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Corsi Sicurezza sul lavoro: Obblighi, Contenuti e Modalità di Svolgimento

Il D.Lgs. 81/2008 prevede come obbligo per ogni azienda, di qualsiasi settore, la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza tramite erogazione di appositi corsi di sicurezza.

Cerchiamo ora di fare chiarezza su quali sono i corsi sicurezza sul lavoro obbligatori, quali possono essere svolti in modalità online e quali in presenza, chi li deve frequentare, durata ed altre eventuali informazioni utili alle aziende con almeno un lavoratore.

Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

Al termine della pagina vi forniremo le informazioni per poter partecipare ai nostri corsi di formazione sicurezza sul lavoro.

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire adeguata formazione ai propri lavoratori, mentre i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore di lavoro.

I costi dei corsi di sicurezza obbligatori non devono gravare sul lavoratore e sono organizzati ed erogati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25.

Il lavoratore deve frequentare i corsi di formazione sicurezza sul lavoro obbligatori appena entrato in azienda, prima dell’inizio delle attività lavorative e prima di essere adibito alla sua mansione.

CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE CORSI SICUREZZA

La normativa in tema di sicurezza prevede che l’azienda eroghi i corsi di formazione sicurezza sul lavoro obbligatori che devono fornire al lavoratore sia una formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza che una formazione specifica in funzione del settore in cui opera l’azienda e quindi dei rischi specifici.
La formazione deve essere poi integrata con le materie e le tematiche relative ai compiti esercitati dal singolo lavoratore in funzione del ruolo che andrà a ricoprire in azienda.
La formazione del lavoratore deve essere quindi rivalutata ed eventualmente integrata in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni del lavoratore, nel caso di introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie e nuove sostanze o preparati nel ciclo produttivo dell’azienda. 

corsi-sicurezza-lavoro

Per essere valido, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25 ciascun corso deve prevedere:

  • Un soggetto organizzatore
  • Un responsabile del progetto formativo
  • Docenti qualificati
  • Massimo 30 partecipanti
  • Registro delle presenze

I corsi di sicurezza devono essere tenuti da docenti qualificati in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06/03/13.
I lavoratori devono frequentare almeno il 90% delle ore previste per il corso e, al termine, effettuano un esame di valutazione per verificare l’effettivo apprendimento delle nozioni con rilascio di attestato di frequenza.
Devono essere tenute in considerazione le differenze di genere, età, provenienza e lingua dei partecipanti, per essere certi di garantire a tutti lo stesso grado di comprensione dei contenuti.

QUALI SONO I CORSI SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGATORI

L’accordo Stato Regioni del 14/04/25 prevede che i lavoratori, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 siano soggetti a formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e ha definito durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di sicurezza.

Questi corsi di formazione sicurezza sul lavoro vengono riportati nella tabella seguente, con alcune indicazioni su durata minima e aggiornamento, e il link ai corsi proposti da Vega Formazione:

Corso

Durata minima

Ore

Aggiornamento

Durata e periodicità

Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio basso

4 ore + 4 ore

6 ore, quinquennale

Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio medio

4 ore + 8 ore

6 ore, quinquennale

Corso sicurezza modulo generale (valido per tutti i settori) + modulo specifico rischio alto

4 ore + 12 ore

6 ore, quinquennale

Preposti

12 ore

6 ore, biennale

Dirigenti

12 ore

6 ore, quinquennale

La normativa per la sicurezza sul lavoro prevede corsi di formazione per quei soggetti che ricoprono ruoli specifici in azienda ai fini della sicurezza:

Corso

Durata minima

Ore

Aggiornamento

Durata e periodicità

RLS

32 ore

4 ore, annuale (aziende fino a 50 dipendenti)

8 ore, annuale (aziende oltre 50 dipendenti)

RSPP modulo A

28 ore

//

RSPP modulo B

48 ore

40 ore, nel quinquennio

RSPP modulo B SP di specializzazione per particolari settori ATECO

dalle 12 alle 16 ore, in funzione del settore di appartenenza dell’azienda, variabile

//

RSPP modulo C

24 ore

//

DLSPP modulo comune

8 ore

8 ore, nel quinquennio

DLSPP moduli tecnici integrativi per particolari settori ATECO

dalle 12 alle 16 ore, in funzione del settore di appartenenza dell’azienda, variabile

//

Addetti antincendio aziende livello 1

4 ore

2 ore, quinquennale

Addetti antincendio aziende livello 2

8 ore

5 ore, quinquennale

Addetti antincendio aziende livello 3

16 ore

8 ore, quinquennale

Addetti primo soccorso aziende gruppo A

16 ore

4 ore, triennale

Addetti primo soccorso aziende gruppo B-C

12 ore

4 ore, triennale

A questi corsi di sicurezza dovranno aggiungersi quelli previsti da altre leggi, norme o Accordi, come ad esempio i corsi previsti per l’uso di attrezzature particolari che richiedono specifica abilitazione, e i corsi di addestramento, come ad esempio quello per l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

Il Datore di Lavoro dovrà valutare di ampliare il percorso formativo e gli argomenti trattati sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività svolte dai lavoratori l’azienda.

QUANDO DEVE RICEVERE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IL LAVORATORE NEOASSUNTO?

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, abrogato e sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, consentiva di completare il percorso formativo “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”: tale previsione aveva in passato generato dubbi ed errate interpretazioni. Infatti, il “vecchio” Accordo non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni per le quali non avesse ricevuto preventivamente un’adeguata formazione come previsto dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08.

In altre parole, il termine dei 60 giorni rappresentava una scadenza massima per completare il percorso formativo obbligatorio previsto per tutti i lavoratori, ma non giustificava l'impiego del lavoratore in attività che comportassero rischi specifici prima che egli fosse stato formato in modo sufficiente per svolgerle in sicurezza. È sempre responsabilità del datore di lavoro garantire che ogni lavoratore sia in possesso delle competenze necessarie già prima dell’inizio dell’attività, secondo i principi della prevenzione.

Pensare che il lavoratore possa operare senza formazione nei primi 60 giorni era un’interpretazione non conforme al dettato normativo e contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso, il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/4/25 non contiene più tale previsione e, quindi, impone chiaramente che il lavoratore riceva la necessaria formazione appena entrato in azienda, prima dell’inizio delle attività lavorative e prima di essere adibito alla sua mansione.

Se qualcuno aveva ancora dubbi, il nuovo Accordo ha definitivamente risolto la questione: il lavoratore va formato subito!

MODALITÀ SVOLGIMENTO CORSI SICUREZZA ONLINE (VIDEOCONFERENZA E ELEARNING) 

I corsi di sicurezza riconosciuti possono essere svolti in presenza oppure online in funzione della tipologia di corso.

I corsi sicurezza in aula vanno seguiti per i corsi di sicurezza formazione specifica nelle aziende a rischio medio e alto e per tutti quei corsi che prevedono prove pratiche o di addestramento.

I corsi sicurezza online riconosciuti possono essere distinti in:

  • videoconferenza (FAD Sincrona)
  • E-Learning (FAD Asincrona).

Attenzione che con il termine corso online ci si riferisce genericamente e indistintamente ai corsi in videoconferenza e ai corsi elearning ma, come visto, si tratta di due modalità ben diverse e con regole distinte: se hai dubbi vai all’approfondimento sulla differenza tra videoconferenza e elearning.

Con la videoconferenza, trattandosi di una modalità di erogazione dei corsi sicurezza in tempo reale e in modo sincrono, possono essere svolti gli stessi corsi seguiti in aula, con la sola esclusione dei corsi con parti pratiche: gli attestati hanno quindi la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula.

I corsi elearning sicurezza, invece, essendo svolti in modalità asincrona, normati dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/25, sono validi solo per:

  • Corso sicurezza modulo generale
  • Corso sicurezza modulo specifico rischio basso (non è possibile effettuare in modalità elearning i corsi sicurezza lavoratori rischio medio e rischio alto)
  • Corso sicurezza di aggiornamento per lavoratori per tutti i settori e tutti i rischi
  • Corso per Dirigenti
  • Corso per RSPP (Modulo A) e corsi di aggiornamento
  • Corso per Datore di Lavoro, sia formazione iniziale che aggiornamento

Per approfondire la differenza tra videoconferenza e E-Learning, puoi cliccare qui.

Ti invitiamo a consultare il nostro sito per verificare la modalità con cui possono essere svolti i singoli corsi sicurezza.

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