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Persona a terra durante l’uso della PLE: obbligo esplicito o misura di sicurezza necessaria?

L’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) pone una questione operativa molto rilevante: durante il loro uso, è necessario sia presente un addetto “a terra” in prossimità della stessa? E la presenza della persona a terra è obbligatoria?

Anche se manca una disposizione legislativa che imponga la presenza di un lavoratore “a terra” in modo esplicito, la corretta gestione delle emergenze e delle procedure di lavoro portano a ritenere questa figura sia necessaria e fondamentale per garantire un intervento di soccorso rapido nei confronti dei colleghi a bordo del cestello.

PERCHÉ È NECESSARIA LA FIGURA DELL’OPERATORE “A TERRA” DURANTE L’USO DI UNA PLE?
Partiamo dalla seguente considerazione: non esiste un riferimento legislativo che preveda in modo esplicito l’obbligo di presenza della persona a terra durante l’uso della PLE. Il D. Lgs. 81/2008 non introduce alcun obbligo di prevedere un operatore “a terra” durante l’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
Tuttavia, sebbene i principali riferimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non menzionino espressamente questa figura con riguardo all’uso della PLE, il datore di lavoro deve di fatto prevederla nell’ambito di una corretta e completa gestione delle emergenze.

La persona a terra riveste infatti un ruolo fondamentale all’interno di un adeguato piano di emergenza, perché consente un intervento rapido di soccorso in situazioni critiche. L’utilizzo della PLE può infatti essere caratterizzato da imprevisti quali il malore dell’operatore presente sul cestello, la sua fuoriuscita o caduta, oppure il guasto dei comandi in quota.
Per questo motivo, l’operatore a terra deve essere considerato una figura necessaria e sostanzialmente obbligata quando la PLE viene utilizzata in modo corretto e sicuro.

Vediamo allora più nel dettaglio chi può svolgere questo ruolo e quali caratteristiche deve possedere.

CHE FORMAZIONE DEVE AVERE LA PERSONA A TERRA?

Abbiamo capito che la presenza dell'operatore a terra è richiesta per una corretta e tempestiva gestione delle emergenze ed il suo intervento avviene nel momento in cui si manifesta un’emergenza che essendo per definizione una circostanza imprevista, richiede rapidità ed efficacia, questa figura deve quindi conoscere i rischi connessi all’uso della PLE, le possibili anomalie del mezzo e le modalità corrette di intervento in caso di emergenza.

In queste circostanze, dove il tempo è un fattore decisivo, l’operatore a terra deve saper manovrare la PLE in modo sicuro così da riportare a terra nel minor tempo possibile l’operatore presente sul cestello. I comandi a terra non sono banali da utilizzare, anche a causa di una visuale/prospettiva completamente diversa di quando si utilizza la PLE sul cestello.
A ciò si aggiunge un ulteriore aspetto: in caso di malfunzionamento della PLE può essere necessario intervenire mediante i comandi manuali di emergenza, che presentano caratteristiche e procedure di utilizzo diversi rispetto a quelli presenti nella cesta. Insomma, l’operatore a terra che interviene in caso di emergenza deve conoscere il comportamento della PLE, la sua stabilità durante le manovre di recupero, nonché saper agire sui comandi di emergenza.

In sostanza, riteniamo che la prassi più corretta sia di prevedere un operatore a terra che possieda almeno una formazione di base sull’uso della PLE, ossia quella prevista dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, utile a conoscere le caratteristiche dell’attrezzatura, i suoi limiti e gli aspetti legati alla stabilità, oltre a una formazione e a un addestramento specifici sull’utilizzo dei comandi di emergenza a terra, sia elettrici o idraulici sia manuali.

Va inoltre considerato che i comandi di emergenza manuali possono variare da un modello di PLE all’altro. Proprio per questo è sempre fondamentale che l’operatore a terra abbia ricevuto una formazione e un addestramento adeguati anche in relazione alla specifica PLE utilizzata.

OPERATORE A TERRA: PUÒ ESSERE UN DIPENDENTE DI UN’ALTRA AZIENDA?

Per ragioni di semplicità organizzativa, è naturale pensare che l’operatore a terra sia un collega del lavoratore presente sul cestello. Tuttavia, se tale ruolo è previsto e disciplinato correttamente nel piano di emergenza, potrebbe essere svolto anche da un lavoratore dell’azienda presso cui si interviene. L’aspetto decisivo, infatti, non è tanto l’appartenenza aziendale, quanto il possesso dei requisiti necessari, in particolare sotto il profilo della formazione e dell’addestramento.

Quindi la persona che rimane a terra durante l’utilizzo di una PLE potrebbe anche appartenere a un’azienda diversa da quella che sta svolgendo l’attività sulla piattaforma. Si pensi, ad esempio, a un intervento di manutenzione su un carroponte: il manutentore della ditta incaricata, presente da solo presso il cliente, può necessitare della collaborazione di un operatore a terra messo a disposizione proprio dall’azienda ospitante.

MA QUINDI È NECESSARIA UNA SQUADRA DI ALMENO DUE PERSONE PER UTILIZZARE UNA PLE? 

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Pur in assenza di una disposizione esplicita prevista nel D. Lgs. 81/2008 che imponga la presenza della “persona a terra” durante l’uso della PLE, questa figura assume un carattere sostanzialmente necessario e, sul piano organizzativo, obbligatorio, in quanto diretta conseguenza degli obblighi di valutazione dei rischi, predisposizione delle procedure di emergenza e corretta gestione dell’attrezzatura da parte del datore di lavoro.

Questo orientamento trova un importante rafforzamento nelle Linee guida della Regione Lombardia “Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili nei cantieri temporanei o mobili”, approvata con D.d.s. 29 aprile 2025, n. 5969 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 2 maggio 2025, che introduce il concetto di “squadra minima”, stabilendo che per l’uso della PLE deve essere prevista una squadra di addetti ai lavori che garantisca sempre la presenza a terra di almeno un operatore nei pressi della macchina.

La stessa Linea guida precisa inoltre che, in caso di più PLE operanti contemporaneamente nella stessa area, deve essere individuato un numero adeguato di operatori a terra in funzione della specifica valutazione dei rischi, e che l’operatore a terra deve essere in grado di applicare correttamente le procedure di emergenza a seguito di formazione e addestramento all’uso della PLE impiegata. Non è quindi corretto semplificare il tema dicendo astrattamente che l’uso della PLE richiede sempre e comunque “due persone” in ogni situazione, perché per l’uso sicuro della piattaforma è richiesta una squadra minima organizzata in modo da garantire almeno un presidio a terra, in prossimità della macchina, capace di intervenire rapidamente in caso di malore dell’operatore, guasto, mancanza di alimentazione, incagliamento o altre situazioni critiche. In questo senso, la presenza a terra non è una mera raccomandazione operativa, ma una misura di sicurezza che discende in modo coerente dalla normativa prevenzionistica, dalle procedure di emergenza e dalle indicazioni tecniche oggi formalizzate dalla Linea guida lombarda 2025.

QUAL È LA CORRETTA POSIZIONE DELL’OPERATORE RISPETTO ALLA PLE?

L'operatore a terra dev'essere sempre sotto alla PLE o può essere anche distante dalla PLE e fare altri lavori?
L'operatore a terra, per poter intervenire prontamente, dev'essere in prossimità della PLE e osservare quello che sta succedendo, se sta facendo altro o si sposta e succede qualcosa in quel frangente non potrà mai intervenire prontamente.

La linea guida della regione Lombardia, precedentemente citate, precisa che l'operatore a terra deve sempre essere in grado di applicare correttamente le specifiche procedure di emergenza a seguito di formazione/addestramento all'uso della PLE impiegata.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

A completare il quadro, è utile richiamare anche le norme tecniche di settore, chiarendo però bene il loro ruolo.

  • UNI EN 280-1: è la norma tecnica che disciplina i requisiti e le misure di sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili elevabili sotto il profilo della progettazione, della stabilità, della costruzione, delle prove e dei dispositivi di sicurezza della macchina; in questo senso, il suo richiamo è utile perché conferma che i comandi e i sistemi di emergenza da terra rientrano nell’assetto tecnico di sicurezza della PLE. Non si tratta però di una norma che, da sola, introduce un obbligo generalizzato e autonomo di presenza della persona a terra in ogni contesto operativo: essa riguarda anzitutto la macchina e le sue condizioni di sicurezza.
  • UNI ISO 18893: non si concentra solo sulla macchina ma sull’impiego sicuro della PLE, specificando criteri per selezione, ispezione, addestramento, manutenzione, riparazione e funzionamento, oltre ad aiutare fabbricanti, proprietari, utilizzatori, operatori e persone qualificate a comprendere le rispettive responsabilità. La UNI ISO 18893 rafforza l’idea che l’uso corretto della PLE richieda soggetti preparati, ruoli chiari e capacità di gestione delle situazioni critiche.

IL CHIARIMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Un ulteriore elemento utile per rispondere alla domanda “è obbligatoria o no la persona a terra durante l’uso della PLE?” è fornito dal quesito n. 16/2020 della Camera di Commercio di Modena, che affronta direttamente il tema dell’organizzazione dell’emergenza durante l’uso delle PLE. Il chiarimento introduce un principio molto importante: in caso di emergenza, è necessario assicurare un intervento di recupero della PLE in tempi congrui, ma questo non si traduce necessariamente nell’obbligo di avere una persona costantemente dedicata e posizionata sotto la macchina. Viene infatti precisato che, all’interno del sito o dell’area di cantiere, deve comunque essere presente almeno un operatore in grado di intervenire per il recupero di emergenza. La risposta della Camera di Commercio cita come riferimento la “Linea Guida INAIL 2016 - PLE nei cantieri”, utilizzandola quindi come base per sostenere che il recupero dell’attrezzatura in emergenza deve essere comunque garantito da personale presente nell’area di lavoro e in grado di intervenire.

Il vero obbligo non è la “presenza formale” della persona a terra in senso statico, ma la capacità concreta di gestione dell’emergenza.

In altre parole, non è ammesso utilizzare una PLE senza garantire che qualcuno sia in grado di intervenire rapidamente in caso di malore dell’operatore, guasto dei comandi o impossibilità di utilizzo della macchina dal cestello. Proprio qui si coglie il valore del richiamo alla linea guida INAIL: non tanto l’imposizione di una figura rigidamente collocata sotto la piattaforma, quanto la necessità di organizzare il lavoro in modo da rendere effettivo e tempestivo il recupero in emergenza.

Il documento evidenzia inoltre un aspetto centrale legato alla formazione: l’operatore incaricato del recupero deve essere addestrato alla sequenza di manovre necessarie per riportare a terra la piattaforma. Allo stesso tempo, viene chiarito che per tale figura non è necessariamente richiesta la specifica abilitazione alla conduzione della PLE, purché sia garantita una formazione mirata alle manovre di emergenza. Questo chiarimento è particolarmente utile perché distingue in modo netto l’abilitazione alla conduzione della PLE dall’addestramento necessario per gestire il recupero di emergenza da terra.

Questo orientamento consente quindi una certa flessibilità organizzativa, ma conferma un principio sostanziale: la presenza di una figura capace di intervenire non è facoltativa. Il datore di lavoro deve strutturare l’attività in modo da garantire sempre la possibilità di recupero della PLE in tempi rapidi.

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