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Aggiornamento RSPP e ASPP nuovo Accordo Stato Regioni 2025

L’aggiornamento formativo del RSPP e ASPP è un obbligo fondamentale per mantenere la qualifica rispettivamente di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08. L’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito il precedente Accordo del 7/7/2016, ha confermato la cadenza quinquennale e definito ore minime, modalità di erogazione, decorrenza del quinquennio e gestione dei casi di aggiornamento tardivo.

In questa pagina forniamo un approfondimento completo per pianificare correttamente il percorso di aggiornamento e non perdere i requisiti per ricoprire l’incarico.

AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP E ACCORDO STATO REGIONI 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, ha confermato e chiarito in modo puntuale l’obbligo di aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Il nuovo testo abroga l’accordo del 7 luglio 2016 ma ne mantiene la logica, pertanto aziende che hanno nominato RSPP/ASPP e professionisti già formati devono tenerne conto per poter svolgere i compiti in maniera conforme.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO: ORE E FREQUENZA

Secondo l’Accordo 2025, l’aggiornamento deve essere effettuato:

  • RSPP: almeno 40 ore ogni 5 anni
  • ASPP: almeno 20 ore ogni 5 anni

Il quinquennio decorre dalla conclusione del Modulo B comune, non dalla conclusione del modulo A o del modulo C.
Le ore possono essere distribuite nell’arco dei cinque anni e cumulate in più corsi.

Ricordiamo fin da subito che il mancato completamento dell’aggiornamento nei termini previsti sospende la possibilità di esercitare il ruolo fino al completamento delle ore mancanti.

NOVITÀ DELL’ACCORDO 2025 SULL’AGGIORNAMENTO

L’Accordo Stato Regioni 2025 non ha rivoluzionato la disciplina dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, riprendendo nella sostanza quanto previsto dal precedente Accordo del 2016. Riassumiamo gli elementi salienti previsti per l’aggiornamento RSPP e ASPP:

  • Flessibilità delle modalità di erogazione: i corsi di aggiornamento possono essere svolti in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning.
  • Mantenimento del credito formativo: Se l’aggiornamento non viene completato entro i cinque anni, la funzione di RSPP o ASPP viene sospesa, ma non si perde il percorso formativo pregresso: è infatti possibile completare le ore mancanti anche in ritardo, purché ciò avvenga entro 10 anni dalla scadenza del quinquennio.
  • Mancato aggiornamento della formazione RSPP e ASPP per oltre 10 anni: se passano più di 10 anni senza aver effettuato alcun aggiornamento, sarà necessario ripetere l’intero percorso formativo abilitante e quindi rifrequentare tutti i moduli A, B, B-SP e C.
  • Contenuti mirati: l’aggiornamento deve essere pertinente al settore di appartenenza, non basta ripetere in modo generico i contenuti già trattati nella formazione di base. I corsi devono approfondire le novità normative, proporre casi di studio, presentare nuove tecnologie o buone pratiche e analizzare i rischi tipici delle attività. In questo modo si garantisce che la formazione non sia solo un adempimento formale, ma un vero strumento di crescita professionale e di miglioramento della prevenzione in azienda
  • Riconoscimento crediti formativi: la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatori sicurezza (DI 6/3/2013) e per coordinatori per la sicurezza nei cantieri (Allegato XIV D.Lgs. 81/08) vale come aggiornamento RSPP/ASPP e viceversa.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento deve essere dimostrabile e documentato in maniera tracciabile. Questo significa che ogni corso frequentato deve essere accompagnato da una chiara evidenza della partecipazione e del superamento della verifica di apprendimento.

Per garantire la tracciabilità, per il professionista è necessario disporre di attestati che riportino tutte le informazioni minime previste dal nuovo Accordo 2025.

Anche se l’Accordo 2025 non specifica in modo esplicito l’obbligo di una verifica di apprendimento finale per i corsi di aggiornamento, è fortemente raccomandato inserire un test conclusivo o un colloquio per attestare l’efficacia del percorso formativo e garantire che le conoscenze siano realmente acquisite.

CALCOLO DEL QUINQUENNIO E CASI PARTICOLARI 

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L’Accordo Stato-Regioni 2025 conferma che il quinquennio per l’aggiornamento decorre dalla conclusione del Modulo B comune. Questa indicazione è fondamentale perché permette a RSPP e ASPP di calcolare con precisione la propria scadenza e pianificare le ore necessarie nel periodo di riferimento.

Il problema si pone per chi è esonerato dal Modulo B in virtù di specifici titoli universitari elencati nell’Allegato I dell’Accordo 2025: il nuovo Accordo non contiene più l’esplicita indicazione dell’Accordo 2016, che fissava la decorrenza del quinquennio a partire dal 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) o dalla data di conseguimento della laurea se successiva.

L’interpretazione oggi più condivisa è che, in assenza di Modulo B, il quinquennio debba comunque decorrere dalla data di conseguimento del titolo che riconosce l’esonero dai moduli A e B.

Questo implica per i RSPP o ASPP che hanno usufruito dell’esonero la necessità di:

  • Calcolare (o ricalcolare) la propria scadenza quinquennale, assumendo come data di partenza il titolo di studio;
  • Verificare eventuali periodi di inattività formativa, per evitare scoperture che possano determinare la sospensione della funzione.

Per chi è in possesso da più di 10 anni di una delle lauree di cui all’Allegato I dell’Accordo 2025 e non ha mai effettuato aggiornamenti, l’esonero non viene meno: il possesso della laurea garantisce l’esonero dai moduli A, B e B-SP ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dall’anno in cui è stata conseguita. Tuttavia, in tal caso, essendo passati più di 10 anni dal conseguimento della laurea è necessario svolgere l’aggiornamento per ricoprire il ruolo di RSPP o di ASPP.

CONSEGUENZE DEL MANCATO AGGIORNAMENTO

Non rispettare la scadenza quinquennale non comporta la perdita immediata del credito formativo, ma determina la sospensione della possibilità di esercitare l’incarico fino al completamento delle ore mancanti.

In sintesi si possono verificare i seguenti casi:

  • Entro 5 anni: occorre completare le ore previste per mantenere la continuità operativa (40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP);
  • Entro 10 anni: è possibile “sanare” la posizione e tornare a esercitare il ruolo dopo aver recuperato le ore mancanti;
  • Oltre 10 anni: il credito decade e occorre ripetere l’intero percorso A-B-C (e B-SP se necessari).

Questa impostazione incentiva una pianificazione continua dell’aggiornamento e scoraggia lunghi periodi di inattività formativa.

PER APPROFONDIRE…

Per scoprire qual è il percorso formativo per diventare RSPP o ASPP, rimandiamo alla lettura dei seguenti approfondimenti tecnici:

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