituito con nuove e più stringenti misure e sanzioni a carico dell’imprenditore.
Approfondiamo di seguito i seguenti argomenti:
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è un atto emesso dall’organo di vigilanza, qualora nell’atto ispettivo vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché di lavoro irregolare.
Gli organi ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicati nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 sono:
Con le ultime modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, in capo all’organo ispettivo viene meno la facoltà di valutare l’opportunità o meno di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: in sostanza l’organo di controllo, a fronte di una grave violazione di norme antinfortunistiche, deve - deve, non può - procedere con la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’unica discrezionalità che rimane in capo all’organo ispettivo è il dies a quo, ossia il momento da cui far decorrere il provvedimento.
Gli effetti della sospensione dell’attività imprenditoriale possono essere posticipati alle ore 12 del giorno lavorativo successivo od alla cessazione dell’attività lavorativa in corso, qualora non possa essere immediatamente interrotta, sempre che l’organo ispettivo non ravvisi situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità: in tali circostanze, la sospensione dell’attività imprenditoriale dovrà essere immediata.
La sospensione dell’attività imprenditoriale può essere disposta qualora nell’azienda risulti occupato anche un solo lavoratore e l’organo ispettivo abbia accertato la violazione di una sola norma antinfortunistica.
Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Con la Circolare n. 33/2009 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già chiarito che gli effetti del provvedimento andavano circoscritti alla singola unità produttiva rispetto alla quale sussistevano i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’azienda edile, all’attività svolta nel singolo cantiere.
In ogni caso, qualora la violazione accertata sia circoscritta ad un solo lavoratore, l’organo ispettivo potrà sospendere l’attività del solo lavoratore rispetto al quale il datore di lavoro:
Il legislatore ha individuato puntualmente le gravi violazioni che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: le fattispecie di cui all’Allegato I del D. Lgs. 81/08, così come modificato e integrato dalla L.125/2021.
Ribadiamo che con le modifiche apportate dalla Legge 215/2021 al D. Lgs. 81/08 è sufficiente una prima grave violazione per comminare la sospensione, non essendo più richiesta- come ante riforma - la “reiterazione” della grave violazione.
Le fattispecie di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche individuate dall’Allegato I del D. Lgs. 81/08 sono le seguenti:
12-bis Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare
il rischio di esposizione all’amianto.
Qualora l’organo ispettivo accerti la grave violazione delle fattispecie di cui all’Allegato I procede all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie indicate per ciascuna violazione.
La somma aggiuntiva varia a seconda della tipologia di violazione da un minimo di € 2.500,00 per i punti 1, 2 e 5 dell’Allegato I (rispettivamente mancata elaborazione del DVR, del Piano di Emergenza e del POS) ad un massimo di € 3.000,00 per i restanti punti.
In caso di mancata formazione ed addestramento di cui al punto 3 e mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto “l’importo somma aggiuntiva” è stata fissata in € 300,00 per ciascun lavoratore interessato.
Per tutto il periodo di sospensione sussiste, altresì, il divieto in capo all’azienda di contrattare con la P.A e per tale motivo il provvedimento dovrà essere comunicato anche all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per gli aspetti di rispettiva competenza.
QUAL É LA PROCEDURA PER RIPRENDERE L’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE DOPO LA SOSPENSIONE?
Il datore di lavoro, affinché possa riprendere l’attività sospesa, deve:
Oltre a quanto sopra, al fine di far cessare la sospensione, è necessario:
In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo (cioè, è concesso all’organo di vigilanza creditore di notificare l’atto di precetto e poi procedere al pignoramento dei beni del debitore) per l’importo non versato.
Qualora l’accertamento abbia per oggetto più violazioni per poter riprendere l’attività sospesa o impiegare il lavoratore al quale si riferiscono le violazioni stesse, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento di ciascuna “somma aggiuntiva” indicata per ogni ipotesi di violazione.
Qualora nei 5 anni precedenti all’accertamento del fatto, l’azienda sia stata oggetto di un solo e qualsiasi provvedimento di sospensione, le somme aggiuntive da pagare saranno raddoppiate.
Il deposito dell’istanza di oblazione comporterà l’archiviazione del fascicolo (procedura di prescrizione di cui all’art. 301 D.Lgs. 81/2008) per l'estinzione delle contravvenzioni di cui all’art. 14 comma 1. La prescrizione dei reati contravvenzionali prevista dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. n. 758/1994, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione, anche senza il pagamento delle somme aggiuntive di cui all’Allegato I. Solo nelle ipotesi di lavoro irregolare la decadenza dei provvedimenti di sospensione a fronte della prescrizione dei reati contravvenzionali è subordinata anche al pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).
PER APPROFONDIRE…
Per approfondire le novità apportate dalla Legge 215/21 al D. Lgs. 81/08 segui:
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