Il D.Lgs. 81/2008 prevede come obbligo per ogni azienda, di qualsiasi settore, la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza tramite erogazione di appositi corsi di sicurezza.
Cerchiamo ora di fare chiarezza su quali sono i corsi sicurezza sul lavoro obbligatori, quali possono essere svolti in modalità online e quali in presenza, chi li deve frequentare, durata ed altre eventuali informazioni utili alle aziende con almeno un lavoratore.
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Al termine della pagina vi forniremo le informazioni per poter partecipare ai nostri corsi di formazione sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire adeguata formazione ai propri lavoratori, mentre i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore di lavoro.
I costi dei corsi di sicurezza obbligatori non devono gravare sul lavoratore e sono organizzati ed erogati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
I corsi di formazione sicurezza sul lavoro obbligatori devono essere completati dal lavoratore al massimo entro 60 giorni dalla data di assunzione così come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
La normativa in tema di sicurezza prevede che l’azienda eroghi i corsi di formazione sicurezza sul lavoro obbligatori che devono fornire al lavoratore sia una formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza che una formazione specifica in funzione del settore in cui opera l’azienda e quindi dei rischi specifici.
La formazione deve essere poi integrata con le materie e le tematiche relative ai compiti esercitati dal singolo lavoratore in funzione del ruolo che andrà a ricoprire in azienda.
La formazione deve essere quindi rivalutata ed eventualmente integrata in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni del lavoratore, nel caso di introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie e nuove sostanze o preparati nel ciclo produttivo dell’azienda.
Per essere valido, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 ciascun corso deve prevedere:
I corsi di sicurezza devono essere tenuti da docenti qualificati in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06/03/13.
I lavoratori devono frequentare almeno il 90% delle ore previste per il corso e, al termine, effettuano un esame di valutazione per verificare l’effettivo apprendimento delle nozioni con rilascio di attestato di frequenza.
Devono essere tenute in considerazione le differenze di genere, età, provenienza e lingua dei partecipanti, per essere certi di garantire a tutti lo stesso grado di comprensione dei contenuti.
L’accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede che i lavoratori, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 siano soggetti a formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ha definito durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di sicurezza.
Questi corsi di formazione sicurezza sul lavoro vengono riportati nella tabella seguente, con alcune indicazioni su durata minima e aggiornamento, e il link ai corsi proposti da Vega Formazione:
Corso | Durata minima Ore | Aggiornamento Durata e periodicità |
Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio basso | 4 ore + 4 ore | 6 ore, quinquennale |
Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio medio | 4 ore + 8 ore | 6 ore, quinquennale |
Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio alto | 4 ore + 12 ore | 6 ore, quinquennale |
8 ore | 6 ore, quinquennale | |
16 ore | 6 ore, quinquennale |
La normativa per la sicurezza sul lavoro prevede corsi di formazione per quei soggetti che ricoprono ruoli specifici in azienda ai fini della sicurezza:
Corso | Durata minima Ore | Aggiornamento Durata e periodicità |
32 ore | 4 ore, annuale (aziende fino a 50 dipendenti) | |
8 ore, annuale (aziende oltre 50 dipendenti) | ||
28 ore | // | |
48 ore | 40 ore, nel quinquennio | |
RSPP modulo B SP di specializzazione per particolari settori ATECO | dalle 12 alle 16 ore, in funzione del settore di appartenenza dell’azienda, variabile | // |
24 ore | // | |
16 ore | 6 ore, nel quinquennio | |
32 ore | 10 ore, nel quinquennio | |
48 ore | 14 ore, nel quinquennio | |
4 ore | 2 ore, quinquennale | |
8 ore | 5 ore, quinquennale | |
16 ore | 8 ore, quinquennale | |
16 ore | 4 ore, triennale | |
12 ore | 4 ore, triennale |
A questi corsi di sicurezza dovranno aggiungersi quelli previsti da altre leggi, norme o Accordi, come ad esempio i corsi previsti per l’uso di attrezzature particolari che richiedono specifica abilitazione (v. Accordo Stato Regioni del 22/02/12), e i corsi di addestramento, come ad esempio quello per l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
Il Datore di Lavoro dovrà valutare di ampliare il percorso formativo e gli argomenti trattati sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività svolte dai lavoratori l’azienda.
I corsi di sicurezza riconosciuti possono essere svolti in presenza oppure online in funzione della tipologia di corso.
I corsi sicurezza in aula vanno seguiti per i corsi di sicurezza formazione specifica nelle aziende a rischio medio e alto e per tutti quei corsi che prevedono prove pratiche o di addestramento.
I corsi sicurezza online riconosciuti possono essere distinti in:
Attenzione che con il termine corso online ci si riferisce genericamente e indistintamente ai corsi in videoconferenza e ai corsi elearning ma, come visto, si tratta di due modalità ben diverse e con regole distinte: se hai dubbi vai all’approfondimento sulla differenza tra videoconferenza e elearning.
Con la videoconferenza, trattandosi di una modalità di erogazione dei corsi sicurezza in tempo reale e in modo sincrono, possono essere svolti gli stessi corsi seguiti in aula, con la sola esclusione dei corsi con parti pratiche: gli attestati hanno quindi la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.
I corsi elearning sicurezza, invece, essendo svolti in modalità asincrona, sono normati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e del 07/07/16 e sono validi solo per:
Per approfondire la differenza tra videoconferenza e E-Learning, puoi cliccare qui.
Ti invitiamo a consultare il nostro sito per verificare la modalità con cui possono essere svolti i singoli corsi sicurezza.
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