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Rischio Biologico negli Ambienti di Lavoro: obblighi e misure di sicurezza

Il rischio biologico negli ambienti di lavoro si riferisce alla possibile esposizione dei lavoratori ad agenti biologici che possono essere dannosi per l’uomo. Questi agenti biologici possono essere presenti in vari settori lavorativi, come il settore sanitario, l'agricoltura, l'industria alimentare, i laboratori di ricerca e molti altri.

È importante affrontare e gestire adeguatamente questo rischio per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Andiamo quindi ad approfondire l’argomento trattando in particolare i seguenti punti:

COS'È IL RISCHIO BIOLOGICO?

Il rischio biologico è il rischio associato all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro ed è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08. Le tre definizioni fornite dall’art. 267 permettono di delineare il campo di applicazione del rischio:

  1. agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  2. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo la definizione, agenti biologici possono essere considerati virus, batteri, funghi, protozoi o elminti parassiti. Secondo l’indicazione di alcune guide applicative, in un’accezione più ampia di valutazione del rischio biologico, andrebbero considerati anche acari (per es. zecche ed acari della polvere), insetti (imenotteri, blatte, pulci, ecc.), mammiferi (per es. ratti), ecc.

QUALI SONO GLI AGENTI BIOLOGICI: CLASSIFICAZIONE ED ESEMPI

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi di rischio sulla base del rischio di infezione sull’uomo:

  • Gruppo 1: l’agente presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • Gruppo 2: l’agente può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, ha poca probabilità di propagarsi nella comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • Gruppo 3: l’agente può causare malattie gravi e rappresenta un serio rischio per i lavoratori, può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • Gruppo 4: l’agente può provocare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori, può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità e non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico preso in considerazione non possa essere catalogato in modo inequivocabile in uno di tali gruppi, la norma indica di classificarlo nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani, sono elencati nell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e sono suddivisi in batteri e organismi simili, virus, funghi e parassiti.

Di seguito forniamo alcuni esempi di agenti biologici per ciascuno dei 4 gruppi individuati nel Titolo X del D.Lgs. 81/08:

  • Gruppo 1: Saccharomyces cerevisiae
  • Gruppo 2: Virus influenzali, Legionella pneumophila, Clostridium tetani, Escherichia coli (ceppi non patogeni), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Aspergillus fumigatus
  • Gruppo 3: Virus epatite B e C, virus HIV, Rickettsia conorii, Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Escherichia coli (ceppi patogeni)
  • Gruppo 4: Virus delle febbri emorragiche, Virus Ebola

QUANDO C'È IL RISCHIO BIOLOGICO?

Il rischio biologico è presente in molti settori lavorativi, sia in attività che possono comportare uso deliberato degli agenti biologici che esposizione potenziale.

L’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 fornisce elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici: 

rischio-biologico-simbolo
  • Attività in industrie alimentari
  • Attività nell'agricoltura
  • Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale
  • Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
  • Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
  • Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
  • Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico

Il rischio biologico può essere considerato trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Infatti, sebbene gli ambiti lavorativi sopra individuati siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, è bene considerare la presenza di agenti biologici, talvolta anche significativa, per particolari situazioni di epidemie o focolai in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI RISCHIO BIOLOGICO? 

In caso di esposizione ad agenti biologici, il D.Lgs. 81/08 stabilisce specifici obblighi per il datore di lavoro per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Riportiamo di seguito alcuni dei principali obblighi:

  • Valutazione del rischio biologico: il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, deve procedere anche con a valutazione del rischio biologico ai sensi dell’art. 271 del D.Lgs. 81/08 che consideri la natura, la quantità e il livello di esposizione agli agenti biologici, per determinare le misure di sicurezza necessarie. 
  • Informazione e formazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere informati sui rischi per la salute associati agli agenti biologici ai quali sono esposti e devono ricevere una formazione adeguata su come svolgere le attività in sicurezza, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sulle procedure cui attenersi in caso di incidenti.
  • Adozione di misure di prevenzione e protezione: il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione. Questo include, tra gli altri obblighi, quello dell'uso di dispositivi di protezione individuale, la messa in atto di procedure di igiene e la manutenzione delle attrezzature.
  • Sorveglianza sanitaria: quando la valutazione del rischio lo richiede, deve essere garantita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti biologici.
  • Registrazione degli esposti: il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro degli esposti nel quale sono iscritti i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4.
  • Notifica degli incidenti: Se si verifica un incidente che comporta l'esposizione a un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, il datore di lavoro deve notificarlo alle autorità competenti e registrare l'incidente nonché metter in atto le idonee misure di emergenza precedentemente individuate.

Sono previste misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie (art. 274), per i laboratori e gli stabulari (art. 275) e per i processi industriali (art. 276).

COME EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. il processo di valutazione deve comprendere almeno i seguenti passaggi:

  • identificazione dei pericoli e quindi degli agenti biologici pericolosi anche potenzialmente presenti
  • stima della gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
  • identificazione e quantificazione dei soggetti esposti
  • misura dell'entità di tale esposizione.

Sono molteplici però gli elementi di cui tenere conto che possono rendere la valutazione del rischio biologico incerta quali: la molteplicità di agenti da prendere in considerazione, le intricate interazioni interspecifiche e ambientali che possono influenzare la loro proliferazione nonché la reazione individuale all’esposizione. È quindi importante, per quest’ultimo aspetto, considerare tutti i lavoratori, inclusi quelli temporaneamente o permanentemente più vulnerabili.

Al termine della valutazione del rischio, il datore di lavoro è tenuto a implementare le misure necessarie per ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione ad agenti biologici pericolosi, adottando le più appropriate misure di prevenzione e protezione, proporzionate al livello di rischio.

Qualora, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti "residui" non siano eliminati o ridotti a livelli accettabili, è raccomandato l’utilizzo di DPI specifici idonei a prevenire le diverse modalità di infezione che possono verificarsi in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.

DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA PER MANCATA VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

In base al sistema della patente a crediti edilizia, l’omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche comporta la decurtazione di 3 crediti (fattispecie di violazione n. 15 indicata nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/08).

Per ulteriori dettagli sul funzionamento della patente a crediti edilizia e sulle fattispecie di violazione che determinano la decurtazione di crediti, consulta la nostra pagina di approfondimento: PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

COMUNICAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Nelle attività che comportano l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro invia una comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le seguenti informazioni: i dati anagrafici dell’azienda, i riferimenti del titolare e il DVR nel quale deve essere presente la valutazione del rischio biologico.

La comunicazione va rinnovata in caso di mutamenti nelle lavorazioni che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro o ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

Nelle attività che comportano l’uso di agenti biologici del gruppo 4, il datore di lavoro deve ottenere specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute. L’autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata.

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE IN CASO DI RISCHIO BIOLOGICO?

La normativa prevede che, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori abbandonino immediatamente la zona interessata, cui potranno accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi con l’uso diidonei mezzi di protezione.

I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

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