Pixel Facebook
IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Corso datore di lavoro online: come verificare che sia conforme?

Il corso di formazione sulla sicurezza per Datore di Lavoro, introdotto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, è obbligatorio per chiunque ricopra tale ruolo.
L’Accordo 2025 consente la possibilità di effettuare la formazione online in modalità e-learning, ma ciò non significa che qualunque corso visibile e frequentabile nel web sia automaticamente valido per adempiere agli obblighi formativi del Datore di Lavoro.

Per verificare la conformità della formazione per Datore di Lavoro online in e-learning alla normativa vigente, occorre considerare diversi requisiti. In questo approfondimento analizziamo ciascun requisito per capire come riconoscere un corso valido ai fini degli obblighi formativi.

QUALI SONO I CORSI PER DATORE DI LAVORO? QUANDO FARLI?

Innanzitutto, vediamo quali sono i corsi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 per i Datori di Lavoro:

  • percorso formativo base della durata minima di 16 ore, da frequentare in presenza, in videoconferenza sincrona o e-learning.
  • aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, frequentabile in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning.

Per adeguarsi al nuovo obbligo formativo, l’Accordo 2025 prevede un periodo transitorio di 24 mesi dalla sua entrata in vigore: tutti Datori di Lavoro devono quindi completare la formazione entro maggio 2027, salvo il riconoscimento di eventuali crediti formativi pregressi, come vedremo più avanti.

IL CORSO PER DATORE DI LAVORO SI PUÒ FARE ONLINE?

Sì, il corso sulla sicurezza per Datore di Lavoro può essere svolto online in e-learning. Più in generale, l’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 consente ai Datori di Lavoro di svolgere sia il corso di formazione base da 16 ore, sia il corso di aggiornamento da 6 ore nelle seguenti modalità:

  • in presenza fisica;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in e-learning;
  • modalità mista.

Videoconferenza sincrona ed e-learning sono entrambe modalità “online” ammesse per la formazione del Datore di Lavoro, ma funzionano in modo differente, con diversi elementi e requisiti. Per scoprire la differenza tra le due modalità, leggi il nostro approfondimento: LA DIFFERENZA TRA VIDEOCONFERENZA SINCRONA E ELEARNING

Attenzione: il corso di formazione per Datore di Lavoro di 16 ore non deve essere confuso con il percorso formativo aggiuntivo previsto per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (DL-RSPP). Per quest'ultimo, il modulo comune di 8 ore e gli eventuali moduli tecnici integrativi non possono essere svolti in e-learning.

CHI PUÒ ORGANIZZARE IL CORSO PER LA SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO?

Questo è uno dei controlli più importanti da effettuare prima dell’iscrizione a un corso. Infatti, l’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, nella parte I, distingue i soggetti formatori in:

  • soggetti formatori istituzionali;
  • soggetti formatori accreditati;
  • altri soggetti espressamente individuati dall’Accordo.

Per organizzare corsi di formazione per Datori di Lavoro, i soggetti formatori accreditati devono possedere due requisiti: l’accreditamento regionale e almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.


IL DATORE DI LAVORO PUÒ ESSERE SOGGETTO FORMATORE DEL PROPRIO CORSO?

Secondo l’Accordo 2025, parte 2, paragrafo 2, il Datore di Lavoro può svolgere la funzione di soggetto formatore, quindi molti chiedono se egli possa organizzare la propria formazione in autonomia?

La risposta a questo quesito è: NO!
Il Datore di Lavoro può organizzare direttamente, assumendo così il ruolo di soggetto formatore, solo i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti e solo se destinati ai propri lavoratori, preposti e dirigenti, ovviamente sempre rispettando le indicazioni stabilite dall’Accordo 2025.

Evidentemente, per quanto appena detto, questa facoltà non si estende al corso obbligatorio che il Datore di Lavoro deve frequentare personalmente. In altre parole:

  • il Datore di Lavoro può essere soggetto formatore esclusivamente dei corsi sulla sicurezza per lavoratori, per preposti e per dirigenti e solo per i propri lavoratori, preposti e dirigenti;
  • non può essere soggetto formatore del proprio corso per Datore di Lavoro, così come non può essere soggetto formatore per corsi per RSPP, per ASPP, per attrezzature di lavoro, per spazi confinati, etc.

Pertanto, per il proprio percorso formativo deve rivolgersi a uno dei soggetti formatori individuati dalla Parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025.

QUANDO NON È NECESSARIO FREQUENTARE IL CORSO DI 16 ORE?

Corso datore di lavoro online quando si può fare modalità conformità obblighi scadenze

Prima di iscriversi al corso per Datore di Lavoro online, è importante verificare la formazione già posseduta in quanto l’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 prevede il riconoscimento di crediti formativi che, in alcuni casi, consentono di non frequentare il nuovo corso base di 16 ore.
In particolare, beneficiano del credito formativo totale:

  • Datori di Lavoro RSPP (DL-RSPP) già formati secondo il precedente Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Attenzione che l’esonero riguarda solo il caso del Datore di Lavoro formato con DL RSPP secondo il “vecchio” Accordo del 2011, in quanto l’Accodo Stato Regioni del 2025 prevede che il Datore di Lavoro che intende assumere il ruolo di DL RSPP debba seguire il corso per Datore di Lavoro e il corso per DL RSPP;
  • Dirigenti che hanno già frequentato il corso previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 o del 17/4/2025 e successivamente assumono il ruolo di Datore di Lavoro;
  • RSPP, ASPP e Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE), secondo quanto previsto dalla tabella dei crediti formativi allegata all’Accordo 2025.

In tutti questi casi non è necessario frequentare il corso base di 16 ore ma restano da rispettare gli obblighi di aggiornamento previsti per il Datore di Lavoro, con cadenza quinquennale e durata minima di 6 ore.

Il riconoscimento dei crediti formativi deve essere verificato sulla base delle tabelle dell'Allegato III dell'Accordo 2025 e della documentazione attestante la formazione già svolta. Non è quindi sufficiente aver frequentato genericamente altri corsi di sicurezza sul lavoro per ottenere l'esonero.

IL CORSO PER DATORE DI LAVORO VA INTEGRATO CON ULTERIORI PERCORSI FORMATIVI?

In alcuni casi sì: il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili, ha l’obbligo di frequentare il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore, dedicato agli obblighi e alle responsabilità connessi alle attività svolte nei cantieri, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025 e all’articolo 97 del D. Lgs 81/2008.
Il modulo non è quindi richiesto a tutti i Datori di Lavoro, ma deve essere valutato in relazione all’attività svolta e alla formazione già posseduta.

Per capire meglio gli scenari per cui è necessario o meno frequentare il Modulo “Cantieri”, rimandiamo alla pagina di blog dedicata: MODULO INTEGRATIVO “CANTIERI” PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI: QUANDO è NECESSARIO?

COME VERIFICARE UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA?

La videoconferenza sincrona non è una semplice trasmissione video della lezione: la sua caratteristica fondamentale è la sincronicità: docente e partecipanti devono essere presenti contemporaneamente nell’aula virtuale e la piattaforma deve consentire lo svolgimento dell’attività didattica e l’interazione in tempo reale.

Prima dell’iscrizione, il soggetto formatore deve fornire informazioni sulle caratteristiche tecnologiche e funzionali della piattaforma, sui requisiti della postazione del partecipante, sulle modalità di accesso, sullo svolgimento delle verifiche e sui servizi di assistenza.
Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 17/4/2025, la piattaforma e l'organizzazione del corso devono garantire:

  • accesso protetto, riservato esclusivamente ai partecipanti autorizzati;
  • monitoraggio e registrazione delle presenze, per verificare l'effettiva partecipazione;
  • tracciamento dei collegamenti, con registrazione degli orari di accesso e uscita e degli eventuali abbandoni;
  • interazione in tempo reale tra docente, tutor e partecipanti, anche attraverso strumenti di comunicazione audio, video e chat;
  • svolgimento delle verifiche in modalità sincrona, con possibilità di controllo da parte del docente o del tutor.

Ogni partecipante deve collegarsi attraverso un PC o tablet a uso esclusivo, dotato di una connessione Internet stabile, che consenta di seguire le lezioni e interagire con il docente.

Secondo l’Accordo Stato Regioni del 2025, non è consentito l’utilizzo di smartphone, né la partecipazione contemporanea di più corsisti attraverso un unico dispositivo.

Per la formazione in videoconferenza sincrona è inoltre prevista la presenza del tutor d’aula virtuale, che supporta lo svolgimento delle attività formative e l’interazione tra docente e partecipanti.

COME CAPIRE SE UN CORSO E-LEARNING È CONFORME?

Per l’e-learning il controllo della conformità del corso per Datore di Lavoro è particolarmente importante: l’Accordo 2025 richiede che l’attività formativa venga erogata attraverso un LMS (Learning Management System), cioè una piattaforma di gestione della formazione capace di monitorare e certificare il percorso svolto da ciascun partecipante.

La piattaforma deve poter tracciare:

  • lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche;
  • la partecipazione attiva del corsista;
  • le attività svolte durante il collegamento e la relativa durata;
  • l’utilizzo delle singole unità didattiche;
  • la regolarità e la progressività della fruizione;
  • le modalità e il superamento delle verifiche di apprendimento intermedie e finali.

Per ogni corso e-learning deve essere inoltre predisposto un documento progettuale con i contenuti previsti dall’Accordo 2025.

I corsi e-learning devono essere realizzati secondo lo standard SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o un sistema equivalente, che consenta di tracciare l’effettiva fruizione dei contenuti formativi.

Non è quindi sufficiente mettere a disposizione alcune videolezioni e rilasciare automaticamente un attestato: la piattaforma deve monitorare la partecipazione del corsista.

A questo scopo, la piattaforma e-learning di Vega Formazione dispone di un sistema automatico di controllo della presenza, che prevede la comparsa di popup durante le lezioni, con i quali il partecipante deve interagire entro un tempo prestabilito. Questo sistema permette di verificare che il corsista sia effettivamente presente e attento durante la fruizione dei contenuti.

PARTECIPAZIONE AL CORSO E VERIFICA FINALE APPRENDIMENTO

Per essere ammessi alla verifica finale dell’apprendimento è necessaria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste.

Come deve essere svolta la verifica finale? Il completamento delle ore non determina automaticamente il superamento del corso.
Per il Datore di Lavoro la verifica finale può essere effettuata alternativamente mediante:

  • test;
  • colloquio individuale.

Nel caso del corso di formazione iniziale per Datore di Lavoro, il test deve prevedere almeno 30 domande, ciascuna con almeno tre alternative di risposta, somministrabili anche in itinere. La verifica è superata con almeno il 70% delle risposte corrette.

Per i corsi di aggiornamento, invece, il test deve prevedere almeno 10 domande, con almeno tre alternative di risposta e una percentuale minima del 70% di risposte corrette per il superamento.

CHECK LIST: COME CONTROLLARE UN CORSO DATORE DI LAVORO ONLINE?

Prima di iscriversi a un corso per Datore di Lavoro, è importante verificare che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 17/4/2025.

Ecco una checklist dei principali elementi da controllare:

  • Soggetto formatore: il corso è organizzato da un soggetto formatore in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo 2025?
  • Modalità di erogazione: il corso è svolto attraverso una modalità consentita dalla normativa? In caso di e-learning, viene utilizzata una piattaforma LMS conforme ai requisiti dell'Accordo?
  • Durata e frequenza: il corso rispetta la durata minima prevista e garantisce il controllo della frequenza e della partecipazione?
  • Verifica dell’apprendimento: è prevista una verifica finale conforme ai requisiti normativi, con registrazione degli esiti?
  • Attestato: il documento rilasciato al termine del corso contiene tutti gli elementi obbligatori previsti dall'Accordo?

La verifica di questi requisiti consente di valutare se il percorso formativo è conforme alla normativa e valido per adempiere agli obblighi di formazione del Datore di Lavoro.

Articoli correlati
HAI UN DUBBIO SU UN TERMINE
UTILIZZATO IN QUESTO ARTICOLO?

Trova la risposta nel nostro Glossario, la prima raccolta di tutti gli acronimi e termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.


CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Compilando i seguenti campi sarete contattati o riceverete le informazioni richieste nel più breve tempo possibile

* Campi obbligatori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679


Ti potrebbe interessare...

EVENTI GRATUITI

SICUREZZA LAVORO

Vuoi essere informato sui prossimi EVENTI GRATUITI?

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Perchè iscriversi
ai nostri corsi?

12 buoni motivi per scegliere i Corsi in aula di Vega Formazione

10 buoni motivi per iscriversi ai Corsi online in elearning di Vega Formazione

FAQ: consulenza
post corso gratuita

Il percorso formativo di Vega Formazione non finisce in aula!

Per tutti i nostri corsisti è disponibile un servizio di consulenza online gratuito!

I nostri docenti ti aspettano per rispondere alle tue domande!

Glossario Salute e
Sicurezza Lavoro

Confuso dalla terminologia tecnica?
Ci pensiamo noi!


Scopri il significato di tutti gli acronimi e i suoi termini tecnici utilizzati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Il principale riferimento legislativo in Italia

Scarica il documento, scopri la banca dati dedicata e guarda le ultime news sempre aggiornate.

↑
↑