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RSPP Esterno: cosa si intende e qual è la differenza rispetto al RSPP Interno

La normativa vigente prevede che il datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) prioritariamente all’interno dell’azienda.

Ma quale è la differenza tra RSPP interno e RSPP esterno?

Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

NOMINA RSPP ESTERNO O INTERNO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) D.Lgs. 81/08 al comma 1 dell’art. 31 stabilisce che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Questo perché il legislatore ha voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni, e quindi con l’incarico ad un RSPP esterno, ed interni favorendo la scelta di un RSPP interno.

COSA SI INTENDE PER RSPP INTERNO O ESTERNO?

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A chiarire cosa si intenda per RSPP interno è intervenuta la Commissione per gli Interpelli che con l’Interpello n.24/2014 ha stabilito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.

Il RSPP interno, quindi, a prescindere che sia un dipendente dell’azienda o un consulente esterno, in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL RSPP INTERNO?

Per assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno di particolari tipi di aziende, il comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di nomina di un RSPP interno nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 334/1999, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto
  • nelle centrali termoelettriche
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

QUANDO È POSSIBILE LA NOMINA DEL RSPP ESTERNO?

Il comma 4 del sopraccitato art. 31 del TUSL precisa che il datore di lavoro può procedere con la nomina di un RSPP esterno quando all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva non vi siano dipendenti in possesso dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative per svolgere il ruolo di RSPP.

QUALI SONO I REQUISITI RSPP ESTERNO?

I requisiti per il ruolo di RSPP esterno sono gli stessi previsti per il RSPP interno: non vi è infatti alcuna differenza. In particolare, il RSPP esterno dovrà seguire il medesimo percorso formativo previsto in generale per assumere il ruolo di RSPP.

Quindi, riassumendo, i requisiti per assumere il ruolo di RSPP sono:

  • possesso di almeno un diploma di scuola superiore
  • completamento del percorso formativo per RSPP previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/16
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