Il rischio biologico negli ambienti di lavoro si riferisce alla possibile esposizione dei lavoratori ad agenti biologici che possono essere dannosi per l’uomo. Questi agenti biologici possono essere presenti in vari settori lavorativi, come il settore sanitario, l'agricoltura, l'industria alimentare, i laboratori di ricerca e molti altri.
È importante affrontare e gestire adeguatamente questo rischio per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Andiamo quindi ad approfondire l’argomento trattando in particolare i seguenti punti:
Il rischio biologico è il rischio associato all'esposizione ad agenti biologici nei luoghi di lavoro ed è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08. Le tre definizioni fornite dall’art. 267 permettono di delineare il campo di applicazione del rischio:
Secondo la definizione, agenti biologici possono essere considerati virus, batteri, funghi, protozoi o elminti parassiti. Secondo l’indicazione di alcune guide applicative, in un’accezione più ampia di valutazione del rischio biologico, andrebbero considerati anche acari (per es. zecche ed acari della polvere), insetti (imenotteri, blatte, pulci, ecc.), mammiferi (per es. ratti), ecc.
Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi di rischio sulla base del rischio di infezione sull’uomo:
Nel caso in cui l'agente biologico preso in considerazione non possa essere catalogato in modo inequivocabile in uno di tali gruppi, la norma indica di classificarlo nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
Gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani, sono elencati nell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e sono suddivisi in batteri e organismi simili, virus, funghi e parassiti.
Di seguito forniamo alcuni esempi di agenti biologici per ciascuno dei 4 gruppi individuati nel Titolo X del D.Lgs. 81/08:
Il rischio biologico è presente in molti settori lavorativi, sia in attività che possono comportare uso deliberato degli agenti biologici che esposizione potenziale.
L’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 fornisce elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici:
Il rischio biologico può essere considerato trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Infatti, sebbene gli ambiti lavorativi sopra individuati siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, è bene considerare la presenza di agenti biologici, talvolta anche significativa, per particolari situazioni di epidemie o focolai in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici.
In caso di esposizione ad agenti biologici, il D.Lgs. 81/08 stabilisce specifici obblighi per il datore di lavoro per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Riportiamo di seguito alcuni dei principali obblighi:
Sono previste misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie (art. 274), per i laboratori e gli stabulari (art. 275) e per i processi industriali (art. 276).
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. il processo di valutazione deve comprendere almeno i seguenti passaggi:
Sono molteplici però gli elementi di cui tenere conto che possono rendere la valutazione del rischio biologico incerta quali: la molteplicità di agenti da prendere in considerazione, le intricate interazioni interspecifiche e ambientali che possono influenzare la loro proliferazione nonché la reazione individuale all’esposizione. È quindi importante, per quest’ultimo aspetto, considerare tutti i lavoratori, inclusi quelli temporaneamente o permanentemente più vulnerabili.
Al termine della valutazione del rischio, il datore di lavoro è tenuto a implementare le misure necessarie per ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione ad agenti biologici pericolosi, adottando le più appropriate misure di prevenzione e protezione, proporzionate al livello di rischio.
Qualora, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti "residui" non siano eliminati o ridotti a livelli accettabili, è raccomandato l’utilizzo di DPI specifici idonei a prevenire le diverse modalità di infezione che possono verificarsi in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.
DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA PER MANCATA VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO
In base al sistema della patente a crediti edilizia, l’omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche comporta la decurtazione di 3 crediti (fattispecie di violazione n. 15 indicata nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/08).
Per ulteriori dettagli sul funzionamento della patente a crediti edilizia e sulle fattispecie di violazione che determinano la decurtazione di crediti, consulta la nostra pagina di approfondimento: PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI
Nelle attività che comportano l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro invia una comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le seguenti informazioni: i dati anagrafici dell’azienda, i riferimenti del titolare e il DVR nel quale deve essere presente la valutazione del rischio biologico.
La comunicazione va rinnovata in caso di mutamenti nelle lavorazioni che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro o ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
Nelle attività che comportano l’uso di agenti biologici del gruppo 4, il datore di lavoro deve ottenere specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute. L’autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
La normativa prevede che, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori abbandonino immediatamente la zona interessata, cui potranno accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi con l’uso diidonei mezzi di protezione.
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
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