Gli uomini-giorno (U-G) rappresentano l'entità presunta del cantiere definita dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 come somma delle giornate lavorative previste per realizzare l'opera. Questo parametro determina obblighi normativi vincolanti attraverso soglie critiche (5, 200 e 30.000 U-G): redazione DUVRI, notifica preliminare, verifica idoneità tecnico-professionale imprese, nomina RLS di sito produttivo. Il calcolo si basa su importo opera, incidenza manodopera e costo orario lavoratori.
Nei paragrafi che seguono sono illustrate le applicazioni del parametro U-G previste dal D. Lgs. 81/2008
Secondo la definizione contenuta nel Titolo IV “Cantieri Temporanei o Mobili”, Art. 89, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, gli uomini-giorno (U-G) rappresentano l’“entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;”.
Il parametro di “uomini-giorno” o “numero uomini-giorno”, pur essendo una stima preliminare, è ripreso più volte durante l’articolazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in quanto usato per fissare una soglia limite per stabilire determinati obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori e per stimare la durata dei lavori all’interno di un cantiere fisso o mobile.
Gli uomini-giorno (U-G) sono uno dei parametri chiave del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 poiché rappresentano l’“entità presunta del cantiere” e, attraverso alcune soglie (5, 200 e 30.000 U-G), determinano in modo diretto l’applicabilità di alcuni obblighi del committente, del responsabile dei lavori, dei coordinatori e delle imprese.
Vediamo di seguito come procedere al calcolo uomini-giorno. È possibile effettuare il calcolo uomini-giorno ottenendo un risultato rapido al fine di poter verificare l’eventuale superamento delle soglie.
I dati da considerare sono:
Considerando di avere un cantiere con importo complessivo pari a 300.000,00 €, un’incidenza della manodopera pari al 35% e un costo medio orario per lavoratore pari a 25,00 €, il calcolo Uomini-Giorno (U-G) è definito con i seguenti passaggi:

Qualora si volesse calcolare anche la durata dei lavori, si divide il G-U per il numero di lavoratori impiegati nel cantiere. Per esempio, se la squadra è composta da 6 operai: 525/6 = 87,5 giorni.
Tornando all’esempio, è stato calcolato un valore pari a 525 U-G > 200 U-G, pertanto per il cantiere:
L’Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, comma 3-bis, introduce la soglia di 5 uomini-giorno per individuare gli appalti di durata molto breve o “di entità minima” che, in assenza di rischi particolari, possono essere esentati dall’obbligo di redigere il DUVRI previsto dal comma 3 dello stesso articolo. Nello specifico, l’art. 26 definisce uomini-giorno per il DUVRI come “l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori”.
L’esenzione dalla redazione del DUVRI si applica quando:
Basta che sia presente uno di questi rischi perché il DUVRI diventi sempre obbligatorio, anche sotto i 5 U-G.
L’Art 49 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”, comma 1, lettera d), prevede la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Produttivo (RLS-SP) nei cantieri in cui:
La figura del RLS di sito produttivo viene individuata tra i RLS delle imprese operanti e svolge funzioni di coordinamento e confronto nelle situazioni caratterizzate da elevata complessità organizzativa e temporale.
In questo caso (art. 49) la definizione di uomini-giorno è “entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere”.
L’Art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, comma 9, lettera a), prevede una procedura semplificata per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale per i cantieri:
In questi casi l’idoneità, procedura che assicura il rispetto degli standard di competenza e professionalità da parte di imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi, può essere dimostrata con i seguenti documenti:
In presenza di rischi dell’Allegato XI, la semplificazione decade e devono essere prodotti i documenti completi previsti dall’Allegato XVII.
Il comma 9, lettera b) dello stesso articolo 90, fissa ancora la soglia di 200 uomini-giorno per definire i documenti relativi all’Organico Medio Annuo che deve richiedere il committente (o il responsabile dei lavori) alle imprese esecutrici e nello specifico:
L’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 definisce in modo dettagliato i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e, al punto 2.1.2, lettera i), stabilisce che il PSC debba riportare la durata delle lavorazioni, delle singole fasi e, quando la complessità dell’opera lo richiede, anche delle sottofasi che compongono il cronoprogramma. Infine, il PSC deve contenere l’indicazione dell’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno, parametro che deve essere sempre calcolato e inserito nel piano.
Il valore U-G non è un dato formale nel PSC, ma uno strumento che consente di stimare correttamente l’impegno lavorativo complessivo, organizzare il coordinamento tra le imprese presenti e garantire che le misure di sicurezza siano adeguate all’intera durata delle attività.
L’Art. 99 “Notifica preliminare”, comma 1, lettera c), prevede che tale documento sia obbligatorio quando, tra gli altri casi, nel cantiere lavora un’unica impresa con entità presunta di lavoro, espressa in uomini-giorno, pari o superiore a 200 U-G.
La Notifica è un documento che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere prima dell’avvio delle attività all’ASL territorialmente competente, alla Direzione Provinciale del Lavoro e, per i lavori pubblici, anche al Prefetto. Il contenuto della notifica è disciplinato dall’Allegato XII del Testo Unico sulla Sicurezza ed ha la funzione di fornire agli enti competenti un quadro completo dell’organizzazione del cantiere, così da consentire un adeguato monitoraggio delle condizioni di sicurezza.
Soglia U-G | Articolo del D.Lgs. 81/08 | Obbligo conseguente |
≥ 5 | Art. 26 c.3-bis | DUVRI obbligatorio salvo assenza rischi Allegato XI |
< 200 | Art. 90 c.9 lett. a | Idoneità tecnico-professionale “semplificata” |
< 200 | Art. 90 c.9 lett. b | Organico medio annuo “semplificato” |
≥ 200 | Art. 99 c.1 lett.c | Notifica preliminare |
≥ 30.000 | Art. 49 c.1 lett.d | Nomina RLS di sito produttivo |
Qualsiasi | All. XV | Indicazione U-G nel PSC |
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