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Energy Manager: chi è, cosa fa?

Con la crescente sensibilità verso le tematiche ambientali e la sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni, delle imprese e dei governi alle questioni ambientali, si rendono necessarie nuove professionalità che, al passo con le trasformazioni, siano in grado di ottimizzare l’uso dell’energia all'interno di un'organizzazione o di un impianto.

È in questo contesto che si inserisce la figura dell’Energy Manager, vediamo di approfondire quali sono le competenze e i requisiti affrontando i seguenti argomenti:

CHI È L’ENERGY MANAGER?

Con la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 la figura dell’Energy Manager è stata resa obbligatoria in Italia per le aziende operanti nel settore industriale con consumi superiori ai 10.000 tep/anno e per le aziende del settore civile, terziario e trasporti con consumi superiori a 1.000 tep/anno. Si tratta del “tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”. Le aziende con obbligo di individuare il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia devono comunicare il nominativo ogni anno entro il 30 aprile al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Tuttavia, anche i soggetti che consumano meno delle soglie sopra individuate dalla legge possono nominare volontariamente il Responsabile: la procedura è la stessa dai soggetti obbligati.

Ogni anno la Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia (FIRE), su incarico del MISE, redige l’elenco dei nominativi dei responsabili per l’uso dell’energia in Italia in base alla legge 10/1991.

QUALI SONO I COMPITI DELL’ENERGY MANAGER?

L’incarico previsto dalla legge 10/1991 per l’Energy Manager prevede le seguenti funzioni:

  • individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
  • assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
  • predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo dello Stato.

La consapevolezza e l'attenzione verso le questioni ambientali e la volontà di intraprendere azioni per preservare e proteggere l'ambiente hanno portato a un’evoluzione della figura dell’Energy Manager che oggi opera all’interno delle organizzazioni per una più efficiente gestione energetica in senso più ampio.

I compiti dell’Energy Manager, oltre a quelli previsti dalla normativa, si sono quindi estesi e possiamo individuare:

  • Effettuare diagnosi energetiche interne per avere un riferimento dei consumi e iniziare a creare le basi (procedurali, informatiche, tecniche) per le fasi successive di efficientamento energetico;
  • Elaborare indici specifici o indicatori di consumo energetico per le utenze maggiormente rilevanti;
  • Proporre una serie di interventi di tipo gestionale, promuovendo anche azioni di sensibilizzazione degli operatori;
  • Favorire procedure e buone pratiche volte ad evitare consumi inutili e limitare le inefficienze;
  • Analizzare gli aspetti economico-finanziari connessi alle proposte formulate, valutando anche gli incentivi disponibili;
  • Ottimizzare le forniture energetiche anche attraverso la predisposizione di rendicontazioni periodiche;
  • Verificare i risultati ottenuti per incentivare la diffusione delle buone pratiche e per dimostrare la validità della funzione dell’Energy Manager all’interno dell’organizzazione.

Con la Circolare 18 dicembre 2014, il MISE indica che l’Energy Manager ha funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. Nelle grandi strutture, il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è la figura equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, ai sensi della norma ISO 50001, e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.

CHI PUÒ DIVENTARE ENERGY MANAGER?

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 L’Energy Manager può essere individuato tra i dipendenti dell’azienda oppure, in mancanza di personale con adeguate competenze, può essere un consulente esterno dotato di idonea esperienza, in modo tale da poter aiutare l’organizzazione a ridurre i consumi energetici e quindi i costi e contribuire al miglioramento della competitività aziendale garantendo, nel tempo, un uso efficiente delle risorse lungo tutta la filiera produttiva.  

Non sono previsti requisiti minimi quali, ad esempio, frequenza a corsi specifici, titoli di studio o certificazioni. Visti però i compiti cui è chiamato, l’Energy Manager dovrebbe dimostrare di possedere solide conoscenze nel settore dell’energia, saper valutare gli investimenti, conoscere legislazione e mercati. A questo vanno aggiunte qualità personali e doti comunicative per relazionarsi con i vertici aziendali. Tutto ciò può essere raggiunto con il tempo, attraverso l’esperienza professionale e un aggiornamento formativo continuo.

L’ENERGY MANAGER E L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA: COINCIDONO?

Le figure dell’Energy Manager ai sensi della Legge 10/1991 e quella dell’esperto in gestione dell’energia (EGE) ai sensi del D.Lgs. 115/08 sono due professionalità distinte ma possono coincidere.

L’Energy Manager può non essere un EGE: la legge 10/1991 infatti prevede la figura dell’Energy Manager ma non sono previsti obblighi in merito alla formazione, a esami da superare o a certificazioni da ottenere. Per fornire la nomina di Energy Manager non è quindi necessario verificare che sia in possesso delle caratteristiche previste dal D.Lgs. 115/08 e dalla norma UNI CEI 11339.

Un Energy Manager può però essere contemporaneamente un EGE: in generale l’Energy Manager, per svolgere i compiti che gli spettano, dovrebbe possedere requisiti tali da soddisfare quanto richiesto dalla norma UNI CEI 11339, indipendentemente dal fatto che intenda procedere con la certificazione o meno. Se l’Energy Manager è anche EGE, è in grado di dimostrare di possedere una serie di requisiti formativi e di esperienza che gli consentiranno di svolgere il proprio incarico in modo ottimale.

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