Gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 sono a carico del datore di lavoro o del dirigente?
Non è rara questa domanda, così come spesso sorgono dubbi nella corretta definizione dei compiti del dirigente a seguito della lettura di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08: il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza infatti accorpa in un unico articolo gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
Chiariamo di seguito i ruoli e gli obblighi previsti per queste due figure chiave nella gestione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, approfondendo i seguenti argomenti:
Il D. Lgs. 81/08 dà la seguente definizione di datore di lavoro, ovvero: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” e specifica anche che nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro deve essere inteso come “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Invece con il termine dirigente il D. Lgs. 81/08 definisce la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Indubbiamente il termine dirigente può trarre in inganno, visto che in azienda possono essere identificate molteplici figure dirigenziali se si guardano ad esempio i livelli definiti dagli specifici CCNL. Pertanto è preferibile distinguere tale figura che, vedremo, riveste specifici compiti nella tutela della sicurezza e salute sul lavoro, come dirigente per la sicurezza sul lavoro.
COME SI DIVENTA DIRIGENTE PER LA SICUREZZA?
Affinché il ruolo di dirigente sia correttamente definito, sia in termini di compiti che di poteri attribuiti, è necessario (benché non espressamente imposto dalla legge) essere nominati dal datore di lavoro con specifica delega di funzioni. L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 riporta i limiti e le condizioni della delega, in particolare relativamente alle competenze del dirigente delegato, ovvero “requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”, e relativamente alla reale attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo e all’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
In virtù della delega di funzioni il dirigente deve pertanto adempiere a una serie di obblighi: in generale il datore di lavoro potrà delegare tutti gli obblighi a suo carico, ad esclusione dei cosiddetti obblighi “non delegabili”, ovvero:
Gli obblighi che possono essere attribuiti al dirigente sono quindi quelli elencati nell’art. 18 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). Come visto, è il datore di lavoro che stabilisce quali obblighi delegare e quali invece adempiere direttamente. In ogni caso la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del dirigente delle funzioni trasferite.
Di seguito riportiamo gli obblighi delegabili previsti nell’art. 18 del D. Lgs. 81/08:
In virtù degli obblighi e delle responsabilità delegate ai dirigenti e da questi ricoperte, in caso di inadempienza sono previste e possono essere applicate delle sanzioni.
L’art 55 del D.Lgs 81/08 elenca le principali sanzioni applicabili ai datori di lavoro e dirigenti, sia di tipo detentivo (fino ad un massimo di otto mesi) che di tipo economico (fino ad un massimo di circa 7.800 Euro).
Le sanzioni per i dirigenti non si limitano al solo art. 55 ma vanno ben oltre, in quanto quasi ogni Titolo dell’81/08 ha una Capo in cui sono definite le relative sanzioni, secondo il principio per il quale la violazione di un obbligo corrisponde ad una relativa sanzione, tra le quali anche quelle che possono essere applicate ai dirigenti.
Ad esempio vi sono sanzioni ascrivibili ai dirigenti relativamente a non conformità dei luoghi di lavoro (Titolo II), alla mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica (Titolo V) o alla errata o incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio (Titoli dal VI all’XI).
Infine non si può dimenticare di ricordare quanto previsto dall’art. 61 che riguarda “l’esercizio dei diritti della persona offesa” e che prevede “in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL” che si potrà costituire parte civile e quindi effettuare un’azione di regresso (ovvero il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi in caso di evento mortale). Inoltre anche le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa (articoli 91 e 92 del Codice di procedura penale).
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