Se hai dubbi su quali siano i corsi di sicurezza obbligatori per la tua azienda, quando debbano essere effettuati, ogni quanto vadano aggiornati e quali possano essere svolti online, in questa guida trovi una panoramica completa delle regole previste dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
Scoprirai quali corsi devono frequentare lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e figure della sicurezza, quali sono le relative durate minime, le scadenze di aggiornamento e le modalità di svolgimento consentite.
In questa guida puoi trovare rapidamente le risposte alle domande più frequenti sui corsi sicurezza obbligatori:
Al termine della pagina vi forniremo le informazioni per poter partecipare ai nostri corsi di formazione sicurezza sul lavoro.
Una delle domande più frequenti delle aziende riguarda proprio l'obbligo di formazione: tutti i lavoratori devono essere formati? Chi sostiene i costi? Entro quando deve essere effettuato il corso?
La normativa prevede obblighi precisi sia per il datore di lavoro sia per i lavoratori.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire adeguata formazione ai propri lavoratori, mentre i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore di lavoro.
I costi dei corsi di sicurezza obbligatori non devono gravare sul lavoratore e sono organizzati ed erogati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25.
Il lavoratore deve frequentare i corsi di formazione sicurezza sul lavoro obbligatori appena entrato in azienda, prima dell’inizio delle attività lavorative e prima di essere adibito alla sua mansione.
La normativa in tema di sicurezza prevede che l’azienda eroghi i corsi di formazione sicurezza sul lavoro obbligatori che devono fornire al lavoratore sia una formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza che una formazione specifica in funzione del settore in cui opera l’azienda e quindi dei rischi specifici.
La formazione deve essere poi integrata con le materie e le tematiche relative ai compiti esercitati dal singolo lavoratore in funzione del ruolo che andrà a ricoprire in azienda.
La formazione del lavoratore deve essere quindi rivalutata ed eventualmente integrata in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni del lavoratore, nel caso di introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie e nuove sostanze o preparati nel ciclo produttivo dell’azienda.

Per essere valido, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 ciascun corso deve prevedere:
I corsi di sicurezza devono essere tenuti da docenti qualificati in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06/03/13.
I lavoratori devono frequentare almeno il 90% delle ore previste per il corso e, al termine, effettuano un esame di valutazione per verificare l’effettivo apprendimento delle nozioni con rilascio di attestato di frequenza.
Devono essere tenute in considerazione le differenze di genere, età, provenienza e lingua dei partecipanti, per essere certi di garantire a tutti lo stesso grado di comprensione dei contenuti.
Per capire quali corsi sono obbligatori è necessario distinguere tra:
L’accordo Stato Regioni del 17/04/25 prevede che i lavoratori, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 siano soggetti a formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ha definito durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di sicurezza.
La tabella seguente riassume i principali corsi obbligatori con durata minima prevista dalla normativa.
Corso | Durata minima Ore | Aggiornamento Durata e periodicità |
Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio basso | 4 ore + 4 ore | 6 ore, quinquennale |
Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio medio | 4 ore + 8 ore | 6 ore, quinquennale |
Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio alto | 4 ore + 12 ore | 6 ore, quinquennale |
12 ore | 6 ore, biennale | |
12 ore | 6 ore, quinquennale | |
| Datori di Lavoro | 16 ore | 6 ore, quinquennale |
La normativa per la sicurezza sul lavoro prevede corsi di formazione per quei soggetti che ricoprono ruoli specifici in azienda ai fini della sicurezza:
Corso | Durata minima Ore | Aggiornamento Durata e periodicità |
32 ore | ||
28 ore | // | |
48 ore | 40 ore, nel quinquennio | |
RSPP modulo B SP di specializzazione per particolari settori ATECO | dalle 12 alle 16 ore, in funzione del settore di appartenenza dell’azienda, variabile | // |
24 ore | // | |
8 ore | 8 ore, nel quinquennio | |
DLSPP moduli tecnici integrativi per particolari settori ATECO | dalle 12 alle 16 ore, in funzione del settore di appartenenza dell’azienda, variabile | // |
4 ore | 2 ore, quinquennale | |
8 ore | 5 ore, quinquennale | |
16 ore | 8 ore, quinquennale | |
16 ore | 4 ore, triennale | |
12 ore | 4 ore, triennale |
A questi corsi di sicurezza dovranno aggiungersi quelli previsti da altre leggi, norme o Accordi, come ad esempio i corsi previsti per l’uso di attrezzature particolari che richiedono specifica abilitazione, e i corsi di addestramento, come ad esempio quello per l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Il Datore di Lavoro dovrà valutare di ampliare il percorso formativo e gli argomenti trattati sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività svolte dai lavoratori l’azienda.
Il lavoratore deve ricevere la formazione prima di essere adibito alle attività lavorative e prima di svolgere la propria mansione.
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, abrogato e sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, consentiva di completare il percorso formativo “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”: tale previsione aveva in passato generato dubbi ed errate interpretazioni. Infatti, il “vecchio” Accordo non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni per le quali non avesse ricevuto preventivamente un’adeguata formazione come previsto dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08.
In altre parole, il termine dei 60 giorni rappresentava una scadenza massima per completare il percorso formativo obbligatorio previsto per tutti i lavoratori, ma non giustificava l'impiego del lavoratore in attività che comportassero rischi specifici prima che egli fosse stato formato in modo sufficiente per svolgerle in sicurezza. È sempre responsabilità del datore di lavoro garantire che ogni lavoratore sia in possesso delle competenze necessarie già prima dell’inizio dell’attività, secondo i principi della prevenzione.
Pensare che il lavoratore possa operare senza formazione nei primi 60 giorni era un’interpretazione non conforme al dettato normativo e contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In tal senso, il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/4/25 non contiene più tale previsione e, quindi, impone chiaramente che il lavoratore riceva la formazione subito appena entrato in azienda, prima dell’inizio delle attività lavorative e prima di essere adibito alla sua mansione.
Se qualcuno aveva ancora dubbi, il nuovo Accordo ha definitivamente risolto la questione: il lavoratore va formato subito!
Domanda frequente | Risposta |
Quali sono i corsi sicurezza obbligatori? | Dipende dal ruolo ricoperto in azienda. Tutti i lavoratori devono ricevere la formazione generale e specifica prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Ulteriori corsi possono essere obbligatori per preposti, dirigenti, datori di lavoro, RLS, addetti antincendio, addetti primo soccorso e altre figure della sicurezza. |
Quando deve essere formato un lavoratore neoassunto? | Il lavoratore deve ricevere la formazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e prima di essere adibito alla mansione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. |
I corsi sicurezza devono essere aggiornati? | Sì. La normativa prevede specifici aggiornamenti periodici la cui durata e frequenza variano in funzione del corso e del ruolo ricoperto dal partecipante. |
I corsi sicurezza possono essere svolti online (videoconferenza o elearning)? | Alcuni corsi possono essere frequentati in videoconferenza o in e-learning, mentre altri richiedono necessariamente la presenza fisica e l'eventuale addestramento pratico. |
Qual è la differenza tra videoconferenza sincrona ed e-learning? | La videoconferenza sincrona prevede la partecipazione in tempo reale con docente e partecipanti collegati contemporaneamente. L'e-learning consente invece la fruizione autonoma dei contenuti in modalità asincrona. |
Chi paga i corsi di sicurezza obbligatori? | I costi della formazione obbligatoria sono a carico del datore di lavoro e non possono essere sostenuti dal lavoratore. |
La formazione già svolta presso un'altra azienda rimane valida? | In molti casi la formazione può mantenere la propria validità, purché conforme alla normativa vigente e coerente con i rischi e le mansioni della nuova attività lavorativa. |
Come faccio a capire quali corsi servono alla mia azienda? | È necessario valutare il settore ATECO, le mansioni svolte, i rischi presenti e gli eventuali incarichi assegnati ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di svolgere i corsi sicurezza online. La risposta dipende dalla tipologia di corso: alcuni possono essere frequentati in videoconferenza sincrona o in e-learning, mentre altri richiedono necessariamente la presenza fisica e l'addestramento pratico.
I corsi di sicurezza riconosciuti possono essere svolti in presenza oppure online in funzione della tipologia di corso.
I corsi sicurezza in aula vanno seguiti per i corsi di sicurezza formazione specifica nelle aziende a rischio medio e alto e per tutti quei corsi che prevedono prove pratiche o di addestramento.
I corsi sicurezza online riconosciuti possono essere distinti in:
Attenzione che con il termine corso online ci si riferisce genericamente e indistintamente ai corsi in videoconferenza e ai corsi elearning ma, come visto, si tratta di due modalità ben diverse e con regole distinte: se hai dubbi vai all’approfondimento sulla differenza tra videoconferenza e elearning.
Con la videoconferenza, trattandosi di una modalità di erogazione dei corsi sicurezza in tempo reale e in modo sincrono, possono essere svolti gli stessi corsi seguiti in aula, con la sola esclusione dei corsi con parti pratiche: gli attestati hanno quindi la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.
I corsi elearning sicurezza, invece, essendo svolti in modalità asincrona, normati dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/25, sono validi solo per:
Ti invitiamo a consultare il nostro sito per verificare la modalità con cui possono essere svolti i singoli corsi sicurezza.
FORMAZIONE PIÙ EFFICACE CON I CORSI PER SETTORE ATECO
Per verificare quali corsi siano obbligatori nella tua specifica realtà aziendale, è necessario considerare il settore ATECO, le mansioni svolte, i rischi presenti e gli eventuali ruoli ricoperti dai lavoratori. Per questo motivo è importante effettuare una valutazione complessiva degli obblighi formativi prima di programmare la formazione aziendale.
Con i corsi sicurezza lavoratori per settori ATECO, la formazione viene più gestita come un percorso realmente aderente alle attività svolte in azienda. La suddivisione per comparti consente infatti di affrontare i rischi tipici del settore, con esempi pratici, situazioni concrete e contenuti immediatamente comprensibili per i lavoratori. Questo permette alle aziende di formare i neoassunti in tempi rapidi in coerenza con quanto richiesto dall’Accordo Stato Regioni 2025, continuando a garantire qualità e migliorando al tempo stesso organizzazione interna, efficacia didattica e applicabilità operativa della formazione. Approfondisci i corsi per la sicurezza in base al settore ATECO.
Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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