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Nomina RSPP: chi e come designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevede ai sensi del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Per approfondire i compiti e le responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione, clicca qui.

CHI NOMINA L’RSPP?

L’obbligo di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è attribuito dalla normativa (a sensi dell’art. 17) al datore di lavoro, che non può delegare tale nomina da altri soggetti della sicurezza (come ad esempio può fare con un dirigente nel caso di altri obblighi delegabili), in quanto si tratta di una figura fondamentale per la gestione dei rischi aziendali.

La nomina dell’RSPP non sgrava da responsabilità il datore di lavoro, che mantiene sempre tutti gli obblighi in materia previsti dal D. Lgs. 81/08 nei suoi confronti.

CHI PUÒ OTTENERE LA NOMINA DI RSPP? 

rspp-nomina-interno-esterno

Possono essere nominati responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a seconda dei casi e delle scelte aziendali, i seguenti soggetti:

  • lavoratore in possesso di specifici requisiti professionali e capacità, scelto dal datore di lavoro
  • professionista esterno all’azienda, in possesso di specifici requisiti professionali e capacità

Per quanto riguarda il datore di lavoro che decide di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP) l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 rimanda questa possibilità ai casi contenuti nell’Allegato II del medesimo decreto, già analizzati in questo approfondimento: IL DATORE DI LAVORO PUÒ ASSUMERE L'INCARICO DI RSPP (DL SPP)?.

RSPP INTERNO O ESTERNO?

L’art. 31 del testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro indica prioritariamente al datore di lavoro di organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva.

Il personale interno, così come quello esterno, che riceve la nomina come RSPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati. Inoltre non potrà subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

Anche nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. Ovviamente, qualora all’interno dell’azienda non siano presenti dipendenti con i requisiti previsti dall’art. 32, il datore di lavoro è obbligato a rivolgersi a persone o servizi esterni per rispettare l’obbligo normativo ed effettuare la nomina dell’RSPP.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura. Infatti il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può implementare con maggiore facilità rispetto ad un soggetto esterno.

Si precisa che, come chiarito dall’interpello n. 24/2014 il termine “interno” non si deve intendere equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività.

COME NOMINARE IL RSPP

Per la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario che il datore di lavoro designi il RSPP con un atto scritto. L’atto di nomina va conservato in azienda assieme alla documentazione aziendale inerente ai rischi lavorativi e deve essere anche controfirmato per consultazione dal rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Proponiamo la visione del Fac-simile di Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da parte del Datore di Lavoro.

QUALI SANZIONI IN CASO NON AVVENGA LA NOMINA DEL RSPP?

Qualora il datore di lavoro non adempia all’obbligo di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) l'articolo 55 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 prevede l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda di una cifra che va da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

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